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Document 32004R0224

Regolamento (CE) n. 224/2004 della Commissione, del 9 febbraio 2004, recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

OJ L 37, 10.2.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 432 - 433
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 176 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 176 - 177

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/224/oj

32004R0224

Regolamento (CE) n. 224/2004 della Commissione, del 9 febbraio 2004, recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 10/02/2004 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 224/2004 della Commissione

del 9 febbraio 2004

recante fissazione dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l'ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(2), l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

(3) Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare delle spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall'ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di refrigerazione e delle spese finanziarie dell'ammasso.

(4) Per quanto riguarda il prevedibile andamento dei prezzi, occorre tenere in considerazione le riduzioni dei prezzi di intervento del burro previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e il conseguente prevedibile decremento dei prezzi di mercato del burro fresco e del burro all'ammasso; è pertanto opportuno concedere un aiuto di importo superiore per le domande di contratto di ammasso pervenute anteriormente al 1o luglio 2004.

(5) Per evitare la presentazione di un numero eccessivo di domande di ammasso privato prima di tale data, appare necessario fissare, per il periodo fino al 1o luglio 2004, un quantitativo indicativo e istituire un dispositivo di comunicazione che permetta alla Commissione di stabilire in che momento tale quantitativo viene raggiunto. È necessario fissare tale quantitativo indicativo basandosi sui quantitativi che sono stati oggetto di contratti di ammasso negli scorsi anni.

(6) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all'ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Date le attuali difficoltà sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1o marzo, per il 2004, l'inizio delle operazioni di entrata all'ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all'articolo in esame.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i contratti conclusi nel 2004, l'aiuto di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:

a) per tutti i contratti:

- 24 EUR per le spese fisse di ammasso;

- 0,35 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero;

- un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato in base al 90 % del prezzo d'intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale e in base ad un tasso di interesse annuo di 2,25 %; e

b) 147,60 EUR per i contratti conclusi sulla scorta delle domande ricevute degli organismi di intervento anteriormente al 1o luglio 2004.

2. L'organismo d'intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.

Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles) gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente. A partire dal momento in cui la Commissione comunica agli Stati membri che i quantitativi richiesti hanno raggiunto 90000 tonnellate, gli Stati membri sono tenuti a comunicare quotidianamente alla Commissione, entro le 12 (ora di Bruxelles), i quantitativi oggetto delle domande presentate il giorno prima.

3. La Commissione sospende l'applicazione del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 non appena constati che i quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b) hanno raggiunto 120000 tonnellate.

Articolo 2

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2004 le operazioni di entrata all'ammasso possono avere inizio a partire dal 1o marzo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17).

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