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Document 32003R2334

Regolamento (CE) n. 2334/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi

OJ L 346, 31.12.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 222 - 224

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2334/oj

32003R2334

Regolamento (CE) n. 2334/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0015 - 0016


Regolamento (CE) n. 2334/2003 della Commissione

del 30 dicembre 2003

che deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importatori di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria (in prosieguo "i nuovi Stati membri") devono poter fruire delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione(2).

(2) Le importazioni facenti parte dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2125/95 sono subordinate alla presentazione di titoli d'importazione, che hanno una durata di validità limitata a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La durata di validità dei titoli d'importazione per il 2004 deve essere riveduta in funzione della data di adesione dei nuovi Stati membri.

(3) Per garantire il debito utilizzo dei contingenti e consentire agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri di richiedere sufficienti quantitativi nel corso dell'anno, si deve provvedere ad adeguare, per il 2004, il quantitativo che può formare oggetto, in qualsiasi periodo dell'anno, di domande di titoli presentate da importatori tradizionali degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(4) Al fine di migliorare e semplificare la gestione dei contingenti tariffari per conserve di funghi nel 2004, occorre fissare le date per la presentazione delle domande di titoli d'importazione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, nel 2004 i contingenti tariffari per conserve di funghi sono ripartiti tra i paesi fornitori conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, i titoli d'importazione per il 2004 hanno una validità di otto mesi a decorrere dal giorno del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000(3). Tuttavia, essi non sono più validi dopo il 31 dicembre 2004.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95:

a) le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 2004 dagli importatori tradizionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2125/95 non possono vertere su un quantitativo superiore al 35 % della media annua delle importazioni provenienti da paesi diversi dalla Polonia, dalla Bulgaria e dalla Romania, effettuate a norma del medesimo regolamento nei tre anni civili precedenti;

b) le domande di titoli d'importazione presentate nel maggio 2004 dagli importatori tradizionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2125/95 non possono vertere su un quantitativo superiore al 65 % della media annua delle importazioni provenienti da paesi diversi dalla Polonia, dalla Bulgaria e dalla Romania, effettuate a norma del medesimo regolamento nei tre anni civili precedenti.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2125/95, per il 2004 le domande di titoli d'importazione presentate dai nuovi importatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento o ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento non possono vertere su un quantitativo superiore all'8 % del quantitativo assegnato in virtù della suddetta disposizione.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95, per il 2004:

a) gli importatori presentano le domande di titoli d'importazione alle competenti autorità nazionali il primo e il secondo giorno lavorativo del mese di gennaio e/o il primo e il secondo giorno lavorativo del mese di maggio;

b) gli Stati membri notificano alla Commissione, il quarto giorno lavorativo di gennaio, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione nel mese di gennaio e, il quarto giorno lavorativo di maggio, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione nel mese di maggio;

c) i quantitativi che non hanno formato oggetto di domande di titoli nel gennaio 2004 sono trasferiti, secondo l'origine, al periodo d'importazione successivo e possono formare oggetto di domande di titoli nel maggio 2004;

d) le notifiche effettuate dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e indicano separatamente i quantitativi richiesti dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori;

e) i titoli d'importazione sono rilasciati il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui lo Stato membro ha notificato alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

(2) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1142/2003 della Commissione (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 39).

(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

RIPARTIZIONE PER IL 2004 DEI CONTINGENTI PER CONSERVE DI FUNGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2125/95, IN TONNELLATE (PESO NETTO SGOCCIOLATO)

>SPAZIO PER TABELLA>

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