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Document 32003R2230

Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce sottonumeri d'ordine per certi contingenti tariffari per i prodotti del settore delle uova originari dell'Estonia, della Polonia e delle Repubbliche ceca e slovacca

OJ L 339, 24.12.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2230/oj

32003R2230

Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce sottonumeri d'ordine per certi contingenti tariffari per i prodotti del settore delle uova originari dell'Estonia, della Polonia e delle Repubbliche ceca e slovacca

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 2230/2003 della Commissione

del 23 dicembre 2003

che stabilisce sottonumeri d'ordine per certi contingenti tariffari per i prodotti del settore delle uova originari dell'Estonia, della Polonia e delle Repubbliche ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/463/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/298/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni 2003/263/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE e 2003/463/CE prevedono la gestione diretta, all'entrata nel territorio della Comunità, di contingenti a dazio doganale ridotto per taluni prodotti del settore delle uova originari rispettivamente della Polonia, delle Repubbliche ceca e slovacca e dell'Estonia.

(2) Per facilitare la gestione di questi contingenti tariffari e offrire condizioni ottimali per l'elaborazione elettronica dei dati è opportuno istituire sottonumeri d'ordine per i contingenti tariffari che coprono diversi prodotti del settore delle uova cui si applicano coefficienti di conversione diversi.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I numeri d'ordine di cui all'allegato vengono suddivisi come risulta dall'allegato stesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 31.

(2) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

(3) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(4) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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