EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2196

Regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

OJ L 328, 17.12.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 393
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 391 - 392

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrog. impl. da 32006R0318

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2196/oj

32003R2196

Regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 17/12/2003 pag. 0017 - 0018


Regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione

del 16 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi di base di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono modificati dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto in parola. Per tenere conto dei suddetti quantitativi di base, la tabella nella quale figurano i coefficienti, contenuta nell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, deve essere modificata a decorrere dalla stessa data.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella che figura all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

Top