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Document 32003R2035

Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

OJ L 302, 20.11.2003, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 516 - 516

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. impl. da 32006R0883

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2035/oj

32003R2035

Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 20/11/2003 pag. 0006 - 0006


Regolamento (CE) n. 2035/2003 della Commissione

del 19 novembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 181 e l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), prevedono che a partire dall'esercizio 2004 le spese della Commissione siano classificate per destinazione. Tale classificazione ha l'effetto di rendere la nomenclatura del bilancio meno dettagliata a livello di capitoli.

(2) Per mantenere lo stesso livello di informazione e di trasparenza nella contabilizzazione delle spese finanziate dalla sezione "Garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) occorre prevedere che la comunicazione mensile delle informazioni finanziarie trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2002(4), sia effettuata per articoli o per voci.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal testo seguente:"Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per articoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per quanto riguarda il capitolo relativo all'audit delle spese agricole deve essere effettuata una ripartizione complementare per voci, ma per il capitolo della pesca le spese sono indicate al livello del capitolo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

(4) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 9.

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