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Document 32003R1654

Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

OJ L 245, 29.9.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 234 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 234 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 246 - 248

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1654/oj

32003R1654

Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0038 - 0040


Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti(3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(4), con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale"), in particolare con l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6).

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2062/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2064/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2062/94 è modificato come segue:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(7) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1654/2003, del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(8).

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.";

2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte dei conti, agli Stati membri e al comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

3. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.";

3) gli articoli 13, 14 e 15 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 13

Progetto di stato di previsione - Approvazione del bilancio

1. Ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito 'autorità di bilancio') insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 14

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore dell'Agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 15

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(9) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. Drys

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 77.

(2) Parere reso il 27.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

(4) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1643/95 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1).

(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (rettifica GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

(6) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(7) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(8) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38.

(9) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

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