EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0591

2003/591/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, relativa ad un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1326]

OJ L 199, 7.8.2003, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/591/oj

32003D0591

2003/591/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, relativa ad un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1326]

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 07/08/2003 pag. 0036 - 0039


Decisione della Commissione

del 30 aprile 2003

relativa ad un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH

[notificata con il numero C(2003) 1326]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(1) e viste le medesime,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 28 dicembre 1999 la Germania ha informato la Commissione in merito all'aiuto accordato alla società Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Il caso di aiuto era stato registrato con il riferimento NN 7/2000. Con lettere del 21 gennaio 2000, 26 gennaio 2001 e 1o agosto 2001 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti che le sono stati forniti dalla Germania con lettere del 24 febbraio 2000, 29 maggio 2001 e 6 settembre 2001.

(2) Con lettera del 28 dicembre 2001 la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione e ha invitato gli interessati a presentare osservazioni al riguardo1(2). Il caso è stato pertanto registrato con il riferimento C 93/01. La Germania ha inviato osservazioni alla Commissione con lettere pervenute il 28 gennaio e il 1o marzo 2002.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1. Il beneficiario

(3) Il caso riguarda aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in favore di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. La società, che produce macchine utensili ed è specializzata nella fabbricazione di fresatrici, è situata a Chemnitz, nel Land Sassonia, regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. HWG è un successore dell'ex "Kombinat Fritz Heckert" di proprietà dello Stato.

A. La privatizzazione

(4) Nel 1991 "Kombinat Fritz Heckert" è stata rilevata dalla Treuhandanstalt (in appresso "THA") e ribattezzata "Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH" ("H-CW").

(5) Il 24 settembre 1993, al termine di una procedura di gara aperta e incondizionata, le attività essenziali della costruzione di macchine utensili sono state cedute con la denominazione "Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH" ("HCW") a Traub AG, Reichenbach, al prezzo di acquisto di 7 milioni di DEM (3,57 milioni di EUR). All'epoca HCW aveva un organico di 420 persone.

(6) Nel quadro della privatizzazione la società ha ricevuto aiuti per un importo complessivo di 81,6 milioni di EUR in base a regimi di aiuti autorizzati dalla Commissione. Tali misure comprendevano vecchie garanzie per 11 milioni di DEM (5,6 milioni di EUR) su crediti di tesoreria e una linea di credito inizialmente accordati dal "Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben" ("BvS") prima della privatizzazione. Le garanzie, per l'80 % dell'importo, sono state rilevate dal Land Sassonia ("Land") e dal governo federale ("Bund")(3).

(7) Nel 1995 Traub AG ha cominciato a incontrare difficoltà finanziarie. Dati i cattivi risultati ottenuti, le banche hanno congelato le linee di credito dell'intero gruppo. Alla fine del 1996 la conseguente mancanza di liquidità ha spinto sia Traub AG che HCW al fallimento. A quell'epoca HCW impiegava 640 persone.

B. La continuazione dell'esercizio dell'impresa nell'ambito della procedura fallimentare

(8) Il curatore fallimentare ha deciso di proseguire l'attività di HCW al fine di preparare la società alla cessione. Il 24 gennaio 1997 il curatore ha costituito la società "Heckert Werkzeugmaschinen GmbH" ("HWG") a titolo di società fiduciaria di HCW per poter intervenire sul mercato con una società non in fallimento. L'obiettivo di HWG era di acquisire nuovi ordinativi e di darvi esecuzione, mentre HCW, ormai in fallimento, continuava a produrre i beni che dovevano in seguito essere venduti tramite HWG.

(9) Il 29 novembre 1996 la Deutsche Bank ha concesso un credito per complessivi 16 milioni di DEM (8,16 milioni di EUR) per permettere la continuazione dell'esercizio della società in situazione fallimentare. Successivamente, il 13 giugno 1997, il credito è stato aumentato di 12 milioni di DEM (6,12 milioni di EUR) al fine di consentire l'esecuzione di uno degli ordinativi principali. Il credito era stato concesso al tasso d'interesse del 7,5 % annuo e doveva essere restituito il 15 febbraio 1998. Il credito era assistito da garanzia del Bund e del Land fino all'80 % dell'importo prestato. Il costo della garanzia era pari allo 0,5 % e la data di scadenza coincideva con quella del rimborso del prestito.

(10) Il 7 agosto 1997 il "Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben" ("BvS") ha concesso alla società un prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) al tasso d'interesse del 6 %.

(11) Entrambi i crediti erano stati concessi per coprire i costi di esercizio dell'impresa durante il processo di liquidazione.

C. La vendita degli attivi ad un nuovo investitore

(12) Il 16 giugno 1998, il curatore ha venduto HWG nonché gli attivi di HCW al produttore svizzero di macchine utensili Starrag AG ("Starrag"). Il prezzo di acquisto di HWG è ammontato a 50000 DEM (25510 EUR), quello pagato per gli attivi a 47,4 milioni di DEM (24,2 milioni di EUR).

(13) Nel quadro della vendita degli attivi a Starrag, BvS ha rinunciato al rimborso del succitato prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR). Il 10 maggio 2001 la Germania ha tuttavia informato la Commissione che il curatore aveva rimborsato integralmente il prestito, inclusi gli interessi.

(14) Il 19 settembre 1998 la Deutsche Bank ha concesso un prestito di 10 milioni di DEM (5,1 milioni di EUR) ad HWG che è stato pubblicamente rifinanziato dal Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW") in base ad un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione(4). Il prestito è stato concesso per un periodo di dieci anni al tasso d'interesse del 3,75 % ed il rimborso in 16 rate decorre dalla fine di febbraio 2001.

(15) HWG ha inoltre ricevuto, in base a regimi di aiuto autorizzati(5), sovvenzioni per un importo di 13,28 milioni di DEM (6,78 milioni di EUR) ed un premio agli investimenti di 499800 DEM (255000 EUR).

2. La decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(16) Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, l'aiuto era stato valutato in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(6) ("gli orientamenti"). Dato che era stato concesso prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti nel 1999(7), l'aiuto era stato valutato secondo i vecchi orientamenti del 1994.

(17) Nell'avvio del procedimento la Commissione ha espresso i seguenti dubbi:

a) se le garanzie di 11 milioni di DEM (5,6 milioni di EUR) relative a crediti di tesoreria e alla linea di credito, accordati nel quadro della privatizzazione, soddisfacessero le condizioni del regime succitato. Si metteva in dubbio, in particolare, se le garanzie potessero essere rilevate insieme dal Bund e dal Land ed inoltre se le misure costituissero una garanzia parziale e limitata come richiesto dal regime;

b) se la garanzia all'80 % sul prestito accordato dalla Deutsche Bank, portato da 16 milioni di DEM (8,16 milioni di EUR) a 28 milioni di DEM (14,3 milioni di EUR) che, in occasione dell'avvio del procedimento, era stata considerata come aiuto al salvataggio, rispondesse ai criteri degli orientamenti;

c) se il rifinanziamento da parte di KfW del prestito di 10 milioni di DEM (5,1 milioni di EUR) accordato dalla Deutsche Bank, per quanto riguarda in particolare il tasso d'interesse del 3,75 % e le modalità del rimborso che contemplavano in origine l'esenzione dal rimborso per due anni e mezzo, rispettasse le condizioni del regime in causa;

d) se il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) accordato dalla BvS, che era stato considerato come aiuto al salvataggio in occasione dell'avvio del procedimento, potesse essere considerato come parte di un'operazione di salvataggio una tantum e se fossero stati rispettati i termini di rimborso stabiliti dagli orientamenti.

(18) Quanto alla questione dell'eventuale compatibilità con il mercato comune delle misure in esame a titolo di aiuti alla ristrutturazione, sostenuta dalla Germania, la Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che il beneficiario degli aiuti, secondo gli orientamenti, avesse effettivamente diritto ad aiuti alla ristrutturazione.

III. OSSERVAZIONI INVIATE DALLA GERMANIA

(19) Durante il procedimento d'indagine formale la Germania ha fornito le seguenti informazioni supplementari o rivedute.

1. Garanzie costituite nel quadro della privatizzazione

(20) La Germania ha informato la Commissione che le garanzie sui prestiti concessi nel quadro della privatizzazione per un importo di 11 milioni di DEM (5,6 milioni di EUR) sono state concesse il 21 febbraio 1995 come fideiussioni del 65 % - non dell'80 % - ed erano limitate al 31 dicembre 2002. A partire dal 31 dicembre 1999 le garanzie sono diminuite del 25 % annuo.

(21) La ripartizione 60/40 della garanzia tra il Bund e il Land è considerata una misura interna che non incide affatto sul massimale di aiuto totale del regime di cui la Commissione è stata informata con lettera del 26 giugno 1995.

2. Garanzia dell'80 % durante la procedura di fallimento

(22) La Germania ha sostenuto che tale garanzia sia stata concessa sulla base dello stesso regime di aiuti di altre garanzie precedenti(8) e come tale non debba quindi essere considerata aiuto al salvataggio ad hoc.

3. Prestito della Deutsche Bank rifinanziato da KfW durante la procedura di fallimento

(23) Per quanto concerne il rifinanziamento del prestito della Deutsche Bank da parte di KfW, la Germania ha informato la Commissione che soltanto il 96 % di tale prestito è stato effettivamente versato al beneficiario, nonostante dovesse essere rimborsato il 100 % dell'importo nominale. Ne consegue che il prestito sia stato concesso ad un tasso d'interesse effettivo pari al 4,58 %.

(24) La Germania ha rilevato inoltre che il prestito è stato rifinanziato conformemente al "Mittelstandsprogramm Ost"(9) che prevedeva entro la fine del 1998 un tasso d'interesse ridotto dello 0,25 % rispetto al "Mittelstandsprogramm West". In base alle indicazioni fornite dalla Germania, il divario tra i tassi d'interesse applicati da KfW e il tasso di riferimento della Commissione è dovuto al fatto che all'epoca i tassi di mercato erano in fase di regresso ed il tasso di riferimento viene adattato soltanto a lunghi intervalli di tempo.

(25) La Germania ha fatto inoltre presente che in base al "Mittelstandsprogramm Ost" il rimborso comincia dopo due anni e mezzo.

4. Prestito BvS durante la procedura di fallimento

(26) Quanto alla compatibilità del prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso da Bvs nell'ambito della procedura fallimentare, la Germania ha sostenuto che poteva essere considerato compatibile con le condizioni degli orientamenti per gli aiuti al salvataggio. La Germania ritiene che in caso di fallimento del beneficiario sia inopportuno insistere sulla data del rimborso dato che in questi casi il rimborso viene effettuato sulla base del ricavato della vendita della massa fallimentare, il che di norma comporta ritardi. Inoltre la Germania sottolinea che il prestito era stato utilizzato esclusivamente per permettere la continuazione dell'attività di HCW, in situazione fallimentare.

IV. VALUTAZIONE

1. Garanzie concesse nel quadro della privatizzazione

(27) In riferimento alla garanzia di liquidità pari a 5,5 milioni di DEM ed alla fideiussione di 5,5 milioni di DEM costituite dal Bund e dal Land Sassonia nel quadro della privatizzazione, si osserva che in base al già citato regime sui crediti per gli investimenti e i crediti di esercizio limitati sono consentite garanzie fino all'80 %.

(28) La Commissione tiene conto delle dichiarazioni della Germania secondo cui le garanzie coprivano soltanto il 65 % dei crediti ed erano limitate al 31 dicembre 2002. Si constata inoltre che la ripartizione interna tra Bund e Land - di cui la Commissione è stata messa al corrente con lettera del 26 giugno 1995 - non è servita a modificare il massimale per gli aiuti o altre condizioni del regime. Queste misure sembrano pertanto essere conformi ai requisiti di detto regime e non necessitano di valutazione nell'ambito della presente decisione.

2. Garanzia dell'80 % durante la procedura di fallimento

(29) Al momento dell'avvio del procedimento è stata concessa la garanzia pubblica dell'80 % in relazione all'aumento del prestito della Deutsche Bank da 16 milioni di DEM (8,16 milioni di EUR) a 28 milioni di DEM (14,3 milioni di EUR) come aiuto al salvataggio e la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che venissero soddisfatti i requisiti necessari alla concessione di tale aiuto.

(30) Dopo l'avvio del procedimento, la Germania ha dichiarato che la garanzia era stata costituita sulla base dello stesso regime di garanzie di quelle già menzionate. La Commissione osserva che si tratta di una garanzia dell'80 % per un credito di esercizio limitato nel tempo che è evidentemente coperta dal regime e non necessita di ulteriore valutazione.

3. Prestito della Deutsche Bank rifinanziato da KfW durante la procedura di fallimento

(31) Per quanto concerne il prestito della Deutsche Bank rifinanziato da KfW, la Commissione prende atto delle informazioni fornite dalla Germania dopo l'avvio del procedimento, in base alle quali il prestito è stato concesso ad un tasso d'interesse effettivo del 4,58 %. L'aiuto risulta inoltre conforme agli attuali obiettivi del programma per la Germania orientale secondo cui è consentito per due anni e mezzo di non effettuare rimborsi ed il tasso d'interesse viene ridotto dello 0,25 % rispetto agli obiettivi del programma per la Germania occidentale. In tale contesto si osserva inoltre che il prestito è stato erogato in un periodo in cui i tassi di mercato erano in fase di regresso ed il tasso di riferimento della Commissione, che nel settembre 1998 era attestato ancora al 5,94 %, è stato adattato nel novembre 1998 al 4,87 %.

(32) Alla luce di tali informazioni l'aiuto risulta conforme alle condizioni del "Mittelstandsprogramm" e non rende necessarie ulteriori valutazioni.

(33) Di conseguenza non vi è motivo per valutare nell'ambito della presente decisione tutti gli aiuti che sono stati accordati conformemente a regimi autorizzati.

(34) Pertanto, soltanto il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso nel 1997 da BvS alla società durante la procedura di fallimento deve tuttora essere considerato come aiuto ad hoc.

4. Prestito BvS durante la procedura di fallimento

(35) La Commissione constata che il restante aiuto ad hoc, ossia il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso da BvS, è stato nel frattempo rimborsato al tasso d'interesse del 6 % e, inoltre, che il tasso di riferimento da essa utilizzato per il calcolo dell'interesse dovuto ai fini del recupero di un aiuto incompatibile, all'epoca della concessione del prestito, ammontava al 5,54 %.

(36) Considerato quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato potenzialmente incompatibile con il mercato comune, ossia il prestito di 9,5 milioni di DEM (4,9 milioni di EUR) concesso da BvS, è stato rimborsato e che sono state quindi eliminate tutte le possibili distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto.

V. CONCLUSIONE

(37) Di conseguenza il procedimento d'indagine formale avviato in virtù dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE concernente l'aiuto in causa è divenuto privo di oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento formale d'indagine avviato il 20 dicembre 2001 in virtù dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti di Heckert Werkzeugmaschinen GmbH per un aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione in suo favore, è chiuso.

Articolo 2

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 51 del 26.2.2002, pag. 13.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 del 15.7.1991 (N 297/91).

(4) KfW-Mittelstandsprogramm, SG (96) D/3473 del 29.3.1996 (NN 37/95).

(5) 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (sovvenzione agli investimenti), SG (1999) 03472 del 17.5.1999 (C 84/98).

Investitionszulagengesetz 1996 (premio agli investimenti), SG (96) 3794 dell'11.4.1996 (N 494/A/95).

(6) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(7) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(8) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 del 15.7.1991 (N 297/91).

(9) KfW Mittelstandsprogramm Ost, SG (96) D/3475 del 29.3.1996 (NN 24/96).

Top