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Document 32003D0564

2003/564/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2626]

OJ L 192, 31.7.2003, p. 23–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
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Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
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Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 55 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 220 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 220 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 33 - 49

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/564/oj

32003D0564

2003/564/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2626]

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/2003 pag. 0023 - 0039


Decisione della Commissione

del 28 luglio 2003

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2003) 2626]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità(1), come modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri, come definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE (chiamati nel prosieguo "Bureau"), e quelli della Repubblica Ceca, dell'Ungheria, della Norvegia, della Slovacchia e della Svizzera erano disciplinate da convenzioni complementari alla convenzione tipo del 2 novembre 1951 stipulata dai Bureau appartenenti al sistema della carta verde (chiamate nel prosieguo "convenzioni complementari"). Le convenzioni complementari fissavano le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionavano abitualmente nel territorio di tutti questi paesi.

(2) La Commissione ha adottato in seguito decisioni intese a prescrivere a ciascuno Stato membro di astenersi, conformemente alla direttiva 72/166/CEE, dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli soggetti alle convenzioni complementari che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o di uno dei predetti paesi terzi.

(3) Gli uffici nazionali di assicurazione hanno rivisto e unificato i testi delle convenzioni complementari e le hanno sostituite con una convenzione unica, chiamata nel prosieguo "convenzione multilaterale di garanzia", che è stata stipulata a Madrid il 15 marzo 1991 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE. La convenzione multilaterale di garanzia è stata allegata alla decisione 91/323/CEE(3).

(4) La Commissione ha adottato in seguito le decisioni 93/43/CEE(4), 97/828/CE(5), 99/103/CE(6) e 2001/160/CE(7) che prescrivono a ciascuno Stato membro di astenersi, conformemente alla direttiva 72/166/CEE, dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio dell'Islanda, della Slovenia, della Croazia e di Cipro.

(5) La "convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati" è stata conclusa il 30 maggio 2002 a Rethymno (Creta), conformemente ai principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE. L'appendice 1 di tale convenzione riunisce in un unico documento (regolamento generale) tutte le disposizioni della convenzione tipo interbureaux e della convenzione multilaterale di garanzia. Tale regolamento generale sostituisce le due predette convenzioni dal 1o agosto 2003.

(6) Pertanto le decisioni 91/323/CEE, 93/43/CEE, 97/828/CE, 99/103/CE e 2001/160/CE devono essere abrogate il 1o agosto 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1o agosto 2003 ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio della Repubblica ceca, della Croazia, di Cipro, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Norvegia, della Slovacchia, della Slovenia e della Svizzera, che sono soggetti alla "convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati" del 30 maggio 2002 allegata come appendice alla presente decisione.

Articolo 2

Le decisioni 91/323/CEE, 93/43/CEE, 97/828/CE, 99/103/CE e 2001/160/CE sono abrogate il 1o agosto 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti che essi adottano per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

(2) GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

(3) GU L 177 del 5.7.1991, pag. 25.

(4) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 1.

(5) GU L 343 del 13.12.1997, pag. 25.

(6) GU L 33 del 6.2.1999, pag. 25.

(7) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 56.

ALLEGATO

APPENDICE

Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002

PREAMBOLO

Considerando che la direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 (prima direttiva assicurazione autoveicoli) prevede che gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri (chiamati nel prosieguo "Bureaux") devono concludere tra loro un accordo in base al quale ciascun Bureau si rende garante della liquidazione delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi sul suo territorio e provocati dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente sul territorio di un altro Stato membro, siano essi assicurati o meno, secondo le condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria;

considerando che la predetta direttiva prevede che i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo siano considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se i Bureaux di tutti gli Stati membri si rendono individualmente garanti - ciascuno secondo le condizioni fissate dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria - della liquidazione delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi sul loro territorio e provocati dalla circolazione di questi veicoli;

considerando che, in applicazione di queste disposizioni i Bureaux degli Stati membri e i Bureaux di altri Stati hanno concluso diverse convenzioni volte a soddisfare le prescrizioni della direttiva e che successivamente questi Bureaux hanno deciso di sostituire queste convenzioni con una convenzione unica denominata convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione firmata a Madrid il 15 marzo 1991;

considerando che nel corso dell'assemblea generale svoltasi a Rethymno (Creta) il 30 maggio 2002 il consiglio dei Bureaux ha deciso di riunire le disposizioni che disciplinano le relazioni tra i Bureaux contenute nella convenzione tipo interbureaux e nella convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione in un unico documento intitolato "regolamento generale";

i Bureaux firmatari hanno concluso la convenzione seguente:

Articolo 1

I Bureaux firmatari si impegnano, nel quadro delle loro relazioni reciproche, a rispettare le disposizioni obbligatorie e facoltative che figurano nella sezione III e, laddove applicabile, nella sezione II del regolamento generale adottato dal consiglio dei Bureaux il 30 maggio 2002, di cui figura una copia nell'appendice 1 della presente convenzione.

Articolo 2

I Bureaux firmatari si conferiscono reciprocamente, a loro nome e a nome dei loro membri, il potere di liquidare amichevolmente ogni richiesta di risarcimento e di ricevere le notificazioni di tutte le azioni giudiziarie e extragiudiziarie che possano implicare il pagamento di danni derivanti da incidenti che rientrano nel campo di applicazione del predetto regolamento generale.

Articolo 3

L'impegno di cui all'articolo 1 entrerà in vigore il 1o luglio 2003, data alla quale subentrerà alla convenzione tipo interbureaux e alla convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione che attualmente vincolano i firmatari della presente convenzione.

Articolo 4

La presente convenzione viene conclusa per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia ciascun Bureau firmatario può decidere di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta della sua decisione al segretario generale del consiglio dei Bureaux che informerà immediatamente gli altri Bureaux firmatari e la Commissione dell'Unione europea. Tale recesso entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di spedizione della predetta notifica. Il Bureau firmatario interessato resta responsabile, alle condizioni previste dalla presente convenzione e dai suoi allegati, di soddisfare tutte le richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi fino alla scadenza del periodo indicato in precedenza.

Articolo 5

La presente convenzione è conclusa tra i Bureaux firmatari menzionati in appresso, per quanto riguarda i territori per i quali ciascuno di loro è competente, sotto forma di tre originali in inglese e in francese.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue sarà depositato rispettivamente presso il segretariato del consiglio dei Bureaux, il segretariato generale del comitato europeo delle assicurazioni e la Commissione dell'Unione europea.

Il segretario generale del consiglio dei Bureaux rilascerà copie conformi della presente convenzione a ciascun Bureau firmatario.

Fatto a Rethymno (Creta), il 30 maggio 2002.

Austria, per il Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs: Günter Albrecht, Secretary & Manager

Belgio, per il Bureau Belge des Assureurs Automobiles: Alain Pire, Directeur-Secrétaire Général

Svizzera (e Liechtenstein), per lo Swiss National Bureau of Insurance: Martin Metzler, President

Cipro, per il Motor Insurers' Fund: Aristos Pissiris, President e Andreas Charalambides, Manager/Secretary

Repubblica ceca, per il Ceská Kancelár Pojistitelu: Jakub Hradec, Chief Executive

Germania, per il Deutsches Büro Grüne Karte e.V.: Ulf Lemor, Managing Director

Danimarca (e le Isole Faroe), per il Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring: Steen Leth Jeppesen, Managing Director

Spagna, per la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles: José Ignacio Lillo Cebrián, President

Francia, per il Bureau Central Français: Alain Bouchon, Président

Finlandia, per il Liikennevakuutuskeskus: Mr Olli Latola, Chairman of the Board e Mrs Ulla Niku-Koskinen, Managing Director

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Isole della Manica, Gibilterra e Isola di Man, per il Motor Insurers' Bureau: James Read, Chief Executive

Grecia, per il Motor Insurer's Bureau: Michael Psalidas, Chairman e George Tzanis, Secretary General

Ungheria, per il Hungarian Motor Insurance Bureau: István Ragályi, Managing Director

Croazia, per il Hrvatski Ured Za Osiguranje: Ante Lui, General Manager

Italia (e Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), per l'Ufficio centrale italiano (UCI): Raffaele Pellino, presidente

Irlanda, per il Motor Insurers' Bureau: Michael Halligan, Chief Executive

Islanda, per l'Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi: Sigmar Ármannsson, Managing Director

Lussemburgo, per il Bureau Luxembourgeois des Assureurs: Paul Hammelmann, Secretary General

Norvegia, per il Trafikkforsikringsforeningen: Jan Gunnar Knudsen, Managing Director

Paesi Bassi, per il Nederlands Bureau de Motorrijtuigverzekeraar: Frank Robertson, Chairman

Portogallo, per il Gabinete Português de Carta Verde GPCV: Maria José Mesquita, Vice Chairman e Antonio Lourenço, Vogel

Svezia, per il Trafikförsakringsföreningen: Ulf Blomgren, Managing Director

Slovacchia, per lo Slovenská kancelária poistovatelov: Imrich Fekete, Chairman e Lydia Blaeková, Chief Executive

Slovenia, per lo Slovensko Zavarovalno Zdruenje, GIZ: Tjasa Korbar, Head of the Green Card Bureau (per conto di Mirko Kalua, Director)

APPENDICE 1

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO DEI BUREAUX

Preambolo

(1) Considerando che il gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti Interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha indirizzato, nel 1949, ai governi degli Stati membri una raccomandazione(1) invitandoli a chiedere agli assicuratori che coprono i rischi di responsabilità civile in materia di circolazione stradale, di concludere accordi destinati a stabilire disposizioni uniformi e pratiche che permettano agli automobilisti di essere assicurati in maniera soddisfacente quando penetrano nei paesi in cui l'assicurazione contro questi rischi è obbligatoria.

(2) Considerando che questa raccomandazione indicava che la creazione di un documento di assicurazione di un tipo uniforme sarebbe la misura più appropriata per raggiungere lo scopo proposto ed enunciava i principi fondamentali degli accordi da concludere tra gli assicuratori nei diversi paesi.

(3) Considerando che la convenzione tra Bureaux il cui il testo è stato adottato nel novembre 1951 dai rappresentanti degli assicuratori degli Stati che, all'epoca, avevano risposto favorevolmente alla raccomandazione, ha rappresentato la base delle relazioni tra questi assicuratori.

(4) Considerando che:

a) lo scopo del sistema comunemente chiamato "sistema della carta verde" è di facilitare la circolazione internazionale dei veicoli a motore permettendo che l'assicurazione di responsabilità civile relativa al loro uso risponda ai criteri imposti dal paese visitato e, quando accade un incidente, di garantire il risarcimento delle persone danneggiate conformemente alla legislazione di questi paesi;

b) la carta internazionale d'assicurazione ("carta verde"), documento ufficialmente riconosciuto dalle autorità dei governi degli Stati che hanno accettato la raccomandazione delle Nazioni Unite, costituisce, in ogni paese attraversato, la prova dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa all'uso del veicolo a motore che vi è descritto;

c) in ogni Stato partecipante è stato creato e ufficialmente riconosciuto un Bureau nazionale con lo scopo di garantire:

- nei confronti del proprio governo il rispetto da parte dell'assicuratore straniero della legge applicabile nel paese e, entro tali limiti, il risarcimento delle persone danneggiate,

- nei confronti del Bureau del paese attraversato l'impegno dell'assicuratore membro che assicura la responsabilità civile relativa all'uso del veicolo coinvolto nell'incidente,

d) in conseguenza di questa duplice missione assunta senza fini di lucro, ogni Bureau deve disporre d'una struttura finanziaria indipendente basata sulla solidarietà degli assicuratori autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli a motore operanti nel proprio mercato nazionale permettendo loro di adempiere alle obbligazioni che scaturiscono dagli accordi che lo legano ad altri Bureaux.

(5) Considerando che:

a) alcuni Stati, in vista di facilitare soprattutto il traffico stradale internazionale, hanno soppresso il controllo della carta verde alle loro frontiere, sulla base di accordi sottoscritti dai rispettivi Bureaux, principalmente basati sulla targa del veicolo;

b) con una direttiva del 24 aprile 1972(2), il Consiglio ha proposto ai Bureaux degli Stati membri di sottoscrivere un tale accordo; che questo, denominato convenzione complementare tra bureaux, è stato firmato il 16 ottobre 1972;

c) ulteriori convenzioni, basate sugli stessi principi, hanno permesso di associarvi i Bureaux di altri paesi; che esse sono state riunite in un documento unico firmato il 15 marzo 1991 con il nome di convenzione multilaterale di garanzia.

(6) Considerando che è opportuno riunire in un solo documento l'insieme delle disposizioni che regolano i rapporti tra Bureaux, il consiglio dei Bureaux ha adottato, in occasione dell'assemblea generale che si è tenuta a Rethymno (Creta) il 30 maggio 2002, il presente regolamento generale.

SEZIONE I REGOLE GENERALI (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)

Articolo 1 Oggetto

Questo regolamento generale ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra i Bureaux nazionali di assicurazione nel quadro dell'attuazione delle disposizioni della raccomandazione n. 5, adottata il 25 gennaio 1949 dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale si è sostituito l'allegato II della risoluzione d'insieme sulla facilitazione dei trasporti su strada (R.E.4), adottata dal gruppo di lavoro in occasione della sua 64a sessione che si è tenuta dal 25 al 29 giugno 1984, così come figura nella sua ultima versione (di seguito denominata raccomandazione n. 5).

Articolo 2 Definizioni

Per l'applicazione del presente regolamento generale, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato che loro attribuito qui sotto e nessun altro:

1. "Bureau nazionale di assicurazione" (di seguito denominato "Bureau"): significa l'organizzazione professionale, membro del consiglio dei Bureaux, costituita nel paese in cui essa è stabilita in conformità con la raccomandazione n. 5.

2. "Assicuratore": significa ogni impresa autorizzata a esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore.

3. "Membro": significa ogni assicuratore aderente a un Bureau.

4. "Corrispondente": significa ogni assicuratore o altra persona fisica o morale designata da uno o più assicuratori con il consenso del Bureau del paese in cui essa è stabilita, per la gestione e la liquidazione delle richieste di risarcimento scaturite da incidenti con l'implicazione di veicoli per i quali l'assicuratore o gli assicuratori in questione hanno emesso una polizza d'assicurazione e che sono accaduti in quel paese.

5. "Veicolo": significa ogni veicolo a motore destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere legato a una strada ferrata, così come qualunque rimorchio, anche non agganciato, a condizione che questo veicolo a motore o questo rimorchio sia assoggettato all'obbligo dell'assicurazione nel paese in cui circola.

6. "Incidente": significa ogni fatto che abbia causato un danno che, secondo la legge del paese in cui accade, può dare luogo all'applicazione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di un veicolo.

7. "Persona danneggiata": significa ogni persona che abbia diritto al risarcimento del danno causato da un veicolo.

8. "Richiesta": significa una o più domande di risarcimento presentate da una persona danneggiata o dai suoi aventi diritto, risultante dallo stesso incidente.

9. "Polizza d'assicurazione": significa un contratto di assicurazione obbligatoria rilasciato da un membro di un Bureau con lo scopo di assicurare la responsabilità civile che deriva dall'uso di un veicolo.

10. "Assicurato": significa ogni persona la cui responsabilità civile è coperta da una polizza di assicurazione.

11. "Carta verde": significa il certificato internazionale di assicurazione auto conforme ad uno dei modelli approvati dal consiglio dei Bureaux.

12. "Consiglio dei Bureaux": significa l'organismo al quale aderiscono obbligatoriamente tutti i Bureaux, incaricato di dirigere e attuare il sistema internazionale d'assicurazione della responsabilità civile auto (detto "sistema della carta verde").

Articolo 3 Gestione delle richieste

1. Quando un Bureau è informato dell'accadimento di un incidente sul territorio del paese per il quale è competente, con il coinvolgimento di un veicolo proveniente da un altro paese, deve procedere, senza attendere una richiesta formale, ad un'inchiesta sulle circostanze dell'incidente. Esso comunica, al più presto, questa informazione all'assicuratore che ha rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione oppure, se del caso, al Bureau interessato. Tuttavia nessuna mancanza a questo riguardo può essere invocata contro di lui.

Quando, nel corso di queste inchiesta, il Bureau constata che l'assicuratore del veicolo coinvolto è identificato e che un corrispondente di questo assicuratore è stato accettato in conformità con le disposizioni dell'articolo 4, trasmette senza ritardo l'informazione a questo corrispondente per ogni utile seguito.

2. Quando riceve una richiesta a seguito di incidente accaduto secondo le condizioni sopradescritte, il Bureau, se è stato accettato un corrispondente dell'assicuratore, gliela trasmette senza ritardo in vista della gestione e definizione da parte sua in base alle disposizioni dell'articolo 4. In caso contrario, esso informa immediatamente l'assicuratore che ha rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione oppure, se del caso, il Bureau interessato, del fatto che ha ricevuto una richiesta e che si accinge a trattarla o a farla trattare da un mandatario di cui comunica l'identità.

3. Il Bureau è autorizzato a definire amichevolmente qualunque richiesta e a ricevere la notifica di ogni atto extragiudiziale o giudiziale che possa portare a un risarcimento.

4. Ogni richiesta deve essere trattata dal Bureau in piena autonomia e conformemente alle disposizioni legali e regolamentari applicabili nel paese di accadimento dell'incidente relative alla responsabilità, al risarcimento delle persone danneggiate e all'assicurazione auto obbligatoria, al meglio degli interessi dell'assicuratore che a rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione o, se del caso, del Bureau interessato.

Esso ha competenza esclusiva in tutte le questioni relative all'interpretazione della legge applicabile nel paese dell'incidente (anche se essa rinvia alle disposizioni di legge di un altro paese) e alla definizione della richiesta. Fatta salva quest'ultima disposizione, il Bureau, su esplicita domanda, informa l'assicuratore o il Bureau interessato prima di prendere una decisione definitiva.

5. Tuttavia, quando la definizione prospettata eccede le condizioni e i limiti applicabili in virtù della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in vigore nel paese dell'incidente, pur essendo coperti dalla polizza che di assicurazione, esso deve consultare l'assicuratore relativamente alla parte della richiesta che eccede queste condizioni o limiti. L'accordo di questo assicuratore non è richiesto se la legge applicabile impone al Bureau l'obbligo di tenere conto di garanzie contrattuali eccedenti le condizioni o i limiti previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli a motore del paese in cui è accaduto l'incidente.

6. Il Bureau non può, di propria iniziativa, senza l'accordo scritto dell'assicuratore o del Bureau interessato, affidare la gestione di una richiesta a un mandatario che, in forza di obbligazioni contrattuali, è finanziariamente interessato a questa richiesta. Se agisce così senza tale consenso, il diritto al rimborso è ridotto alla metà delle somme che avrebbe potuto normalmente ricuperare.

Articolo 4 I corrispondenti

1. Salva contraria convenzione che lo lega ad altri Bureaux e/o con riserva di ogni disposizione legale o regolamentare nazionale, ogni Bureau fissa le condizioni alle quali accorda, rifiuta o revoca la propria approvazione ai corrispondenti stabiliti nel paese per il quale competente.

Tuttavia l'approvazione deve essere accordata d'ufficio se è richiesta a nome di un membro di un altro Bureau quando riguarda uno stabilimento di cui dispone questo membro nel paese del Bureau richiesto, a condizione che quest'ultimo sia autorizzato ad esercitare l'assicurazione di responsabilità civile relativa all'uso di veicoli a motore.

2. I Bureaux dei paesi membri dello Spazio economico europeo sono tenuti, quando tale domanda sia a loro indirizzata, ad accettare in qualità di corrispondenti i rappresentanti designati nel loro paese dagli assicuratori degli altri paesi membri in conformità con la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3). Salvo il caso di una mancanza grave alle obbligazioni previste dal presente articolo, l'approvazione così accordata non può essere revocata finché il corrispondente interessato conserva la qualità di rappresentante così come definita nella suddetta direttiva.

3. Solo i Bureaux, su richiesta di un loro membro, sono abilitati a trasmettere ad un altro Bureau la domanda d'approvazione di un corrispondente stabilito nel paese di questo Bureau. Questa domanda deve essere indirizzata per fax o per e-mail accompagnata dalla prova che il corrispondente proposto accetta l'approvazione richiesta.

Entro tre mesi dal giorno di ricevimento della richiesta, il Bureau accorda o rifiuta l'approvazione e comunica la sua decisione come pure la data di presa d'effetto al Bureau che ha trasmesso la domanda e al corrispondente interessato. Nel caso in cui non si sia ricevuta una risposta, l'approvazione si considera come accordata con effetto dallo scadere di tale termine.

4. Il corrispondente tratta, in conformità con le disposizioni legali e regolamentari applicabili nel paese di accadimento dell'incidente relative alla responsabilità, al risarcimento delle persone danneggiate e all'assicurazione obbligatoria auto, in nome del Bureau che l'ha approvato e per conto dell'assicuratore che ha domandato la sua approvazione, le richieste relative ad da incidenti che vi sono accaduti e nel quale siano implicati veicoli assicurati dall'assicuratore che ha domandato la sua approvazione.

Quando la definizione prospettata eccede le condizioni o i limiti applicabili in virtù della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in vigore nel paese dell'incidente, pur essendo coperta dalla polizza di assicurazione, le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5, devono essere osservate dal corrispondente.

5. Il Bureau che concede l'approvazione a un corrispondente lo riconosce come esclusivamente competente a gestire e definire le richieste in nome del Bureau stesso e per conto dell'assicuratore che ha domandato la sua approvazione. Esso si obbliga ad informare le persone danneggiate di questa competenza e ad inoltrare al corrispondente tutte le comunicazioni relative a queste richieste. Tuttavia può sostituirsi al corrispondente nella gestione e definizione di una richiesta in qualunque momento e senza doversene giustificare.

6. Se, per qualunque ragione, il Bureau che ha accordato la propria l'approvazione deve risarcire una persona danneggiata al posto di un corrispondente, esso è direttamente rimborsato, secondo le condizioni fissate all'articolo 5, dal Bureau che ha trasmesso la domanda di approvazione.

7. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, il corrispondente è libero di concordare con l'assicuratore che ha domandato la sua approvazione le modalità di rimborso delle somme versate alle persone danneggiate così come il calcolo dell'onorario di gestione, senza tuttavia che questi siano opponibili ai Bureaux.

Quando un corrispondente non ottiene il rimborso delle somme anticipate per conto dell'assicuratore che ha domandato la sua approvazione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, esso è rimborsato dal Bureau che l'ha approvato. Quest'ultimo viene rimborsato dal Bureau di cui è membro l'assicuratore in questione secondo le condizioni fissate all'articolo 5.

8. Quando un Bureau apprende che uno dei suoi membri decide di rinunciare ai servizi di un corrispondente, ne informa immediatamente il Bureau che ha accordato l'approvazione. Spetta a quest'ultimo fissare la data di presa d'effetto della fine dell'approvazione.

Quando il Bureau che ha concesso l'approvazione a un corrispondente decide di revocarla o apprende che il corrispondente desidera rinunciarvi, ne informa immediatamente i Bureaux che hanno trasmesso le domande d'approvazione relative a questo corrispondente. Li informa ugualmente della data di presa d'effetto della revoca o della fine dell'approvazione.

Articolo 5 Modalità di rimborso

1. Quando un Bureau o il mandatario designato a questo scopo ha proceduto alla definizione di tutte le richieste originate da uno stesso incidente, indirizza, nel termine massimo di un anno a partire dall'ultimo pagamento effettuato in favore di un danneggiato, per fax o per e-mail al membro del Bureau che ha rilasciato la carta verde o la polizza d'assicurazione oppure, se del caso, al Bureau interessato, una domanda di rimborso specificando:

1.1. le somme pagate a titolo di risarcimento ai danneggiati in virtù d'un accordo amichevole o in esecuzione di una decisione giudiziaria;

1.2. le somme pagate per servizi esterni inerenti la gestione e la definizione di ogni richiesta, oltre alle spese specificatamente esposte per le esigenze di una procedura giudiziaria che, in circostanze analoghe, sarebbero state ugualmente sopportate da un assicuratore stabilito nel paese dell'incidente;

1.3. l'onorario di gestione che copre tutte le altre spese, calcolato in conformità con le regole approvate dal Consiglio dei Bureaux.

Le somme previste all'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, così come l'onorario minimo determinato dal consiglio dei Bureaux in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, punto 3, possono essere reclamati quando le richieste originate da un medesimo incidente non hanno dato luogo ad alcun risarcimento.

2. La domanda di rimborso deve precisare che l'ammontare richiesto è pagabile nel paese del beneficiario in moneta nazionale, al netto di qualunque spesa, nel termine di due mesi a partire dalla domanda e che, passato questo termine, un interesse di ritardo, calcolato al tasso del 12 % annuo a partire dalla data della domanda fino a quella del ricevimento da parte della banca del beneficiario della somma richiesta, è dovuto di pieno diritto.

La domanda di rimborso può ugualmente precisare che le somme formulate nella moneta nazionale sono pagabili in EUR, al corso ufficiale nel paese del Bureau richiedente alla data della richiesta.

3. Una somma richiesta non può in alcun caso comprendere le sanzioni, le cauzioni o tutte le altre penalità finanziarie imposte all'assicurato che, nel paese di accadimento dell'incidente, non rientrano nella garanzia prestata dall'assicurazione obbligatoria che copre la responsabilità civile derivante dall'uso dei veicoli.

4. Su richiesta del destinatario della domanda di rimborso, le pezze giustificative, ivi compresa la prova oggettiva che i risarcimenti dovuti ai danneggiati sono stati pagati, sono indirizzate senza ritardo, senza che ciò possa ritardare il rimborso.

5. Il rimborso delle somme previste all'articolo 5, paragrafo 1, punti 1 e 2, può essere richiesto secondo le condizioni previste nel presente articolo quando il Bureau non ha ancora definito tutte le richieste risultanti dal medesimo incidente. L'onorario di gestione previsto all'articolo 5, paragrafo 1, punto 3, può ugualmente essere richiesto se la somma il cui rimborso è richiesto a titolo principale eccede l'ammontare fissato dal Consiglio dei Bureaux.

6. Quando, dopo il pagamento della domanda di rimborso, una pratica relativa ad una richiesta è riaperta, o quando è presentata una nuova richiesta originata dallo stesso incidente, il saldo da pagare per onorario di gestione, se ne esiste uno, dovrà essere calcolato in conformità con le disposizioni in vigore al momento in cui la domanda di rimborso è presentata con riferimento alla pratica riaperta, o alla nuova richiesta.

7. Non può essere richiesto alcun onorario di gestione quando l'incidente non ha dato luogo ad una richiesta di risarcimento.

Articolo 6 Obbligazione di garanzia

1. Ogni Bureau garantisce il rimborso degli importi richiesti ai propri membri in conformità con le disposizioni previste all'articolo 5 dal Bureau del paese nel quale è accaduto l'incidente o dal mandatario designato a questo scopo.

Quando un membro non effettua il pagamento che gli viene richiesto nel termine di due mesi previsto all'articolo 5, il Bureau al quale aderisce questo membro, dopo avere ricevuto la chiamata in garanzia indirizzata dal Bureau del paese nel quale è accaduto l'incidente o dal mandatario designato a questo scopo, provvede esso stesso al rimborso secondo le condizioni sotto descritte.

Il Bureau debitore della garanzia dispone di un termine di un mese per effettuare il pagamento. Allo scadere di questo termine, sarà dovuto di pieno diritto un interesse di ritardo, calcolato al tasso annuo del 12 % a partire dalla data della chiamata in garanzia fino a quella del ricevimento da parte della banca del beneficiario della somma richiesta.

Questa chiamata in garanzia deve essere indirizzata, per fax o per e-mail, nel termine di dodici mesi a partire dall'invio della domanda di rimborso prevista all'articolo 5. Trascorso questo termine, impregiudicati eventuali interessi di ritardo di cui sarebbe esso stesso responsabile, il Bureau debitore della garanzia non sarà tenuto a pagare che l'ammontare richiesto al proprio membro aumentato di dodici mesi di interessi calcolati al tasso annuo del 12 %.

La chiamata in garanzia non può più essere accolta quando essa è indirizzata trascorsi più di due anni dall'invio della richiesta di rimborso.

2. Ogni Bureau garantisce che i propri membri diano istruzioni ai corrispondenti di cui essi hanno richiesto l'approvazione di regolare le richieste in conformità con le disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, e indirizzano loro tutti i documenti relativi alle richieste delle quali questi corrispondenti o il Bureau del paese di accadimento dell'incidente sono stati interessati.

SEZIONE II NORME SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA BUREAUX BASATI SULLA CARTA VERDE (DISPOSIZIONI FACOLTATIVE)

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i rapporti contrattuali tra Bureaux sono basati sulla carta verde.

Articolo 7 Emissione e rilascio delle carte verdi

1. Ogni Bureau assume la responsabilità della stampa delle carte verdi o autorizza i propri membri a stamparle.

2. Esso autorizza i propri membri ad emettere le carte verdi ai propri assicurati esclusivamente per veicoli immatricolati in ogni paese per il quale è competente.

3. Tuttavia un membro può essere autorizzato a rilasciare carte verdi ai propri assicurati in ogni paese in cui non esiste un Bureau a condizione che questo membro vi sia stabilito. Questa possibilità è limitata ai veicoli immatricolati nel paese in questione.

4. Tutte le carte verdi sono considerate essere valide per almeno quindici giorni dalla data del loro inizio. Se una carta verde è rilasciata per un periodo inferiore, il Bureau che ha autorizzato il rilascio della carta verde deve garantire la copertura ai Bureaux dei paesi per i quali la carta verde è valida per un periodo di quindici giorni a partire dalla data di inizio della sua validità.

5. Quando l'accordo concluso tra due Bureaux è disdettato, in conformità con l'articolo 16 paragrafo 3, punto 5, le carte verdi rilasciate a nome di detti Bureaux per essere utilizzate sul loro rispettivo territorio, perdono qualunque valore dalla data in cui la disdetta diventa effettiva.

6. Quando questo accordo è disdettato o sospeso in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, punto 6, la validità residua delle carte verdi rilasciate a nome dei Bureaux interessati per essere utilizzate sul loro rispettivo territorio, sarà determinata dal consiglio dei Bureaux.

Articolo 8 Conferma della validità della carta verde

Ogni richiesta di conferma della validità di una carta verde identificata indirizzata, per fax o per e-mail, a un Bureau dal Bureau del paese in cui è accaduto l'incidente o dal mandatario incaricato a questo scopo deve formare oggetto di una risposta definitiva entro tre mesi dalla richiesta. In mancanza di risposta entro tale termine la carta verde sarà considerata valida.

Articolo 9 Carte verdi false, rilasciate o modificate irregolarmente

Qualunque carta verde presentata in un paese per il quale essa è valida, che appaia emessa sotto l'autorità di un Bureau, impegna la garanzia di quest'ultimo anche se questa carta verde è falsa, rilasciata o modificata irregolarmente.

Tuttavia la garanzia del Bureau non è dovuta se una carta verde fa riferimento ad un veicolo che non è regolarmente immatricolato nel proprio paese, a meno che detto Bureau abbia fatto uso della deroga prevista all'articolo 7, paragrafo 3.

SEZIONE III NORME SPECIFICHE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BUREAUX BASATI SULLA PRESUNZIONE D'ASSICURAZIONE (DISPOSIZIONI FACOLTATIVE)

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i rapporti tra Bureaux sono, salvo eccezioni, basate sulla presunzione d'assicurazione.

Articolo 10 Obbbligazioni dei bureaux

I Bureaux interessati dalle disposizioni di questa sezione garantiscono reciprocamente il rimborso di tutti gli importi pagabili in base a questo regolamento generale derivanti da qualunque richiesta conseguente ad ogni incidente nel quale è coinvolto un veicolo che abbia il suo stazionamento abituale sul territorio dello Stato per il quale ognuno di questi Bureaux è competente, sia esso assicurato o non assicurato.

Articolo 11 Stazionamento abituale

1. Il territorio dello Stato in cui un veicolo ha il suo stazionamento abituale è, a seconda dei casi, determinato sulla base dei criteri seguenti:

1.1. il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato;

1.2. qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno;

1.3. qualora non sia prevista immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore.

2. Nel caso in cui un veicolo soggetto all'immatricolazione sia sprovvisto di targa o porti una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo che è rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui l'incidente ha avuto luogo è considerato ai fini della definizione del sinistro come quello dello stazionamento abituale del veicolo.

Articolo 12 Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:

1. i veicoli immatricolati al di fuori dei paesi i cui Bureaux sono considerati dalla presente sezione e per i quali è stata rilasciata una carta verde da un membro di questi Bureaux. In caso di incidente, i Bureaux interessati applicheranno le norme previste alla sezione II;

2. i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o morali, pubbliche o private se lo Stato in cui essi sono immatricolati ha designato negli altri Stati un'autorità o un organismo responsabile del risarcimento dei danneggiati secondo le condizioni fissate dalla legislazione del paese del sinistro;

3. taluni tipi di veicoli o taluni veicoli aventi una targa speciale quando la loro circolazione è subordinata, dalla legislazione del paese visitato, al possesso da parte del detentore di una carta verde in stato di validità o alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione-frontiera.

La lista degli dei veicoli contemplati all'articolo 12, punto 2, ivi compresa la lista delle autorità o degli organismi designati dagli altri Stati, e all'articolo 12, punto 3 è stabilita da ogni Stato interessato e comunicata al consiglio dei Bureaux dal Bureau di questo Stato.

Articolo 13 Conferma dello stazionamento abituale

Qualunque richiesta di conferma dello stazionamento abituale di un veicolo indirizzata per fax o per e-mail a un Bureau dal Bureau del paese in cui è accaduto l'incidente o dal mandatario incaricato a questo scopo deve formare oggetto di una risposta definitiva entro tre mesi dalla domanda. In mancanza di risposta entro tale termine, lo stazionamento abituale si considererà come confermato.

Articolo 14 Limitazione nel tempo della garanzia

I Bureaux possono limitare nel tempo la garanzia dovuta in virtù dell'articolo 10 per:

1. i veicoli muniti di targa temporanea, sulla base di una dichiarazione indirizzata al consiglio dei Bureaux. In questo caso, la limitazione sarà di 12 mesi a partire dalla scadenza della validità che figura sulla targa;

2. qualunque altro veicolo, sulla base di accordi reciproci conclusi con altri Bureaux e comunicati al Consiglio dei Bureaux.

Articolo 15 Applicazione unilaterale della garanzia basata sulla presunzione di assicurazione

Fatte salve le disposizioni legislative contrarie può essere convenuta l'applicazione unilaterale della presente sezione nel quadro delle relazioni bilaterali tra Bureaux.

SEZIONE IV NORME RELATIVE ALLE CONVENZIONI TRA BUREAUX NAZIONALI D'ASSICURAZIONE (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)

Articolo 16 Convenzioni bilaterali - Modalità

1. I Bureaux dispongono della facoltà di sottoscrivere fra di loro, bilateralmente, un accordo con il quale si impegnano, nel quadro dei reciproci rapporti, a rispettare le disposizioni obbligatorie del presente regolamento generale e le disposizioni facoltative e che vi sono specificatamente menzionate.

2. Questo accordo è redatto in tre esemplari sottoscritti dai Bureaux contraenti che ne conserveranno un esemplare ciascuno, mentre il terzo esemplare sarà indirizzato al consiglio dei Bureaux che, dopo avere consultato gli interessati, comunica loro la data di entrata in vigore dell'accordo.

3. Questo accordo comprende obbligatoriamente le clausole che prevedono:

3.1. l'identificazione dei Bureaux contraenti con la menzione della loro qualità di membri del consiglio dei Bureaux e dei territori per i quali essi sono competenti;

3.2. l'impegno di rispettare le disposizioni obbligatorie del presente regolamento generale;

3.3. l'impegno di rispettare le disposizioni facoltative scelte di comune accordo;

3.4. l'attribuzione reciproca da parte dei Bureaux, in loro nome come pure in nome dei loro membri, del potere di definire amichevolmente qualunque richiesta di risarcimento o di ricevere la notifica di qualunque atto giudiziario o extragiudiziario che possa portare a un risarcimento a seguito di incidenti che ricadono nel quadro dell'oggetto del regolamento generale;

3.5. la durata illimitata dell'accordo fatto salvo il diritto attribuito a ogni contraente di disdettarlo con un preavviso di 12 mesi comunicato contemporaneamente all'altra parte e al consiglio dei Bureaux.

3.6. la disdetta o la sospensione automatica dell'accordo se uno dei contraenti viene a perdere la qualità di membro del consiglio dei Bureaux oppure questa qualità è stata sospesa.

4. Un modello tipo di questo accordo figura all'allegato III.

Articolo 17 Eccezione

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 16, i Bureaux degli Stati membri dello Spazio economico europeo esprimeranno, in conformità con l'articolo 2 della direttiva 72/166/CEE, la loro adesione reciproca al presente regolamento generale, attraverso un accordo multilaterale la cui data di messa in applicazione è fissata dalla Commissione dell'Unione europea in collaborazione con il consiglio dei Bureaux.

2. I Bureaux degli Stati non membri dello Spazio economico europeo hanno la facoltà di aderire a questo accordo multilaterale rispettando le condizioni fissate dal comitato competente, in conformità con lo statuto del consiglio dei Bureaux.

SEZIONE V PROCEDURA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)

Articolo 18 Procedura

1. Qualunque modifica al presente regolamento generale risulta di sola competenza dell'assemblea generale del consiglio dei Bureaux.

2. In deroga a quanto precede,

a) qualunque modifica alle disposizioni contenute nella sezione III risulta di esclusiva competenza del comitato designato a questo scopo dallo statuto del consiglio dei Bureaux. Tali modifiche sono vincolanti per i Bureaux che non sono membri di questo comitato ma che hanno optato, nel quadro dei loro rapporti bilaterali con altri Bureaux, per l'applicazione della sezione III.

b) Qualunque modifica apportata all'articolo 4, punto 2, risulta di competenza esclusiva dei Bureaux dello Spazio economico europeo.

SEZIONE VI ARBITRATO (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)

Articolo 19 Clausola arbitrale

Qualunque controversia nata dal presente regolamento generale o ad esso relativa sarà decisa a mezzo di arbitrato in conformità con il regolamento d'arbitrato della Cnudci (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) attualmente in vigore.

Il consiglio dei Bureaux determina le spese degli arbitri e i costi che possono essere richiesti.

La responsabilità della nomina degli arbitri è di competenza del presidente del consiglio dei Bureaux o in sua mancanza del presidente del comitato di nomina.

Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

Le lingue da utilizzare per la procedura arbitrale saranno l'inglese e francese.

SEZIONE VII ENTRATA IN VIGORE (DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE)

Articolo 20 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento generale entrano in vigore il 1o luglio 2003. In questa data, esso si sostituirà a tutte le convenzioni tipo come pure alla convenzione multilaterale di garanzia.

ALLEGATI

Allegato I: raccomandazione n. 5.

Allegato II: direttiva 72/166/CEE.

Allegato III: modello di accordo tra Bureaux.

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(1) Raccomandazione n. 5, adottata nel gennaio 1949, sostituita dall'allegato II della risoluzione d'insieme sulla facilitazione dei trasporti su strada, adottata dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (cfr. allegato I).

(2) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (cfr. allegato II).

(3) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE DEROGHE

AUSTRIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

BELGIO

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

SVIZZERA (e LIECHTENSTEIN)

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

CIPRO

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

2. Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali.

REPUBBLICA CECA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

GERMANIA

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

2. Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.

DANIMARCA (e ISOLE FAROE)

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

2. Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.

FRANCIA (e MONACO)

Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali.

FINLANDIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (e ISOLE DELLA MANICA, GIBILTERRA e ISOLA DI MAN)

Veicoli NATO soggetti alle disposizioni della convenzione di Londra del 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.

GRECIA

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea (in vigore per gli incidenti verificatisi a partire dal 1o ottobre 1993).

2. Veicoli appartenenti ad organizzazioni intergovernative (targhe verdi - recanti le lettere "CD" e ΔΣ seguite dal numero di immatricolazione).

3. Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della NATO (targhe gialle - recanti le lettere "ΞΑ" seguite dal numero di immatricolazione).

4. Veicoli appartenenti alle forze armate greche (targhe recanti le lettere "ΕΣ").

5. Veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (targhe recanti le lettere "AFG").

6. Veicoli con targa di prova (targhe bianche - recanti le lettere "ΔΟΚ" seguite dalle quattro cifre del numero di immatricolazione).

UNGHERIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

ITALIA (e Repubblica di SAN MARINO e STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO)

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

2. Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali (come, ad esempio, la targa "AFI" e le organizzazioni internazionali come la NATO).

3. Veicoli senza targa di immatricolazione (in particolare i ciclomotori).

4. Macchine agricole (come i trattori agricoli, i loro rimorchi e tutti gli altri veicoli specificamente destinati al lavoro agricolo).

IRLANDA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

ISLANDA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

LUSSEMBURGO

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

NORVEGIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

PAESI BASSI

1. Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea (in vigore per gli incidenti verificatisi a partire dal 1o ottobre 1993).

2. Veicoli privati appartenenti a personale militare olandese e alle loro famiglie, stabiliti in Germania.

3. Veicoli appartenenti a personale militare tedesco stabilito nei Paesi Bassi.

4. Veicoli appartenenti alle persone distaccate presso quartieri generali delle forze alleate dell'Europa centrale.

5. Veicoli di servizio delle forze armate della NATO.

PORTOGALLO

1. Macchine agricole e macchine operatrici per le quali la legge portoghese non richiede una targa di immatricolazione.

2. Veicoli appartenenti a Stati stranieri e ad organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (targhe bianche - cifre rosse, precedute dalle lettere "CD" o "FM").

3. Veicoli appartenenti allo Stato portoghese (targhe nere - cifre bianche, precedute dalle lettere "AM", "AP", "EP", "ME", "MG" o "MX", secondo il dipartimento governativo interessato).

SVEZIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

SLOVACCHIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

SLOVENIA

Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di dodici mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea.

APPENDICE 3

CLAUSOLE SOSPENSIVE

FRANCIA

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica al Bureau Central Français finché le disposizioni regolamentari francesi non sono state modificate per garantirne l'osservanza o finché non è stata firmata una convenzione che ne permetta l'applicazione.

ITALIA

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica all'Ufficio centrale italiano (UCI) finché le disposizioni regolamentari applicabili in questo paese non sono state modificate, conformemente al diritto comunitario in vigore, per garantirne l'osservanza.

PORTOGALLO

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica al Gabinete Portuguêse de Carta Verde finché le disposizioni regolamentari applicabili in questo paese non sono state modificate, conformemente al diritto comunitario in vigore, per garantirne l'osservanza.

SVIZZERA

La disposizione figurante nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento generale non si applica allo Swiss National Bureau of Insurance finché le disposizioni regolamentari applicabili in questo paese non sono state modificate, conformemente al diritto comunitario in vigore, per garantirne l'osservanza.

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