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Document 32003D0549

2003/549/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, recante proroga del periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE in relazione alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2539]

OJ L 187, 26.7.2003, p. 27–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/549/oj

32003D0549

2003/549/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2003, recante proroga del periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE in relazione alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2539]

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2003 pag. 0027 - 0038


Decisione della Commissione

del 17 luglio 2003

recante proroga del periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE in relazione alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4

[notificata con il numero C(2003) 2539]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/549/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1) Con lettera del 17 gennaio 2003 del rappresentante permanente del Regno dei Paesi Bassi presso l'Unione europea, il governo olandese, facendo riferimento all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, ha notificato alla Commissione le proprie disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta (SCCP - Short Chain Chlorinated Paraffins), denominate in seguito "SCCP", al fine di mantenerle in vigore in deroga a quanto disposto dalla direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio(1).

1. Articolo 95, paragrafi 4 e 6 del trattato

(2) L'articolo 95, paragrafi 4 e 6 del trattato dispone che:

"4. allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio e della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente e dell'ambiente di lavoro, esso notifica tale disposizione alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

(.....)

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 (...) sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può esser prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi."

2. Direttiva 2002/45/CE

(3) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(2), quale modificata, disciplina l'immissione in commercio e l'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, la direttiva si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi elencati nell'allegato I.

(4) L'articolo 2 dispone che gli Stati membri prendano tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato I possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste.

(5) La direttiva 76/769/CEE è stata modificata più volte, tra l'altro per aggiungere sostanze e preparati pericolosi nuovi all'allegato I e introdurre quindi le restrizioni circa la relativa commercializzazione o impiego necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente.

(6) Adottata sulla base giuridica dell'articolo 95 del trattato, la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio inserisce nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE un nuovo punto 42 riguardante gli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta - SCCP) e stabilisce le norme che disciplinano l'immissione in commercio e l'impiego di tali sostanze.

(7) Il primo considerando della direttiva recita: "le restrizioni già previste o vigenti in alcuni Stati membri relativamente all'uso di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) a seguito della decisione 95/1 della Commissione di Parigi per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (PARCOM) ostacolano direttamente il completamento e il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi tenendo conto delle valutazioni dei rischi da parte della Comunità e delle pertinenti prove scientifiche addotte a sostegno della decisione PARCOM 95/1".

(8) Il secondo e terzo considerando riportano gli antefatti della direttiva, indicando rispettivamente che "le SCCP sono considerate pericolose per l'ambiente, poiché sono molto tossiche per gli organismi acquatici e possono provocare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico" e che "la Commissione ha adottato una raccomandazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(3), nella quale raccomanda l'adozione di misure specifiche per limitare l'uso delle SCCP, in particolare nei fluidi per la lavorazione dei metalli e nei prodotti di finitura del cuoio, al fine di proteggere l'ambiente acquatico".

(9) A norma del punto 42.1 le SCCP non possono essere immesse in commercio per l'utilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1 %:

- per la lavorazione dei metalli,

- per l'ingrasso del cuoio.

(10) Il punto 42.2 dispone che entro il 1o gennaio 2003 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con la commissione dell'OSPAR, riesaminerà tutti i rimanenti usi di SCCP alla luce di eventuali nuovi dati scientifici riguardanti i rischi per la salute e per l'ambiente di tali sostanze e informerà il Parlamento europeo dei risultati.

(11) L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 6 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che essi ne informino immediatamente la Commissione e che applichino le disposizioni entro il 6 gennaio 2004.

3. Disposizioni nazionali

(12) Le disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi sono state introdotte con la decisione del 3 novembre 1999 che stabilisce norme che proibiscono taluni impieghi di paraffine clorurate a catena corta [decisione paraffine clorurate, legge sulle sostanze chimiche (WMS)], Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, annata 1999, n. 478.

(13) L'articolo 1 stabilisce che la decisione si applica agli alcani clorurati con una catena da 10 a 13, contenente atomi di carbonio, e un grado di clorurazione non inferiore al 48 % in termini di peso.

L'articolo 2, paragrafo 1, dispone che le SCCP di cui all'articolo 1 non possano essere utilizzati:

- come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti,

- nei fluidi per la lavorazione dei metalli,

- come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, tuttavia le SCCP possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2004 come sigillanti per dighe o come composti antifiamma nei nastri trasportatori destinati esclusivamente all'impiego nel settore estrattivo.

(14) Tali disposizioni sono state notificate alla Commissione allo stato di progetto l'8 marzo 1999 a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(4). In tale occasione i Paesi Bassi hanno indicato che l'introduzione di tali disposizioni era necessaria al fine di rispettare gli impegni presi nel quadro della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine terrestre (Convenzione di Parigi) e della decisione della Commissione di Parigi (PARCOM) 95/1 del giugno 1995 relativa all'eliminazione graduale delle SCCP, adottata in applicazione della Convenzione di Parigi, di cui il Regno dei Paesi Bassi è firmatario(5). Cinque Stati membri(6) nonché la Commissione europea hanno inviato osservazioni, mentre la Spagna ha espresso un parere dettagliato. Tutti questi Stati membri, ad eccezione di Danimarca e Austria, e la Commissione europea si sono opposti all'introduzione delle disposizioni nazionali progettate.

4. Informazioni generali sulle SCCP

(15) Le paraffine clorurate sono sostanze chimiche prodotte dalla clorurazione di paraffine o alcani a catena lineare. Sono spesso suddivise in diversi gruppi a seconda della lunghezza della catena del materiale di partenza e della quantità di cloro contenute nel prodotto finale. I tre gruppi principali sono le paraffine clorurate a catena corta, media e lunga (SCCP, MCCP e LCCP, rispettivamente). Le SCCP sono prodotte dalle paraffine a catena lineare con una lunghezza da C 10 a C 13. Le SCCP commerciali possono contenere in media tra il 49 e il 71 % di cloro. Possono essere immesse nel mercato e impiegate allo stato puro, ma possono anche essere presenti sotto forma di impurità in altre sostanze e preparati, in particolare le MCCP(7).

(16) Nella Comunità europea le SCCP sono impiegate principalmente come additivi nei fluidi per la lavorazione dei metalli. Sono inoltre impiegate come sostanze ritardanti di fiamma nei preparati a base di gomma e come additivi nelle vernici ed in altri sistemi di rivestimento. Utilizzi minori comprendono l'impiego delle SCCP come agenti d'ingrasso e di ammorbidimento del cuoio, di impregnazione dei prodotti tessili e come additivi per i composti sigillanti.

(17) Le SCCP sono classificate come sostanze pericolose nell'ambito della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(8). In particolare, esse sono classificate come cancerogeni della categoria 3 ed etichettate con l'indicazione di rischio R 40 (possibilità di effetti irreversibili) e il simbolo Xn (nocivo). Sono inoltre classificate come pericolose per l'ambiente ed etichettate con l'indicazione di rischio R 50/53 ("altamente tossico per gli organismi acquatici" e "può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente"), nonché il simbolo N ("pericoloso per l'ambiente").

(18) In considerazione della loro tossicità e della loro presunta persistenza e tendenza alla bioaccumulazione le SCCP figurano fra le sostanze in relazione alle quali la Convenzione di Parigi (ora Convenzione OSPAR)(9) prevede l'introduzione di misure antinquinamento. Nella prima metà degli anni novanta la Commissione di Parigi aveva espresso preoccupazioni circa le emissioni di SCCP nell'ambiente acquatico ed aveva iniziato a prendere in considerazione eventuali provvedimenti normativi volti a disciplinare l'impiego di tali sostanze. I produttori europei avevano presentato una proposta di accordo volontario il cui obiettivo era quello di sopprimere gradualmente la fornitura SCCP destinate all'impiego nei fluidi per la lavorazione dei metalli, incoraggiando al contempo l'industria a valle ad utilizzare prodotti meno nocivi per l'ambiente acquatico. In seguito al fallimento dei negoziati, la Commissione di Parigi ha infine adottato la decisione PARCOM 95/1. Ritenendo che tale decisione non fosse supportata da un'appropriata analisi dei rischi, il Regno Unito ha votato contro.

(19) Con regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione(10) le SCCP sono state incluse nel primo elenco di sostanze prioritarie soggette ad una valutazione dei rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(11), con il Regno Unito che fungeva da relatore.

(20) Il rapporto sulla valutazione dei rischi elaborata dal Regno Unito è stato sottoposto agli esperti tecnici degli Stati membri(12) per riesame. Finalizzato nel settembre del 1997, tale rapporto(13) (che tiene conto di tutte le prove scientifiche disponibili entro il 1996, incluse quelle su cui si basa la decisione PARCOM 95/1) evidenzia taluni rischi ambientali per gli organismi acquatici dovuti all'impiego di SCCP nella lavorazione dei metalli e nella rifinitura del cuoio, per i quali propone di prendere in considerazione eventuali misure di riduzione dei rischi. Gli altri impieghi non sono considerati preoccupanti per l'ambiente acquatico e per la salute umana, sebbene siano ritenute necessarie ulteriori informazioni e prove per individuare i possibili rischi ambientali derivanti dall'impiego di SCCP nella gomma.

(21) Il rapporto sulla valutazione dei rischi è stato successivamente sottoposto al CSTEE (Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente) per un ulteriore riesame. Nel parere del 27 novembre 1998(14) il CSTEE ha confermato la validità scientifica dei risultati del rapporto. Tali risultati e la corrispondente strategia di riduzione dei rischi sono stati adottati a livello comunitario con la raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93. Le parti pertinenti della raccomandazione sono riportate qui di seguito.

"I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per LAVORATORI, CONSUMATORI E PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per le categorie di popolazione di cui sopra. La via principale di potenziale esposizione dei lavoratori durante la fabbricazione e l'uso è l'esposizione cutanea. L'inalazione è una potenziale via di esposizione nell'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e degli adesivi a caldo contenenti la sostanza. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate nel quadro della legislazione comunitaria in vigore per la protezione dei lavoratori o per altri settori,

- l'esposizione dei consumatori, che può avvenire per contatto con i prodotti in cuoio trattati con la sostanza e attraverso l'uso non professionale dei fluidi per la lavorazione dei metalli, non è stata ritenuta preoccupante.

B. Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per L'ECOSISTEMA ACQUATICO (sedimenti) e TERRESTRE è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- è necessaria una migliore informazione per precisare adeguatamente i rischi per i sedimenti derivanti dalla fabbricazione della sostanza e dall'impiego della stessa nelle gomme, i rischi per il suolo e i sedimenti derivanti dalla formulazione e dall'uso dei fluidi per la lavorazione dei metalli e dei prodotti di finitura per il cuoio e infine i rischi per il suolo e i sedimenti su scala regionale.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- determinazione sperimentale della costante Koc(15),

- dati relativi al monitoraggio nel suolo e nei sedimenti in prossimità della fonte di emissione della sostanza,

- prove di tossicità sugli organismi che popolano il suolo e i sedimenti se le informazioni di cui sopra non dissipano i timori per i compartimenti ambientali citati.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per I MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE e L'ATMOSFERA è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali di cui sopra e si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per l'ambiente per L'ECOSISTEMA ACQUATICO (esclusi i sedimenti) e GLI EFFETTI NON SPECIFICI AD UN COMPARTO MA IMPORTANTI PER LA CATENA ALIMENTARE è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sui comparti ambientali acquatici locali di cui sopra a seguito dell'esposizione dovuta alla formulazione e all'uso di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza e dei prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza,

- timori per gli effetti non specifici ad un comparto ma importanti per la catena alimentare causati dalla formulazione e dall'uso di prodotti di finitura del cuoio contenenti la sostanza o di fluidi per la lavorazione dei metalli contenenti la sostanza.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PER L'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente contro i rischi legati all'uso e alla formulazione dei prodotti, in particolare nel caso della lavorazione dei metalli e della finitura del cuoio, si deve considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria. Sono necessarie ulteriori attività per stabilire quali utilizzi giustifichino l'applicazione di deroghe. Le misure identificate ai fini di protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana."

(22) Il 20 giugno 2000 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 76/769/CE mirante ad introdurre le restrizioni sull'immissione in commercio e sull'impiego suggerite dalla relazione sulla valutazione comunitaria dei rischi, che ha infine condotto all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 2002/45/CE.

(23) Come richiesto dal punto 42.2 dell'allegato I alla direttiva 76/769/CEE, modificata dalla direttiva 2002/45/CE, la Commissione ha avviato il riesame dei rimanenti usi delle SCCP. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione ha chiesto al Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore per la valutazione dei rischi delle SCCP a norma del regolamento (CE) n. 793/93, di raccogliere e rivedere tutti i dati pertinenti disponibili e, all'occorrenza, di aggiornare la relazione della valutazione comunitaria dei rischi. La Commissione ha inoltre chiesto al segretariato OSPAR se fosse a conoscenza di nuovi dati scientifici circa i rischi connessi alle SCCP suscettibili di comportare una modifica delle conclusioni contenute nel precedente rapporto. La Commissione ha infine chiesto al CSTEE se fosse a conoscenza di nuove prove scientifiche in grado d'influenzare i risultati della valutazione e quindi modificarne le conclusioni.

(24) Nel proprio parere del 22 dicembre 2002(16), il CSTEE ha concluso che il riesame delle nuove conoscenze sulle SCCP non evidenzia la necessità di modificare le conclusioni della valutazione dei rischi comunitaria.

(25) Nel febbraio 2003 il Regno Unito ha presentato un progetto di rapporto che aggiorna la valutazione dei rischi delle SCCP. Il progetto di relazione esamina i dati riguardanti l'esposizione ambientale e gli effetti delle SCCP, resi disponibili successivamente al completamento della relazione originale, riesaminando i rischi derivanti dagli usi non soggetti alle restrizioni in materia d'immissione in commercio e d'impiego di cui alla direttiva 2002/45/CE. Sono stati presi in considerazione anche i due pareri del CSTEE di cui sopra (considerazioni preliminari 21 e 24). Rispetto alla valutazione originale, il nuovo progetto di valutazione comprende i rischi per l'ambiente acquatico ed esamina in dettaglio le emissioni di SCCP nell'intero ciclo di vita dei prodotti che li contengono.

(26) I risultati del progetto che aggiorna la valutazione dei rischi sono riportati qui di seguito:

"(x) i) Occorrono ulteriori informazioni e/o prove.

Per l'acqua di superficie, i sedimenti, il suolo e l'avvelenamento secondario, nonché gli ecosistemi acquatici occorrono ulteriori informazioni specifiche sull'esposizione al fine di affinare le stime d'emissione negli scenari locali (gomma, vernici/rivestimenti e tessili) e regionali (tutti gli impieghi). In particolare, possono essere richieste informazioni circa:

- le emissioni effettive dalla composizione e dalla conversione della gomma,

- le quantità di paraffine clorurate a catena corta impiegate nei tipici siti di formulazione e di rivestimento dei tessili,

- le emissioni dei siti di formulazione e di rivestimento dei tessili,

- le emissioni dei siti di formulazione e di applicazione delle vernici, e

- le emissioni durante l'impiego e lo smaltimento di prodotti.

La sostanza corrisponde ai criteri di controllo e può essere considerata come una sostanza PBT; una prova di simulazione di biodegradabilità può essere quindi eseguita per determinare il tempo di dimezzamento nell'ambiente marino. Ulteriori dati tossicologici consentirebbero di rivedere il PNEC per l'acqua ed i sedimenti marini, ma l'esigenza di raccogliere tali dati è meno importante rispetto alla determinazione della persistenza. Va inoltre presa in considerazione l'eventuale esecuzione di ulteriori prove di biodegradabilità nel suolo delle paraffine clorurate a catena corta.

NOTA:

le misurazioni indicano che la sostanza è ampiamente diffusa nell'ambiente. L'andamento tendenziale nei livelli non è noto. La presenza della sostanza nell'ambiente potrebbe quindi essere connessa ad impieghi precedenti ora sotto controllo. Inoltre, tali misurazioni non evidenziano un rischio chiaro. Tuttavia, desta preoccupazione la presenza di paraffine clorurate a catena corta nell'Artico e nei predatori marini. Sebbene non sia possibile in base a prove scientifiche affermare che esiste un rischio attuale o futuro per l'ambiente, alla luce de:

- i dati che indicano una presenza nella flora e nella fauna,

- l'apparente persistenza della sostanza (in base a prove di laboratorio),

- il tempo necessario per raccogliere le informazioni, e

- il fatto che sarebbe difficile ridurre l'esposizione se le informazioni supplementari confermassero il rischio,

si potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di esaminare da subito le opzioni cautelative di gestione dei rischi anche in assenza dei dati relativi alla durata media presenza nell'ambiente, al fine di ridurre le quantità di sostanza introdotte nell'ambiente acquatico (e nel suolo mediante l'impiego di rifiuti per concimazione), incluse quelle derivanti dai 'rifiuti che rimangono nell'ambiente'. Tale misura potrebbe essere rivista nel caso in cui una prova di simulazione ambientale dimostrasse che il criterio di persistenza non è raggiunto. In quest'ambito va sottolineato che a norma delle convenzioni internazionali la sostanza sembra soddisfare i criteri di valutazione come possibile inquinante organico persistente (POP).

(x) ii) Per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto.

Questa conclusione si applica alla valutazione di:

- il compartimento delle acque superficiali locali per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici e rivestimenti, e a livello regionale,

- il compartimento locale dei sedimenti per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici e rivestimenti, e a livello regionale,

- gli impianti di trattamento delle acque reflue per tutti gli impieghi,

- il compartimento atmosferico e ai processi di trattamento delle acque reflue per la produzione e per tutti gli altri impieghi,

- il compartimento terrestre per i siti di produzione, la formulazione e l'impiego di sigillanti, la formulazione e l'impiego di vernici ed il compartimento agricolo a livello regionale, e

- l'avvelenamento secondario per l'impiego di sigillanti."

(27) Oltre ai provvedimenti comunitari di cui sopra, le SCCP sono oggetto di altri provvedimenti legislativi comunitarie. In considerazione della tossicità delle SCCP per gli esseri umani e per l'ambiente acquatico, della loro diffusa presenza nell'ambiente acquatico e del fatto che siano già oggetto della decisione PARCOM 95/1, con la decisione 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE(17) le SCCP sono state incluse nell'elenco di sostanze pericolose prioritarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva. Conformemente a questa direttiva vanno adottati a livello comunitario provvedimenti specifici al fine di eliminare immediatamente o gradualmente, entro vent'anni dall'adozione, gli scarichi, le emissioni e le perdite di dette sostanze. Finora nessun provvedimento è stato adottato per le SCCP.

II. PROCEDURA

(28) Al momento dell'adozione della direttiva 2002/45/CE la delegazione dei Paesi Bassi ha votato contro tale direttiva affermando, nella dichiarazione di voto resa il 24 aprile 2002, che l'attuazione di una direttiva relativa alle SCCP impedirebbe ai Paesi Bassi di rispettare i propri obblighi internazionali a norma della Convenzione di Parigi e della decisione PARCOM 95/1.

(29) Con lettera del rappresentante permanente del Regno dei Paesi Bassi, datata 17 gennaio 2003, il governo olandese ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali sull'impiego delle SCCP che intende mantenere in vigore dopo l'adozione della direttiva 2002/45/CE.

(30) Con lettera datata 25 marzo 2003 la Commissione ha informato il governo olandese che essa aveva ricevuto la notifica a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato e che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 22 gennaio 2003, il giorno successivo al ricevimento della notifica.

(31) Con lettera datata 15 aprile 2003 la Commissione ha informato gli altri Stati membri circa la notifica dei Paesi Bassi. La Commissione ha pubblicato inoltre un avviso riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(18) al fine di informare gli interessati circa le disposizioni nazionali che i Paesi Bassi intendono mantenere in vigore, nonché delle motivazioni presentate.

III. VALUTAZIONE

1. Ammissibilità

(32) L'articolo 95, paragrafo 4, riguarda casi in cui le disposizioni nazionali sono notificate in relazione a una misura comunitaria di armonizzazione, sono state adottate ed entrate in vigore prima dell'adozione di quest'ultima e il cui mantenimento risulterebbe incompatibile con essa.

(33) Le disposizioni nazionali sono state notificate in relazione alla direttiva 2002/45/CE, una misura d'armonizzazione adottata in forza dell'articolo 95 del trattato. Tali disposizioni nazionali state adottate e sono entrate in vigore nel 1999, quindi precedentemente all'adozione della direttiva. Circa la questione relativa alla compatibilità delle disposizioni nazionali con la direttiva, i Paesi Bassi ritengono che esse siano solo parzialmente incompatibili con la direttiva 2002/45/CE. A loro parere le disposizioni d'armonizzazione della direttiva 2002/45/CE riguardano esclusivamente le applicazioni esplicitamente soggette a restrizioni(19), vale a dire l'impiego di SCCP nella lavorazione dei metalli e nell'ingrasso del cuoio. I Paesi Bassi sostengono che tale interpretazione si evinca chiaramente dalla lettera della direttiva e che sia la conseguenza logica del principio di precauzione(20). A tale riguardo i Paesi Bassi osservano che se la direttiva 2002/45/CE fosse considerata una misura d'armonizzazione totale i nuovi impieghi delle SCCP, che potrebbero presentare rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, dovrebbero essere consentiti. I Paesi Bassi concludono che le proprie disposizioni nazionali, nella misura in cui coprono impieghi diversi da quelli sottoposti alle restrizioni stabilite dalla direttiva 2002/45/CE, non rientrino nelle prescrizioni d'armonizzazione di quest'ultima e non vanno quindi considerate ai fini dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato.

(34) La Commissione non condivide l'opinione espressa dai Paesi Bassi. Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, una misura comunitaria deve essere interpretata alla luce degli obiettivi perseguiti. La direttiva 2002/45/CE riposa sull'articolo 95, paragrafo 1, del trattato, che costituisce la base giuridica per l'adozione delle misure d'armonizzazione miranti all'istituzione e al funzionamento del mercato interno. Emerge chiaramente dal primo considerando di tale direttiva che il suo obiettivo principale è quello di rimuovere gli ostacoli al completamento e al funzionamento del mercato interno che risultano dalle limitazioni già adottate o progettate da alcuni Stati membri riguardanti l'impiego delle SCCP in seguito alla decisione PARCOM 95/1. Risulta inoltre evidente dalla lettura del terzo considerando che la direttiva 2002/45/CE è basata sui risultati della valutazione comunitaria dei rischi delle SCCP, che include tutti gli attuali impieghi di tali sostanze. La Commissione ritiene pertanto che la direttiva 2002/45/CE vada interpretata come una misura di armonizzazione di tutti gli attuali impieghi delle SCCP considerati nella valutazione comunitaria dei rischi, con la conseguenza di impedire agli Stati membri di introdurre o mantenere restrizioni nazionali sull'impiego delle SCCP che vanno oltre quelle stabilite dalla direttiva.

(35) Le differenze tra le disposizioni nazionali notificate e la direttiva 2002/45/CE sono riassunte nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

(36) Dalla tabella sopraindicata emerge che le disposizioni nazionali notificate divergono dalla direttiva 2002/45/CE nei seguenti aspetti:

- l'impiego di SCCP con un grado di clorurazione uguale o superiore al 48 % come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti e come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei tessili, che non è da assoggettare a restrizioni relativamente all'immissione in commercio e all'utilizzo conformemente alla direttiva, è proibito nei Paesi Bassi,

- l'impiego nei fluidi per la lavorazione dei metalli di sostanze e preparati che contengono SCCP con un grado di clorurazione uguale o inferiore al 48 %, che non è da assoggettare a restrizioni relativamente all'immissione in commercio o all'utilizzo conformemente alla direttiva se le SCCP siano presenti in una concentrazione inferiore all'1 %, è proibito nei Paesi Bassi.

(37) Le disposizioni nazionali non coprono né l'impiego delle SCCP come sostanze o componenti di altre sostanze e preparati per la concia del cuoio, né l'impiego delle SCCP con un grado di clorurazione inferiore al 48 % come sostanze o componenti di altre sostanze e preparati nei fluidi per la lavorazione dei metalli. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, tali impieghi non sono ancora regolamentati e sono quindi consentiti nei Paesi Bassi. A questo riguardo la Commissione ricorda che l'articolo 95, paragrafo 4, può essere invocato soltanto in relazione a disposizioni nazionali incompatibili con una misura d'armonizzazione comunitaria e non all'assenza di disposizioni normative che gli Stati membri sono tenuti a introdurre in forza di una misura d'armonizzazione comunitaria. La domanda presentata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, non pregiudica pertanto gli obblighi per i Paesi Bassi di recepire tempestivamente e correttamente nel diritto olandese le disposizioni della direttiva 2002/45/CE.

(38) L'articolo 95, paragrafo 4, dispone inoltre che la notifica delle disposizioni nazionali sia accompagnata da una descrizione delle motivazioni relative ad almeno una delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. La domanda presentata dai Paesi Bassi contiene una spiegazione dei motivi relativi alla tutela ambientale e della salute umana che, secondo i Paesi Bassi, giustifica il mantenimento delle disposizioni nazionali.

(39) Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene ammissibile la domanda presentata dai Paesi Bassi al fine di mantenere le disposizioni nazionali relative alle SCCP.

2. Merito

(40) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, e paragrafo 6, primo comma, del trattato la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentano ad uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga ad una misura d'armonizzazione comunitaria. Le disposizioni nazionali devono essere giustificate da una delle esigenze importanti di cui all'articolo 30 del trattato oppure da motivi di protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno.

(41) A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, la Commissione prende una decisione entro sei mesi dalla notifica. A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, tuttavia, se la complessità della questione lo giustifica e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo può essere prolungato per un ulteriore periodo di sei mesi.

2.1. Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relativi alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro

(42) I Paesi Bassi ritengono che le disposizioni nazionali siano necessarie per proteggere l'ambiente acquatico e la salute umana dai rischi derivanti dagli attuali impieghi di SCCP. Essi citano il principio di precauzione che, a loro parere, deve essere interpretato nel senso che non si può attendere fino al verificarsi di un problema grave, in considerazione della particolare importanza di assicurare un'alta qualità delle falde acquifere e delle acque di superficie ai fini di un'adeguata protezione della salute umana. I Paesi Bassi ricordano che le SCCP sono sostanze molto pericolose. Esse sono classificate come pericolose sia per la salute umana che per l'ambiente nel quadro della direttiva 67/548/CEE. Sono inoltre considerate sostanze persistenti e particolarmente nocive per l'ambiente acquatico nell'ambito della convenzione OSPAR. In considerazione della presenza delle SCCP nell'ambiente, la decisione della Commissione di Parigi (ora la Commissione OSPAR) 95/1 prescrive l'eliminazione graduale del loro utilizzo. I Paesi Bassi sottolineano che le SCCP rappresentano una minaccia seria per l'ambiente acquatico. Tale conclusione sarebbe evidente dallo studio di un tossicologo consulente olandese allegato alla notifica presentata dai Paesi Bassi. Sarebbe a rischio anche la salute pubblica visto che nei Paesi Bassi sia le acque di superficie che le falde acquifere sono ampiamente utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

(43) Al fine di accertare se le disposizioni nazionali rispondano alle condizioni stabilite dall'articolo 95, paragrafo 4, la Commissione ritiene che debbano essere prese in considerazione non solo le prove presentate dai Paesi Bassi, ma anche tutti i dati e le informazioni pertinenti in suo possesso e in particolare i risultati delle valutazioni di rischio effettuate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, nonché qualsiasi altra prova disponibile di cui alla sezione I.4 della presente decisione.

2.2. Ricorso all'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del trattato

(44) Dopo un attento esame dei dati e delle informazioni a sua disposizione la Commissione ritiene che siano riunite le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, per poter ricorrere alla possibilità di prolungare il periodo di sei mesi a sua disposizione per approvare o respingere le disposizioni nazionali prevista da tale articolo.

2.2.1. Giustificazione basata sulla complessità della questione

(45) Dall'esame della domanda di notifica presentata dai Paesi Bassi emerge che l'unica prova presentata a sostegno della domanda è lo studio olandese menzionato sopra. Finalizzato nel 1996, questo studio è incentrato sui rischi delle SCCP nei Paesi Bassi. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dai Paesi Bassi lo studio non evidenzia un rischio per l'ambiente acquatico e per la popolazione nei Paesi Bassi. Al contrario, esso conferma le conclusioni di un rapporto precedente(21) in base al quale "alla luce delle scarse informazioni disponibili sui livelli e sugli effetti dell'esposizione, le paraffine clorurate non sembrano presentare un rischio significativo per gli esseri umani e per gli ecosistemi nei Paesi Bassi". Questo studio non sembra quindi sostenere le motivazioni invocate dai Paesi Bassi per il mantenimento delle disposizioni nazionali.

(46) Come indicato sopra, il rapporto di valutazione dei rischio delle SCCP nella sua versione definitiva del 1999 non evidenzia timori per la salute umana e per l'ambiente in conseguenza degli impieghi di SCCP diversi da quelli per la lavorazione dei metalli e per l'ingrasso del cuoio tali da giustificare misure di riduzione del rischio. Tali conclusioni sono state confermate dal CSTEE nel suo parere del 27 novembre 1998. Dopo un'attenta valutazione delle nuove informazioni sulle SCCP e l'esame delle disposizioni della direttiva 2002/45/CE il CSTEE ha concluso nel suo parere del 22 dicembre 2002 che da tali informazioni non emerge la necessità di modificare le conclusioni della valutazione comunitaria dei rischi.

(47) Tuttavia, le conclusioni del progetto di relazione presentato dal Regno Unito nel febbraio 2003 divergono dalle conclusioni del precedente rapporto di valutazione comunitaria dei rischi.

(48) Il progetto di rapporto prende in considerazione altri dati e fornisce un'analisi più completa dei rischi derivanti dagli impieghi di SCCP diversi da quelli soggetti a restrizioni d'immissione in commercio e di utilizzo di cui alla direttiva 2002/45/CE. Sebbene tale documento sia espressamente venga espressamente indicato come progetto e sia unicamente destinato a ulteriori discussioni e all'esame da parte degli esperti degli Stati membri(22) nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, la Commissione ritiene che esso debba essere preso in considerazione ai fini dell'accertamento della giustificazione delle disposizioni nazionali conformemente all'articolo 95, paragrafo 4.

(49) Il progetto di rapporto evidenza taluni rischi potenziali per l'ambiente connessi a tutti gli impieghi di SCCP, ad eccezione dei sigillanti. Tuttavia, il rapporto conclude che ulteriori informazioni e prove sull'esposizione sono necessarie per ottenere risultati più affidabili. La relazione mette inoltre in luce i rischi potenziali per l'ambiente marino connessi alle probabili proprietà PBT delle SCCP. Tali sostanze sono state identificate come sostanze potenzialmente persistenti o molto persistenti, altamente bioaccumulative e tossiche. Il rapporto indica che sarebbe opportuno eseguire ulteriori prove nonostante i tempi considerevoli richiesti per ottenere i riscontri scientifici dell'effettiva persistenza della sostanza. L'impiego nella gomma, nelle vernici e nei tessili, nonché nei prodotti utilizzati per periodi estesi è stato individuato come fonte e via potenziali d'inquinamento dell'ambiente marino. Il progetto di relazione individua infine i rischi potenziali per il suolo da varie fonti, suggerendo di prendere in considerazione ulteriori prove di biodegradabilità delle SCCP in questo compartimento ambientale. Nonostante tali lacune nelle conoscenze scientifiche, il Regno Unito ritiene che i dati disponibili sui rischi per l'ambiente marino e per il suolo siano fonte di preoccupazione e propone quindi di prendere in considerazione fin d'ora misure cautelative di gestione dei rischi.

(50) I risultati del progetto aggiornato di valutazione dei rischi indicano che i dati e le informazioni disponibili non sono ancora sufficienti per concludere che esistano rischi per l'ambiente; ulteriori informazioni e prove sarebbero pertanto necessarie per ridurre le incertezze della valutazione dei rischi. D'altra parte, le preoccupazioni espresse dal Regno Unito sembrano suggerire che tali dati ed informazioni potrebbero giustificare la presa in considerazione di misure di riduzione dei rischi basate su un'impostazione di cautela. Il progetto di relazione tuttavia non individua chiaramente gli impieghi di SCCP che desterebbero timori o la misura in cui si potrebbero giustificare misure di riduzione dei rischi per far fronte a tali preoccupazioni.

(51) In considerazione del carattere provvisorio del progetto aggiornato di rapporto sulla valutazione dei rischi e la conseguente mancanza di chiarezza delle indicazioni che da esso emergono, la Commissione ritiene che un riesame da parte del CSTEE del progetto (e di tutte le altre informazioni disponibili) sia necessario al fine di chiarire nella misura possibile le questioni sollevate dai risultati del progetto di rapporto e di valutare successivamente le disposizioni nazionali notificate. È pertanto opportuno che la decisione della Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, sia presa quando saranno disponibili i risultati di tale revisione. In queste circostanze e in considerazione del fatto che il progetto di relazione di valutazione dei rischi è stato messo a disposizione della Commissione successivamente alla notifica delle disposizioni nazionali, la Commissione ritiene giustificato prolungare il periodo di sei mesi a sua disposizione per approvare o respingere le disposizioni nazionali al fine di consentire un attento esame di tutti i dati pertinenti disponibili e di trarre le dovute conclusioni in merito alle disposizioni nazionali. A questo fine è necessario disporre di un ulteriore periodo di tempo con scadenza al 20 dicembre 2003.

2.2.2. Assenza di pericolo per la salute umana

(52) Come indicato sopra, né lo studio di cui alla domanda presentata dai Paesi Bassi né i dati e le informazioni pertinenti a disposizione della Commissione evidenziano un effettivo pericolo per la salute umana.

(53) La Commissione ritiene pertanto soddisfatta la condizione relativa all'assenza di pericolo per la salute umana.

IV. CONCLUSIONE

(54) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la domanda notificata dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 al fine di mantenere le disposizioni nazionali relative all'impiego delle SCCP è ammissibile.

(55) In considerazione della complessità della questione e dell'assenza di prove che evidenzino un pericolo per la salute umana, la Commissione considera giustificato prolungare il periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 6, primo comma, fino al 20 dicembre 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del trattato il periodo di cui al primo paragrafo di detto articolo per approvare o respingere le disposizioni nazionali sulle SCCP notificate dai Paesi Bassi il 21 gennaio 2003 a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, è prolungato fino al 20 dicembre 2003.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21.

(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(3) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(5) A norma della Convenzione di Parigi i firmatari si sono impegnati a prendere tutti i provvedimenti possibili per prevenire e combattere l'inquinamento marino di origine terrestre. Tutti gli Stati membri della Comunità europea, ad eccezione di Austria, Grecia, Lussemburgo e Italia, nonché la Comunità europea stessa sono firmatari della Convenzione. La Commissione di Parigi (PARCOM), composta da rappresentanti di ognuno dei firmatari, è responsabile dell'amministrazione della Convenzione. L'articolo 18, paragrafo 3, dispone che la Commissione di Parigi può adottare programmi e provvedimenti volti a prevenire o ridurre l'inquinamento di origine terrestre a causato da talune sostanze chimiche elencate nell'allegato A, parti I, II e III della Convenzione. Adottata in base all'articolo 18, paragrafo 3, la decisione PARCOM 95/1 dispone l'eliminazione graduale di taluni impieghi delle SCCP conformemente al seguente calendario: plastificanti in vernici e rivestimenti, nei fluidi per la lavorazione dei metalli, composti antifiamma in gomma, materia plastica o tessili entro il 31 dicembre 1999; plastificanti in sigillanti e composti antifiamma in nastri trasportatori destinati esclusivamente all'impiego nel settore estrattivo entro il 31 dicembre 2004. Degli undici Stati membri della Comunità europea firmatari della Convenzione di Parigi tutti tranne il Regno Unito si sono impegnati a rispettare la decisione PARCOM 95/1. La Comunità europea non è firmataria della decisione PARCOM. La Convenzione di Parigi è stata sostituita in seguito dalla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR del 1992). In forza della nuova Convenzione, la Commissione di Parigi è stata sostituita dalla nuova Commissione OSPAR.

(6) Italia, Danimarca, Regno Unito, Austria e Germania.

(7) La direttiva 2002/45/CE limita all'1 % la concentrazione delle SCCP utilizzate come composti di altre sostanze e preparati.

(8) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(9) Cfr. nota 5.

(10) Regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione, del 25 maggio 1994, relativo al primo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3).

(11) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Questo regolamento istituisce, tra l'altro, una procedura comunitaria per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti, vale a dire le sostanze elencate nell'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 1). A norma del regolamento gli elenchi di sostanze prioritarie soggette alla valutazione dei rischi a livello comunitario vanno adottati mediante un regolamento della Commissione che specifica, per ogni sostanza, lo Stato membro responsabile della valutazione. Per la valutazione dei rischi reali o potenziali per gli esseri umani e per l'ambiente derivanti dalle sostanze in questione vanno seguite procedure e metodologie specifiche, disposte dal regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3). I risultati della valutazione dei rischi e all'occorrenza la strategia raccomandata vanno infine adottate a livello comunitario, generalmente sotto forma di una raccomandazione della Commissione. In base alla valutazione dei rischi e l'eventuale strategia adottate la Commissione decide se proporre provvedimenti comunitari nell'ambito della direttiva 76/769/CEE oppure di altri strumenti comunitari esistenti.

(12) Gli esperti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per esaminare le relazioni di valutazione dei rischi al fine di preparare i provvedimenti che vanno adottati in base alla procedura di comitato istituita dal regolamento (CEE) n. 793/93.

(13) "European Union Risk Assessment Report, alkanes, C10-13, cloro", Ufficio delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori, Centro di ricerca comune, Commissione europea.

(14) Parere del CSTEE sui risultati della valutazione dei rischi delle SCCP effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti - Parere presentato alla 6a riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 27 novembre 1998. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html

(15) Coefficiente di distribuzione del carbonio organico, un parametro che rappresenta la distribuzione di un composto nel carbonio organico nel terreno (ad esempio acido umico) e nell'acqua.

(16) Parere del CSTEE sulle "SCCP" - Seguito dato alla direttiva 2002/45/CE, parere espresso alla 35a riunione plenaria del CSTEE, Bruxelles, 17 dicembre 2002. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html

(17) GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

(18) GU C 188 dell'8.8.2002, pag. 2.

(19) Cfr. le pagine 2 e 6 della domanda notificata dai Paesi Bassi.

(20) Cfr. la pagina 3 della domanda notificata dai Paesi Bassi.

(21) "Explanatory report chlorinated paraffins" (Sloof et al., 1992).

(22) Cfr. la nota 12.

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