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Document 32003R1216

Regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 169, 8.7.2003, p. 37–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 124 - 130

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1216/oj

32003R1216

Regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0037 - 0043


Regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione

del 7 luglio 2003

recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro(1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) La destagionalizzazione e la correzione per i giorni lavorativi dell'indice del costo del lavoro sono due elementi fondamentali della sua elaborazione. Le serie corrette rendono possibile la comparazione dei risultati e l'interpretazione dell'indice in maniera comprensibile.

(2) I formati prestabiliti per la trasmissione dei dati riducono al minimo i problemi connessi a tali trasmissioni e, unitamente alle relazioni sulla qualità standardizzate, migliorano l'interpretazione e il rapido impiego dell'indice del costo del lavoro.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico.

(4) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 450/2003 occorre concedere alcune deroghe alle prescrizioni di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure di trasmissione e di correzione

1. Gli indici e i metadati sono trasmessi in forma elettronica dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal Comitato del programma statistico. Eurostat fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.

2. I metadati e gli indici trasmessi sono elaborati in maniera tale da consentire una completa interpretazione dei risultati e l'efficiente applicazione delle procedure di destagionalizzazione della Commissione (Eurostat) per gli aggregati europei.

Le serie dell'indice sono trasmesse nelle seguenti forme:

a) non corrette;

b) corrette per i giorni lavorativi e

c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi.

Articolo 2

Qualità

1. I criteri di qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003 comprendono i seguenti criteri:

a) pertinenza;

b) accuratezza;

c) tempestività e puntualità;

d) accessibilità e chiarezza;

e) comparabilità;

f) coerenza e

g) completezza.

Le autorità nazionali si accertano che i risultati riflettano la reale situazione con riguardo alle attività economiche, con un sufficiente grado di rappresentatività.

2. Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono ai dati fino alla fine del quarto trimestre dell'anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa al più tardi entro il 31 agosto 2004.

3. Il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro è conforme a quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Periodi di transizione

Nell'allegato II del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito ai periodi di transizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003.

Articolo 4

Studi di fattibilità

Nell'allegato III del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito agli studi di fattibilità di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003.

Articolo 5

Concatenamento dell'indice

Nell'allegato IV del presente regolamento è specificata la formula dell'indice a catena di Laspeyres da utilizzare per il calcolo dell'indice del costo del lavoro per combinazioni di sezioni della NACE Rev. 1 cui è fatto riferimento nell'allegato al regolamento (CE) n. 450/2003.

Articolo 6

Deroghe

Nell'allegato V del presente regolamento sono specificate le deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, accettate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

Le relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro includono i seguenti elementi:

a) dimostrazione della rispondenza alle esigenze degli utilizzatori:

- una sintesi comprendente una descrizione degli utilizzatori, dell'origine e della soddisfazione delle necessità degli utilizzatori della pertinenza delle statistiche per gli utenti;

b) dimostrazione di accuratezza (informazioni ripartite secondo le sezioni della NACE Rev. 1):

- cronistoria delle revisioni: una tabella che elenchi le revisioni dei tassi di crescita da un anno all'altro pubblicati per il costo totale del lavoro utilizzando le serie non corrette per gli ultimi 12 trimestri; una sintesi dei motivi delle revisioni,

- copertura: una tabella che illustri la percentuale di lavoratori dipendenti rappresentata nel campione/registro o nei campioni/registri sulla base del numero di lavoratori dipendenti ai sensi del SEC 95; nel caso in cui le rilevazioni per il costo del lavoro siano effettuate attingendo a fonti diverse, una tabella ripartita per componenti del costo del lavoro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003,

- frequenza: una tabella indicante la frequenza con cui sono rilevate/aggiornate le diverse informazioni sui componenti del costo del lavoro,

- stima: una descrizione dei metodi utilizzati con riguardo alla stima/modello delle informazioni mancanti (gruppi di lavoratori dipendenti, imprese, attività economiche e componenti di costo mancanti); una valutazione il più possibile quantitativa dell'impatto sui dati finali delle informazioni totalmente mancanti (gruppi di lavoratori dipendenti, imprese, attività economiche e componenti di costo mancanti),

- ore lavorate: una descrizione dei metodi utilizzati per determinare le ore lavorate o una descrizione della misurazione approssimata delle ore lavorate e una valutazione il più possibile quantitativa dell'impatto della misurazione approssimata sui dati finali,

- dati amministrativi: nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi, osservazioni sulla corrispondenza e sulle differenze tra i concetti amministrativi e i concetti teorici statistici;

c) tempestività e puntualità:

- una tabella indicante i giorni di ritardo nella trasmissione dei dati per gli ultimi 12 trimestri oggetto della relazione e la corrispondenza tra la data di trasmissione prevista ed effettiva;

d) accessibilità e chiarezza:

- una descrizione dei mezzi di pubblicazione per i dati e i metadati negli Stati membri;

e) comparabilità:

- una descrizione di qualunque differenza tra concetti e metodi in qualsiasi coppia di trimestri consecutivi dal primo trimestre del 1996 in poi; inoltre una descrizione delle differenze e una valutazione il più possibile quantitativa dell'effetto della variazione delle stime; va individuata altresì qualunque differenza di comparabilità tra le sezioni della NACE Rev. 1;

f) coerenza:

- un diagramma e una tabella indicanti i tassi di crescita annui non corretti dell'indice del costo totale del lavoro (sezioni della NACE Rev. 1) e dei redditi da lavoro dipendente del SEC 95 per ora lavorata (ripartizione A6) fornendo spiegazioni per le differenze nei tassi di crescita degli ultimi 12 trimestri;

g) completezza:

- una relazione sui progressi nell'applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 unitamente ad un piano dettagliato e ad uno scadenzario per il completamento della sua applicazione; una sintesi dei divari restanti rispetto ai concetti UE.

La prima relazione sulla qualità da trasmettere entro il 31 agosto 2004 include anche le seguenti voci per i dati retrospettivi:

- una descrizione delle fonti utilizzate per i dati retrospettivi e della metodologia utilizzata,

- una descrizione della corrispondenza tra la copertura (attività economiche, lavoratori dipendenti, componenti di costo) dei dati retrospettivi e quella dei dati correnti,

- una descrizione della comparabilità dei dati retrospettivi e dei dati correnti.

ALLEGATO II

PERIODI DI TRANSIZIONE CON RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

1. Studio di fattibilità per valutare le possibili modalità di elaborazione degli indici del costo del lavoro trimestrali per le sezioni L, M, N e O della NACE

Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi.

Contesto

Contributo di ciascuna di tali attività economiche all'economia nazionale espresso in termini di costo del lavoro o di idoneo parametro alternativo.

Descrizione delle somiglianze e delle differenze delle strutture del costo del lavoro e dell'evoluzione di tali attività economiche rispetto alle strutture di costo e all'evoluzione nell'ambito delle sezioni C-K della NACE.

Opzioni

Valutazione delle prassi seguite in altri Stati membri dove i dati per tali sezioni della NACE sono già disponibili.

Valutazione delle diverse opzioni per ottenere indici del costo del lavoro per le sezioni L, M, N e O della NACE che consentano la trasmissione di dati per il primo trimestre del 2007. Vanno prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:

a) rilevazioni di dati esistenti;

b) fonti amministrative;

c) procedure di stima statistica;

d) nuove rilevazioni di dati.

Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sulle questioni tecniche e giuridiche ad esse legate, i costi di avvio e di gestione a carico dell'istituto nazionale di statistica, i costi stimati di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, la qualità statistica prevista dei risultati, qualsiasi rischio o incertezza e i particolari vantaggi o svantaggi.

Raccomandazione

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.

Applicazione

Precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, inclusa la data di inizio e le date di completamento degli specifici stadi di applicazione della raccomandazione.

Stati membri che effettuano studi di fattibilità

I seguenti Stati membri conducono studi di fattibilità per valutare le modalità con cui possono essere ottenuti gli indici del costo del lavoro trimestrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003 per le sezioni L, M, N e O della NACE Rev.1:

- Danimarca

- Germania

- Grecia

- Spagna

- Francia

- Italia

- Austria

- Svezia

2. Studio di fattibilità per valutare le possibili modalità di elaborazione dell'indice delle stime del costo totale del lavoro escluse le gratifiche

Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi.

Contesto

Contributo delle gratifiche al costo totale del lavoro nazionale con una descrizione delle caratteristiche delle gratifiche nell'economia nazionale.

Opzioni

Valutazione delle prassi seguite in altri Stati membri dove sono già disponibili i dati per il calcolo di un indice del costo totale del lavoro escluse le gratifiche.

Valutazione delle diverse opzioni per ottenere l'indice del costo totale del lavoro escluse le gratifiche che consentano la trasmissione di dati per il primo trimestre del 2007. Vanno prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:

a) rilevazioni di dati esistenti;

b) fonti amministrative;

c) procedure di stima statistica;

d) nuove rilevazioni di dati.

Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sulle questioni tecniche e giuridiche ad esse legate, i costi di avvio e di gestione a carico dell'istituto nazionale di statistica, i costi stimati di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, la qualità statistica prevista dei risultati, qualsiasi rischio o incertezza e i particolari vantaggi o svantaggi.

Raccomandazione

Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.

Applicazione

Precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, inclusa la data di inizio e le date di completamento degli specifici stadi di applicazione della raccomandazione.

Stati membri che effettuano studi di fattibilità

I seguenti Stati membri conducono studi di fattibilità per valutare le modalità con cui può essere ottenuto l'indice delle stime del costo totale del lavoro escluse le gratifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003.

- Germania

- Grecia

- Francia

- Italia

- Austria

- Portogallo

- Finlandia

- Svezia

ALLEGATO IV

Formula dell'indice a catena di Laspeyres da utilizzare per il calcolo dell'indice del costo del lavoro (LCI) per combinazioni di sezioni della NACE Rev.1

1. Definizione:

witj= costo del lavoro per ora lavorata dei lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nel trimestre t dell'anno j

ωik= costo del lavoro per ora lavorata dei lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nell'anno k

hik= ore lavorate dai lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nell'anno k

Wik= ωik * hik = costo del lavoro dei lavoratori dipendenti della sezione i della NACE Rev.1 nell'anno k.

2. La formula base di Laspeyres da utilizzare nel calcolo dell'indice del costo del lavoro (LCI) per il trimestre t dell'anno j, con anno base k è definita come segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

in cui 1 <= t <= 4.

3. Le ponderazioni da utilizzare per il calcolo dell'indice sono definite come segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

in cui Wik, i e k sono definiti nel paragrafo 1 del presente allegato.

4. Il concatenamento annuo per l'anno l all'anno l+1, in cui 0 <= l < l+1 < j è definito come segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

5. La formula dell'indice a catena di Laspeyres per il trimestre t dell'anno j con anno di riferimento k=0 e m l'intervallo richiesto per trattare e applicare i necessari pesi annui, in cui 1 <= m <= 2, è definita come segue:

LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) ..... (Lj-m-1,j-m ). LCItj(j-m).

6. Il primo anno di riferimento è l'anno 2000 in cui l'indice del costo del lavoro è pari a 100.

ALLEGATO V

Deroghe

Danimarca, Germania, Francia e Svezia: le serie dell'indice sono trasmesse soltanto b) corrette per i giorni lavorativi e c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi. I metodi di destagionalizzazione e di correzione per i giorni lavorativi sono pienamente documentati e messi a disposizione della Commissione (Eurostat).

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