EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1093

Regolamento (CE) n. 1093/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

OJ L 157, 26.6.2003, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1093/oj

32003R1093

Regolamento (CE) n. 1093/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 26/06/2003 pag. 0016 - 0017


Regolamento (CE) n. 1093/2003 della Commissione

del 24 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 per quanto riguarda l'aumento del quantitativo sottoposto a gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/2003(6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 4299449 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco.

(3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo d'intervento intende aumentare di 225505 tonnellate la quantità sottoposta a gara per l'esportazione. Tenuta presente la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta formulata dalla Germania.

(4) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi sottoposti a gara, è necessario apportare senza indugio le modifiche opportune all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 668/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 4524954 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, esclusi Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Stati Uniti d'America, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Messico, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e Repubblica ceca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 4524954 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I."

2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

(5) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

(6) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 14.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"

Top