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Document 32003D0430

2003/430/CE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sulla revisione delle prospettive finanziarie

OJ L 147, 14.6.2003, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 401 - 407
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 401 - 407
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 401 - 407
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 401 - 407
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Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 401 - 407

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/430/oj

32003D0430

2003/430/CE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2003, sulla revisione delle prospettive finanziarie

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/2003 pag. 0031 - 0037


Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

del 19 maggio 2003

sulla revisione delle prospettive finanziarie

(2003/430/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1), in particolare i punti 19-21,

vista la proposta della Commissione(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione congiunta per l'adeguamento delle prospettive finanziarie in vista dell'allargamento(4), in conformità del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

(2) Hanno successivamente approvato una dichiarazione sull'articolo 32 e l'allegato XV del trattato di adesione. La dichiarazione prevede l'innalzamento del massimale della rubrica 3 (politiche interne),

DECIDONO:

Articolo 1

I massimali annuali per gli stanziamenti per impegni della rubrica 3 (politiche interne) delle prospettive finanziarie, adeguate in conformità del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, sono aumentati dei seguenti importi, espressi in milioni di euro a prezzi 1999.

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

1. Le prospettive finanziarie che ne risultano per un'Unione europea allargata con 25 membri (escluse le implicazioni di bilancio di una soluzione politica per Cipro), a prezzi 1999, figurano nella tabella 1a allegata alla presente decisione.

Qualora venga raggiunta una soluzione politica per Cipro, si applicano le prospettive finanziarie per un'Unione europea con 25 membri a prezzi 1999, quali figurano nella tabella 1b.

2. Le prospettive finanziarie corrispondenti derivanti dall'adeguamento tecnico per il 2004 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e dei prezzi, sono riportate nelle tabelle 2a e 2b allegate alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3) Decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2003 e decisione del Consiglio del 14 aprile 2003.

(4) GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25.

ALLEGATO I

Tabella 1a: Prospettive Finanziare (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento, a prezzi 1999

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 1b: Propettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento ai prezzi 1999

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2a: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento ai prezzi 2004

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2b: Prospettive Finanziarie (UE-25) adeguate in vista dell'allargamento ai prezzi 2004

(comprese le implicazioni di bilancio di una soluzione politica a Cipro)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Dichiarazione concernente l'articolo 32 e l'allegato XV del trattato di adesione

1. I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio dichiarano che gli importi supplementari saranno menzionati nell'allegato XV del trattato di adesione, senza pregiudizio dei diritti del Parlamento europeo e dei poteri e prerogative conferiti all'autorità di bilancio in virtù dell'articolo 272 del trattato CE e delle disposizioni afferenti dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio del 6 maggio 1999, in particolare i punti 15, 19-21 e 24, e nei negoziati sulle future prospettive finanziarie.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono sull'adeguamento delle prospettive finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 in vista dell'allargamento, in conformità del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, quale proposto dalla Commissione(1).

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, inoltre, convengono sulla revisione delle prospettive finanziarie innalzando il massimale della rubrica 3, dopo l'adeguamento a norma del punto 25 dell'AII, di 480 milioni di EUR per il periodo 2004-2006, ossia 50 milioni di EUR per il 2004, 190 milioni di EUR per il 2005, 240 milioni di EUR per il 2006, in conformità dei punti da 19 a 21 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. La Commissione presenterà le proposte necessarie ai fini dell'adozione entro il 9 aprile 2003.

4. Decidendo di trasferire il finanziamento degli aiuti alla Turchia dalla rubrica 4 alla rubrica 7, essi convengono altresì di modificare il titolo come segue: "Strategia di preadesione". La rubrica 7 coprirebbe pertanto le spese per la Bulgaria e la Romania e per la Turchia in qualità di paese candidato(2).

5. Una volta adottati, i nuovi massimali delle prospettive finanziarie si applicheranno a tutti gli Stati membri, senza alcuna discriminazione dei nuovi Stati membri per mezzo dei submassimali.

6. Essi convengono altresì di rivedere (entro la fine della procedura di bilancio 2004), con procedura di codecisione, gli importi di riferimento dei programmi adottati in codecisione, entro i limiti dei massimali risultanti dal summenzionato adeguamento e dalla revisione delle prospettive finanziarie.

7. Il progetto preliminare di bilancio per il 2004 che verrà presentato dalla Commissione coprirà tutti gli Stati membri attuali e aderenti, in modo che la procedura di bilancio possa condurre a un accordo sui relativi stanziamenti per l'Unione allargata.

8. In conformità dell'articolo 28 del progetto di trattato di adesione, il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 2004 "è adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1o maggio 2004".

9. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'importanza dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 per il funzionamento delle procedure di bilancio, accordo che può essere efficace solamente se tutte le istituzioni lo rispettano pienamente.

(1) COM(2003) 70.

(2) Il Parlamento europeo e il Consiglio potrebbero decidere, su proposta della Commissione, di includere altri paesi candidati nella rubrica 7.

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