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Document 32003R0384

Regolamento (CE) n. 384/2003 della Commissione, del 26 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

OJ L 55, 1.3.2003, p. 15–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 235 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 89 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 89 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 003 P. 194 - 214

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/384/oj

32003R0384

Regolamento (CE) n. 384/2003 della Commissione, del 26 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 01/03/2003 pag. 0015 - 0035


Regolamento (CE) n. 384/2003 della Commissione

del 26 febbraio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto del 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(3), ha introdotto a decorrere dal 1o gennaio 2003 un'esenzione dai dazi doganali sul rum e sul tafia (codice NC 2208 40 31 e 2208 40 91 ). Di conseguenza, i contingenti tariffari aperti per questi prodotti all'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono diventati superflui e devono essere chiusi al 31 dicembre 2002. Occorre pertanto modificare detto allegato.

(2) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire gli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 32/2000.

(3) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1832/2002.

(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

(2) GU L 132 del 17.5.2002, pag. 13.

(3) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI, CONSOLIDATI AL GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando "ex" figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER IL TRATTAMENTO DI CERTI PRODOTTI TESSILI IN TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO IN SVIZZERA((Per l'applicazione del presente contingente tariffario si intendono per:

a) "trattamento di perfezionamento":

- ai sensi delle lettere a) e c) della colonna 3, l'imbianchimento, la tintura, la stampa, il floccaggio, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura,

- ai sensi della lettera b) della colonna 3, la torcitura o filatura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce senza tuttavia alterarne la natura;

b) "valore aggiunto":

la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla normativa comunitaria in materia, e il valore in dogana che sarebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti, come sono stati esportati, fossero oggetto di un'importazione.))

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER I PRODOTTI MANUFATTI DI IUTA E DI COCCO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO ((Sono considerati prodotti fatti a mano:

a) i prodotti dell'artigianato interamente fatti a mano;

b) i prodotti dell'artigianato che hanno la caratteristica di prodotti fatti a mano;

c) gli indumenti o gli altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o con i piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente a mano o con i piedi.))

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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