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Document 32003R0147

Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

OJ L 24, 29.1.2003, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 57 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 259 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 14 - 15

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/147/oj

32003R0147

Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2003 pag. 0002 - 0003


Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio

del 27 gennaio 2003

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 733 (1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso "embargo sulle armi").

(2) Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1356 (2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi.

(3) Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1425 (2002), che estende l'embargo sulle armi vietando di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari.

(4) Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(5) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in conformità del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso; dovrebbero inoltre collaborare con il comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 733 (1992), in particolare fornendogli informazioni.

(6) Occorre prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che le sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato

- fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia,

- offrire, vendere, fornire o trasferire consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

Articolo 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'articolo 1 non si applica:

- alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell'ambito del processo di pace e di riconciliazione,

- alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,

qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

2. L'articolo 1 non si applica neppure agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3. L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia(2).

2. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità od organismo.

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

- a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino, e

- a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.

(2) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

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