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Document 32002E0961

Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

OJ L 334, 11.12.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/961/oj

32002E0961

Azione comune del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 11/12/2002 pag. 0003 - 0004


Azione comune del Consiglio

del 10 dicembre 2002

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

(2002/961/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'azione comune 2001/875/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan(1) scade il 31 dicembre 2002.

(2) In base al riesame di tale azione comune è opportuno modificare e prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3) Occorre assicurare una chiara definizione delle responsabilità nonché il coordinamento e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea in Afghanistan.

(4) Il 30 marzo 2000 il Consiglio ha adottato istruzioni per la procedura di nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea e relative disposizioni amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Signor Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan è prorogato.

Articolo 2

Obiettivo del rappresentante speciale dell'Unione europea è contribuire all'attuazione della politica dell'Unione europea in Afghanistan; in particolare egli:

1) contribuisce all'integrità e alla piena attuazione dell'accordo di Bonn e delle risoluzioni 1378 e 1419 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed altre risoluzioni pertinenti dell'ONU;

2) incoraggia contributi positivi da parte di attori regionali in Afghanistan e dai paesi limitrofi a favore del processo di pace nel paese, contribuendo in tal modo al consolidamento dello stato afghano;

3) sostiene il ruolo cardine svolto dall'ONU, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale;

4) sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea consiste nel:

a) farsi portavoce dei pareri dell'Unione sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra le parti afghane e la comunità internazionale di cui all'accordo di Bonn, al documento di Tokyo e alla risoluzione 1419 del Consiglio di sicurezza. Tali principi includono l'intenzione di instaurare un governo con un'ampia base, sensibile alle questioni di genere, multietnico e pienamente rappresentativo;

b) instaurare e mantenere uno stretto contatto con l'amministrazione provvisoria afghana e fornirle sostegno; si dovrebbero instaurare e mantenere contatti anche con altri dirigenti afghani sia all'interno che al di fuori del paese;

c) instaurare e mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, segnatamente con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite;

d) mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'Unione, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan;

e) informare in merito ai progressi compiuti dal processo di Bonn, specie nei seguenti settori:

- progressi verso la costituzione di un governo con un'ampia base, sensibile alle questioni di genere, multietnico e pienamente rappresentativo che si impegni ad operare per la pace con i paesi limitrofi,

- predisposizione di una nuova costituzione e di una Loya Jirga costituzionale,

- preparazione di elezioni generali previste per il 2004,

- rispetto dei diritti dell'uomo per tutto il popolo afghano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,

- rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,

- promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica ed alla vita della società,

- rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo e il traffico illecito di droga,

- agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei rifugiati e degli sfollati,

- riforme nel settore della sicurezza, inclusa la creazione di istituzioni giudiziarie, di un esercito nazionale e di forze di polizia,

- transizione verso un gruppo consultivo per il coordinamento degli aiuti;

f) in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'Unione si rifletta nella sua azione per la ricostruzione dell'Afghanistan, ad esempio incoraggiando un processo, intrapreso dal governo transitorio afghano in collaborazione con la comunità internazionale, che conduca allo sviluppo di analisi comparative verificabili e di sistemi di controllo sul modo di realizzare i principi fondamentali convenuti tra le parti afghane e la comunità internazionale;

g) informare sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

Articolo 4

1. Il rappresentate speciale è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. Il rappresentante speciale è responsabile dinanzi all'alto rappresentante per le spese amministrative e dinanzi alla Commissione per eventuali spese operative sostenute per le sue attività.

2. Il rappresentante speciale è un interlocutore privilegiato del CPS, che rappresenta il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al rappresentante speciale nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. Il rappresentante speciale stipula un contratto con il Consiglio.

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Il rappresentante speciale è responsabile della costituzione della sua squadra e ne informa il Consiglio e la Commissione tramite l'alto rappresentante.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il rappresentante speciale. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il rappresentante speciale è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A sono oggetto di pubblicità negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea e sono occupati dai candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma il rappresentante speciale riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il rappresentante speciale può riferire al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del rappresentante speciale sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano al meglio per assistere il rappresentante speciale nell'esecuzione del suo mandato. Il rappresentante speciale mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali sul campo e in particolare con i rappresentanti locali dell'ONU.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il rappresentante speciale presenta una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione due mesi prima della scadenza del mandato, che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Essa si applica fino al 30 giugno 2003.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2002/496/PESC (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 12).

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