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Document 32002D0655

2002/655/CE: Decisione della Commissione, del 13 agosto 2002, che fissa la ripartizione finanziaria per Stato membro della rimanenza della campagna 2001/2002, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 3064]

OJ L 220, 15.8.2002, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/655/oj

32002D0655

2002/655/CE: Decisione della Commissione, del 13 agosto 2002, che fissa la ripartizione finanziaria per Stato membro della rimanenza della campagna 2001/2002, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 3064]

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 15/08/2002 pag. 0064 - 0066


Decisione della Commissione

del 13 agosto 2002

che fissa la ripartizione finanziaria per Stato membro della rimanenza della campagna 2001/2002, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 3064]

(2002/655/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Le norme concernenti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono fissate dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1342/2002(4), in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(2) Le disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti ad un dato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri nel periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell'obiettivo del regime.

(4) La Commissione ha fissato la ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2001/2002 con la decisione 2001/666/CE(5).

(5) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.

(6) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare un'altra domanda nel quadro dell'esercizio finanziario in corso. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento, tale domanda è accettata, per gli Stati membri che hanno speso la dotazione iniziale, su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato, dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri.

(7) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese effettive degli Stati membri sono rettificate se il numero di ettari ristrutturati è inferiore al numero di ettari previsto nella decisione 2001/666/CE. Questa disposizione si applica per il presente esercizio alla Grecia, al Lussemburgo e al Portogallo. Gli stanziamenti in causa sono così resi disponibili per l'accettazione delle domande ulteriori degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione finanziaria per Stato membro della rimanenza della campagna 2001/2002, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999, per il periodo dal 1o luglio 2002 al 15 ottobre 2002 dell'esercizio finanziario 2002, è riportata in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

(4) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 23.

(5) GU L 233 del 31.8.2001, pag. 53.

ALLEGATO

Ripartizione finanziaria per Stato membro della rimanenza della campagna 2001/2002, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999, per il periodo dal 1o luglio 2002 al 15 ottobre 2002 dell'esercizio finanziario 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

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