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Document 32002R1368

Regolamento (CE) n. 1368/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

OJ L 198, 27.7.2002, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
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Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 413 - 416

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; abrog. impl. da 32006R1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1368/oj

32002R1368

Regolamento (CE) n. 1368/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 27/07/2002 pag. 0033 - 0036


Regolamento (CE) n. 1368/2002 della Commissione

del 26 luglio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002(4), reca modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(6), riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e ridurre il rischio di presentazione di domande speculative e di turbative del regime per taluni prodotti lattiero-caseari, appare necessario derogare all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(8), disposizione che limita la parte della cauzione da incamerare nel caso in cui l'operatore restituisca il titolo prima della scadenza del periodo di validità.

(2) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(9), reca concessioni sotto forma di contingenti tariffari reciproci che comportano la soppressione delle restituzioni comunitarie per taluni prodotti lattiero-caseari. Analoghe concessioni sono state concordate con la Lettonia e la Lituania. Le restituzioni per i rispettivi prodotti sono state quindi soppresse per tutti e tre i paesi baltici a decorrere dal 4 luglio 2002. Per non perturbare gli scambi commerciali con tali paesi e garantire che vi siano esportati soltanto prodotti che non hanno beneficiato di restituzioni, è opportuno prevedere, quanto prima, disposizioni specifiche in materia di rilascio dei titoli per tali paesi. È opportuno a tal fine estendere ai paesi e ai prodotti interessati, le disposizioni applicabili per la Polonia ai sensi dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999.

(3) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione. L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002(11), determina il tasso della restituzione da erogare quando non è stata rispettata la destinazione indicata nel titolo. Per rispettare le concessioni accordate, è opportuno adottare le disposizioni necessarie ad evitare che siano utilizzati per l'esportazione verso i paesi beneficiari delle concessioni titoli rilasciati per altri paesi terzi e consentire l'annullamento dei titoli e lo svincolo delle cauzioni costituite.

(4) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 174/1999.

(5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue.

1) All'articolo 9 è aggiunto il seguente quarto comma: "In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000, il disposto dell'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento non si applica ai titoli rilasciati conformemente al presente regolamento."

2) Il testo dell'articolo 20 ter è sostituito dal seguente: "Articolo 20 ter

1. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 11 si applicano alle esportazioni dei prodotti di cui all'allegato VIII verso le destinazioni previste nello stesso allegato.

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti dei paesi menzionati nell'allegato VIII, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, l'indicazione del paese di destinazione;

b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;

c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre, nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15;

d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;

e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Exportación en virtud del artículo 20 ter del Reglamento (CE) n° 174/1999

- Udførsel i overensstemmelse med artikel 20b i forordning (EF) nr. 174/1999

- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 20b der Verordnung (EG) Nr. 174/1999

- Εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 20β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999

- Export in accordance with Article 20b of Regulation (EC) No 174/1999

- Exportation au titre de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999

- Esportazione in conformità all'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999

- Uitvoer op grond van artikel 20 ter van Verordening (EG) nr. 174/1999

- Exportação conforme o artigo 20.oB do Regulamento (CE) n.o 174/1999

- Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 b artiklan mukainen vienti

- Export i överensstämmelse med artikel 20b i förordning (EG) nr 174/1999;

f) nella casella 22, una delle seguenti diciture:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag;

g) il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati.

4. I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

6. Il rilascio del titolo non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

7. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.

8. Il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno successivo.

9. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio per l'anno precedente, il numero di titoli rilasciati e la quantità dei prodotti interessati, ripartita per codice della nomenclatura combinata.

10. Le disposizioni del capo I non si applicano.

11. In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, per i titoli utilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato VIII verso le destinazioni previste nello stesso allegato e che menzionano nella casella 7 una destinazione diversa da quelle ivi indicate, non è versata alcuna restituzione."

3) Il testo riportato nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2

I titoli relativi ad uno dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999, che sono stati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza successiva al 30 giugno 2002, che menzionano nella casella 7 una delle destinazioni indicate nello stesso allegato, su richiesta dell'interessato sono annullati e le cauzioni sono svincolate proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.

(5) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

(6) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(8) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(9) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

(10) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(11) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

ALLEGATO

"ALLEGATO VIII

Applicazione dell'articolo 20 ter

>SPAZIO PER TABELLA>"

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