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Document 32002R1258

Regolamento (CE) n. 1258/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

OJ L 183, 12.7.2002, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1258/oj

32002R1258

Regolamento (CE) n. 1258/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0032 - 0034


Regolamento (CE) n. 1258/2002 della Commissione

dell'11 luglio 2002

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1157/2002 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1200/2002(6).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1157/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1157/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

(5) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 35.

(6) GU L 174 del 4.7.2002, pag. 27.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 28.6.2002 al 10.7.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 11,66 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 26,20 EUR/t.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

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