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Document 32002R1231

Regolamento (CE) n. 1231/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

OJ L 180, 10.7.2002, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2002; abrogato da 32002R1462

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1231/oj

32002R1231

Regolamento (CE) n. 1231/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 10/07/2002 pag. 0004 - 0004


Regolamento (CE) n. 1231/2002 della Commissione

del 9 luglio 2002

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2) in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque della CE), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Svezia ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 24 giugno 2002. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque della CE), Mare del Nord eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque della CE), Mare del Nord praticata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

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