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Document 32002R1149

Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

OJ L 170, 29.6.2002, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 150 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 150 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 290 - 290

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1149/oj

32002R1149

Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio

del 27 giugno 2002

che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 1000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

(2) Nonostante le difficoltà incontrate nel 2001, il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità garantirebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori. Esso non altererebbe in modo significativo il volume totale delle importazioni di carni bovine nella Comunità.

(3) A tutti gli operatori interessati nella Comunità dovrebbe essere offerta parità e continuità di accesso a tale contingente. Occorre inoltre assicurare una sorveglianza adeguata. A tal fine l'utilizzazione del contingente deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

(4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), i contingenti tariffari per i prodotti di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00 e 0202 30 90 della tariffa doganale comune.

2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20 % ad valorem.

3. L'anno contingentale decorre dal 1o luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

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