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Document 32002R1041

Regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 157, 15.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 57 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 83 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 107 - 108

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1041/oj

32002R1041

Regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 15/06/2002 pag. 0041 - 0042


Regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione

del 14 giugno 2002

concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione(2), in particolare gli articoli 3 e 9 bis,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nuovi additivi e nuovi usi di additivi possono essere autorizzati previo esame di una richiesta presentata conformemente all'articolo 4 della direttiva.

(2) L'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE richiede che l'autorizzazione dei coccidiostatici sia collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione.

(3) L'articolo 9 bis della direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'autorizzazione provvisoria di tali sostanze, elencate nella parte I dell'allegato C della direttiva, venga concessa per un periodo massimo di 4 anni a partire dalla data in cui entra in vigore l'autorizzazione, se si soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis, lettere b), c), d) ed e), della direttiva e se è ragionevole presumere, in considerazione dei risultati disponibili che, quando utilizzati negli alimenti degli animali, abbiano uno degli effetti previsti dall'articolo 2, lettera a).

(4) La valutazione della pratica presentata riguardo ai coccidiostatici "Semduramicina sodica" descritta nell'allegato rivela che questo additivo soddisfa i requisiti citati poc'anzi, quando vengono utilizzati nella categoria di animali e alle condizioni descritte in detto allegato.

(5) L'esame delle pratiche rivela che talune procedure possono servire a proteggere i lavoratori contro un'esposizione agli additivi. Tale protezione dovrebbe tuttavia essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all' introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro(3).

(6) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha emesso parere favorevole sulla sicurezza dei coccidiostatici citati poc'anzi alle condizioni descritte nell'allegato.

(7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo "Semduramicina sodica" che appartiene al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" contenute nell'allegato al presente regolamento è autorizzato provvisoriamente come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni specificate in questo allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3.

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

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