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Document 32002D0404

2002/404/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia [notificata con il numero C(2002) 1903]

OJ L 139, 29.5.2002, p. 38–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/404/oj

32002D0404

2002/404/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia [notificata con il numero C(2002) 1903]

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 29/05/2002 pag. 0038 - 0046


Decisione della Commissione

del 24 maggio 2002

relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia

[notificata con il numero C(2002) 1903]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione(2), in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 1994, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, la Finlandia ha notificato alla Commissione, per approvazione, un regime di aiuti a norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione.

(2) Il regime di aiuti è stato approvato con la decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/405/CE(4).

(3) Il 15 giugno 2001 la Finlandia ha chiesto alla Commissione di apportare alcune modifiche all'autorizzazione suddetta, fornendo successivamente informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta. La decisione 95/196/CE ha subito numerose modificazioni sostanziali. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla sua rifusione.

(4) A norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione, la Finlandia deve essere autorizzata a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di salvaguardare l'attività agricola nelle regioni nordiche, secondo quanto stabilito dalla Commissione.

(5) Ai fini della determinazione di tali regioni, per facilitare la gestione del regime suddetto, è opportuno scegliere come unità amministrativa pertinente il comune (kunta).

(6) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative delle sottoregioni C1, C2, C2 Nord, C3 e C4 che sono situate a nord del 62o parallelo o ad esse limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda i comuni interclusi in tali zone, è opportuno inserirli nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.

(7) La zona nordica così determinata rappresenta una superficie di 1417000 ettari (ha) di SAU, pari al 55,5 % della SAU totale della Finlandia.

(8) Come periodo di riferimento per l'esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si deve assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, il triennio 1991, 1992 e 1993. Riguardo tuttavia ai settori del latte vaccino e dei bovini, l'anno 1992 risulta il periodo più appropriato sia per stabilire la quota lattiera che per determinare la mandria di riferimento della Finlandia, mentre per il settore orticolo, le statistiche più attendibili sono quelle relative all'anno 1993. Per valutare invece il livello di sostegno globale, per il quale si deve tener conto della differenza di livello dei prezzi di sostegno esistente tra la Finlandia e la Comunità, è opportuno basarsi sull'anno 1993, allorché i prezzi non subivano ancora gli effetti dell'adesione.

(9) Le misure di aiuto sono conformi alle condizioni enunciate all'articolo 142, paragrafo 3, dell'atto di adesione. Tali misure tengono nel debito conto le indennità compensative, gli aiuti agroambientali e gli aiuti previsti dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM). Esse tengono pure conto dell'elemento di incentivo dell'aiuto di Stato N 148/97 nel settore agricolo. Le misure suddette non sono tali da determinare un aumento del sostegno globale né, ove siano accompagnate dai provvedimenti necessari, da provocare un incremento della produzione rispetto al corrispondente periodo di riferimento.

(10) Per quanto concerne il latte vaccino, l'eventuale aumento della produzione è soggetto al regime delle quote previsto dalla relativa OCM. Per gli altri prodotti, gli aiuti sono concessi non per i quantitativi prodotti, bensì in funzione di determinati fattori di produzione [unità di bestiame (UBA) o ha] entro i limiti totali fissati dalla presente decisione. Per le giovenche destinate alla macellazione, e quindi estranee al circuito della produzione lattiera, l'aiuto è calcolato per capo di bestiame.

(11) Gli aiuti al trasporto previsti possono essere autorizzati a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione. Nel caso di un'eventuale autorizzazione di aiuti al trasporto in virtù di un regime di aiuti nazionali a finalità regionale è opportuno accertare che i diversi regimi di aiuti non forniscano una doppia compensazione per la stessa attività.

(12) Gli aiuti previsti per il magazzinaggio di prodotti orticoli e di bacche e funghi selvatici possono essere autorizzati, in quanto agevolano lo smercio di tali prodotti, come precisato all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.

(13) Gli aiuti per l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne sono conformi al disposto dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 827/68.

(14) Le misure di aiuto previste corrispondono agli obiettivi definiti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, essendo destinate a mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, a migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ad agevolare lo smercio dei medesimi ed a garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

(15) Di conseguenza, le misure di aiuto previste possono essere autorizzate, a condizione che siano rispettati i limiti stabiliti per i rispettivi prodotti nella corrispondente OCM, segnatamente il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, per le carni bovine(5), il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, per lo zucchero(6) e il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, per le carni ovine e caprine(7).

(16) È opportuno consentire una certa flessibilità riguardo al numero di unità che possono beneficiare degli aiuti e al versamento degli aiuti nell'ambito di alcuni settori o sottosettori di produzione in modo da far fronte all'evoluzione dei modelli di consumo, conformemente ai principi del regime di aiuti.

(17) La misura di flessibilità prevista in precedenza per la produzione vegetale di pieno campo dovrebbe continuare ad applicarsi agli ortaggi di pieno campo.

(18) I fattori di produzione a livello subregionale devono avere carattere indicativo e vanno presi in considerazione soltanto se si prevede un superamento dei quantitativi. Oltre a mantenere il numero massimo di ettari o di animali coperto globalmente dagli aiuti, ciò contribuirà a migliorare le strutture di produzione a livello subregionale ed è conforme ai principi del regime di aiuti.

(19) L'inclusione dei quantitativi SLOM assegnati nel 1999 e nel 2000 giustifica talune modificazioni dei fattori per il latte. Inoltre, poiché l'aiuto per il latte vaccino è pagato al chilogrammo, i quantitativi espressi in fattori di produzione devono essere modificati in tonnellate di latte. A questo proposito si dovrà tener conto delle quantità di quote individuali esistenti in ciascuna sottoregione.

(20) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della decisione 95/196/CE autorizza il versamento di aiuti per il quantitativo di riferimento individuale assegnato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(8), dopo la riassegnazione degli eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La modifica del fattore di produzione per il latte muterà in modo significativo la pratica attuale, sia per quanto riguarda la gestione che l'applicazione del regime a livello delle singole aziende. Occorre pertanto prevedere un periodo transitorio di tre anni.

(21) Eventuali modificazioni degli aiuti autorizzate dalla presente decisione a seguito di una revisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o di modificazioni delle aliquote di aiuti nazionali autorizzati nel settore agricolo, non dovranno essere applicate fino all'anno successivo a quello della loro adozione, in modo da tutelare le legittime aspettative dei beneficiari.

(22) Tenute presenti la natura e la portata delle differenze tra le misure previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione 95/196/CE nonché la richiesta della Finlandia, la presente decisione si deve applicare a decorrere dal 1o gennaio 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Con la presente decisione viene autorizzato il regime nazionale di aiuti a lungo termine nel settore agricolo nella regione nordica della Finlandia comprendente i comuni (kunta) elencati nella rispettiva sottoregione dell'allegato I.

Articolo 2

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, dell'atto di adesione comprende:

a) per quanto riguarda la produzione:

- l'anno 1992 per il latte vaccino e i bovini,

- l'anno 1993 per il settore orticolo,

- la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;

b) per quanto riguarda il livello di sostegno globale, l'anno 1993.

Articolo 3

Aiuti autorizzati

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 sono autorizzati gli aiuti di cui all'allegato II.

2. Gli aiuti sono autorizzati tenendo conto degli aiuti comunitari e dell'elemento di incentivo dell'aiuto di Stato N 148/97 nel settore agricolo.

Ad eccezione di quelli per il latte vaccino, gli aiuti non possono essere concessi in funzione dei quantitativi prodotti.

3. Gli importi unitari concessi per sottoregione, per fattore di produzione (ha, UBA o capo) o per quantitativo prodotto, l'importo globale dell'aiuto autorizzato e il numero totale di fattori di produzione coperto dall'aiuto per settore o gruppo di settori di produzione figurano nell'allegato II.

Tuttavia, l'aiuto per il latte vaccino può continuare ad essere versato sino alla fine del 2004 nei limiti del massimale previsto all'articolo 4, lettera c).

4. Gli importi indicativi dell'aiuto autorizzato e il numero massimo indicativo di unità coperto dall'aiuto per settore o gruppo di settori di produzione e per sottoregione figurano nell'allegato III.

5. I coefficienti di conversione in UBA per i vari tipi di animali figurano nell'allegato IV.

Articolo 4

Massimali degli aiuti

Gli aiuti di cui al paragrafo 3 sono limitati come segue:

a) per i seminativi, al numero medio di ettari della regione che nel triennio 1989-1991 sono stati investiti a colture di seminativi o, se del caso, messi a riposo in base ad un regime di pagamenti compensativi finanziato con fondi pubblici a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(9);

b) per le barbabietole da zucchero, alla quantità di barbabietole coperta da un contratto concluso tra un produttore delle regioni di cui all'articolo 1 ed uno zuccherificio operante nei limiti delle quote (A e B) assegnategli in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1260/2001;

c) per il latte vaccino, al quantitativo di riferimento attribuito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3950/92 dopo la riassegnazione degli eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento per la campagna lattiera che termina nell'anno civile in questione;

d) per le vacche nutrici, ai massimali individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999;

e) per gli ovicaprini, ai limiti individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001;

f) per le vacche nutrici e i bovini maschi, al numero totale di animali che possono beneficiare dell'aiuto, ottenuto con l'applicazione di un coefficiente di densità di due unità di bestiame (UBA) per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.

Articolo 5

Attuazione degli aiuti

1. Tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1o giugno, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, compresi gli aiuti comunitari, e più particolarmente sull'andamento della produzione, sullo sviluppo dei mezzi di produzione ammissibili all'aiuto, nonché sull'evoluzione economica delle regioni interessate e sugli effetti relativi alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, quarto trattino, dell'atto di adesione.

2. La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

3. Ove si preveda un superamento del numero massimo di fattori di produzione fissato nell'allegato II, la Finlandia riduce proporzionalmente a tale superamento il numero di unità coperte dall'aiuto, tenendo conto dei quantitativi subregionali definiti nell'allegato III nonché dei quantitativi inutilizzati in altre sottoregioni.

Articolo 6

Condizioni per la concessione degli aiuti

Le autorità finlandesi stabiliscono le condizioni di concessione degli aiuti alle diverse categorie di beneficiari, nel rispetto degli importi e degli altri elementi previsti dalla presente decisione.

Articolo 7

Revisione

Qualora la Commissione proceda ad una revisione della presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 95/196/CE è abrogata.

Articolo 9

Decorrenza di efficacia

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2002.

Articolo 10

Destinatari

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

(2) GU L 26 del 2.2.1996, pag. 13.

(3) GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35.

(4) GU L 154 del 27.6.2000, pag. 23.

(5) GU L 160 del 26.5.1999, pag. 21.

(6) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(7) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(8) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

REGIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

IMPORTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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