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Document JOL_2002_130_R_0001_01

2002/358/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

OJ L 130, 15.5.2002, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0358

2002/358/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/05/2002 pag. 0001 - 0003


Decisione del Consiglio

del 25 aprile 2002

riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni

(2002/358/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominata "la convenzione"), approvata a nome della Comunità con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici(3), consiste nello stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza antropica con il sistema climatico.

(2) La conferenza delle parti della convenzione ha concluso, nella prima sessione, che l'impegno dei paesi sviluppati a riportare, entro il 2000, individualmente o congiuntamente ai livelli del 1990, le proprie emissioni di biossido di carbonio e di altri gas serra non inclusi nel protocollo di Montreal allegato alla convenzione di Vienna sulla protezione della ozonosfera, è insufficiente per il conseguimento dell'obiettivo di lungo termine della convenzione, consistente nella prevenzione delle interferenze antropiche pericolose con il sistema climatico. La conferenza ha convenuto inoltre di avviare un processo che consentisse, mediante l'adozione di un protocollo o di un altro idoneo atto giuridico(4), opportuni interventi nel periodo successivo al 2000.

(3) Questo processo ha portato l'11 dicembre 1997 all'adozione del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: "il protocollo")(5).

(4) La conferenza delle parti della convenzione, nella quarta sessione, ha deciso di adottare il piano di azione di Buenos Aires per il raggiungimento di un accordo sull'attuazione degli elementi essenziali del protocollo nella sesta sessione della conferenza delle parti(6).

(5) Gli elementi essenziali per l'attuazione del piano di azione di Buenos Aires sono stati approvati all'unanimità dalla conferenza delle parti nella sesta sessione svoltasi a Bonn dal 19 al 27 luglio 2001(7).

(6) La conferenza delle parti, nella settima sessione tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 10 novembre 2001, ha adottato all'unanimità una serie di decisioni che attuano gli accordi di Bonn(8).

(7) Il protocollo, a norma dell'articolo 24, è aperto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che lo hanno firmato.

(8) Nell'articolo 4 il protocollo prevede che le parti adempiano congiuntamente agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, agendo nell'ambito delle organizzazioni regionali di integrazione economica e in cooperazione con esse.

(9) Al momento della firma del protocollo a New York, il 29 aprile 1998, la Comunità europea ha dichiarato che essa e i suoi Stati membri avrebbero, ai sensi dell'articolo 4, adempiuto congiuntamente agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo.

(10) Nel decidere di adempiere congiuntamente agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, la Comunità e i suoi Stati membri sono congiuntamente responsabili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 del protocollo, dell'adempimento, da parte della Comunità, dell'impegno quantificato di riduzione delle emissioni assunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri hanno collettivamente e individualmente l'obbligo di adottare tutte le opportune misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi risultanti dall'azione decisa dalle istituzioni della Comunità, incluso l'impegno quantificato di riduzione delle emissioni ai sensi del protocollo, di agevolare l'adempimento di tale impegno e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione dello stesso.

(11) La base giuridica di eventuali ulteriori decisioni in relazione all'approvazione da parte della Comunità di impegni futuri concernenti le riduzioni delle emissioni sarà stabilità in base al contenuto e agli effetti della decisione medesima.

(12) Il Consiglio è giunto ad un accordo sui contributi dei singoli Stati membri all'adempimento dell'impegno globale di riduzione delle emissioni della Comunità nelle conclusioni del Consiglio del 16 giugno 1998(9). Taluni Stati membri hanno formulato ipotesi sulle emissioni dell'anno di riferimento e sulle politiche e sulle misure comuni e coordinate. I contributi sono stati differenziati in considerazione, fra l'altro, delle aspettative di crescita economica, della situazione in materia di energia e della struttura industriale di ciascuno Stato membro. Il Consiglio ha inoltre convenuto di inserire il contenuto dell'accordo nella decisione del Consiglio concernente l'approvazione del protocollo da parte della Comunità. L'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo stabilisce che la Comunità e i suoi Stati membri notifichino al Segretariato, istituito dall'articolo 8 della convenzione, il contenuto dell'accordo alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. La Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la Comunità possa adempiere ai suoi obblighi ai sensi del protocollo, fatta salva la responsabilità di ogni Stato membro nei confronti della Comunità e degli altri Stati membri per quanto riguarda l'adempimento dei suoi impegni.

(13) Le emissioni dell'anno di riferimento della Comunità e dei suoi Stati membri non saranno determinate in modo definitivo prima dell'entrata in vigore del protocollo. Una volta che le emissioni dell'anno di riferimento saranno state determinate in modo definitivo e, comunque, prima dell'inizio del periodo di adempimento, la Comunità e i suoi Stati membri fisseranno tali livelli di emissione in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità(10).

(14) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha ribadito la determinazione della Comunità e degli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nel protocollo e ha dichiarato che la Commissione avrebbe preparato una proposta di ratifica entro la fine del 2001 in modo da consentire alla Comunità e ai suoi Stati membri di osservare l'impegno di rapida ratifica del protocollo.

(15) Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha confermato la determinazione dell'Unione ad onorare i suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto ed il suo auspicio che il protocollo entri in vigore prima del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre 2002.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: "il protocollo"), firmato il 29 aprile 1998 a New York, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo del protocollo è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

La Comunità europea e i suoi Stati membri adempiono congiuntamente, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, agli impegni assunti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo stesso e nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Gli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni approvati dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al fine di stabilire i livelli di emissione assegnati rispettivamente a ciascuno di essi nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, dal 2008 al 2012, sono stabiliti nell'allegato II.

La Comunità europea e i suoi Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai livelli di emissione stabiliti nell'allegato II, previsti a norma dell'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2006 e secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, la Commissione stabilisce i livelli di emissione assegnati rispettivamente alla Comunità europea e a ciascuno dei suoi Stati membri in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, previa determinazione dei dati definitivi di emissione dell'anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o riduzione stabiliti nell'allegato II, tenendo conto delle metodologie per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo e delle modalità di calcolo delle quantità assegnate a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8 del protocollo.

La quantità assegnata alla Comunità europea e a ciascuno dei suoi Stati membri è uguale ai livelli di emissione stabiliti rispettivamente per ognuno di essi a norma del presente articolo.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare la presente decisione, a nome della Comunità europea, al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo.

2. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione, alla stessa data della notifica di cui al paragrafo 1, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del protocollo, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata dall'atto.

3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, alla stessa data della notifica di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato III, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 del protocollo.

Articolo 6

1. Quando depositano i loro strumenti di ratifica o di approvazione del protocollo, gli Stati membri notificano, nello stesso tempo e a proprio nome, la presente decisione al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo.

2. Gli Stati membri si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 1o giugno 2002.

3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 1o aprile 2002, delle loro decisioni di ratificare o approvare il protocollo ovvero a seconda della circostanza della probabile data di conclusione dei relativi procedimenti. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide una data per il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o approvazione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Rajoy Brey

(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 17.

(2) Parere espresso il 15 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(4) Decisione 1/CP.1: "Mandato di Berlino: esame dell'adeguatezza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) della convenzione, proposte relative al protocollo e decisioni riguardanti il follow-up".

(5) Decisione 1/CP.3: "Adozione del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici".

(6) Decisione 1/CP.4 "Piano d'azione di Buenos Aires".

(7) Decisione 5/CP.6: "Attuazione del piano d'azione di Buenos Aires".

(8) Decisione 2-24/CP.7: "Accordi di Marrakech".

(9) Documento 9702/98 del 19 giugno 1998 del Consiglio dell'Unione europea che rispecchia l'esito dei lavori del Consiglio "Ambiente" del 16-17 giugno 1998, allegato I.

(10) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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