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Document 32002L0023

Direttiva 2002/23/CE della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

OJ L 64, 7.3.2002, p. 13–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 250 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 118 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 118 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/23/oj

32002L0023

Direttiva 2002/23/CE della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2002 pag. 0013 - 0019


Direttiva 2002/23/CE della Commissione

del 26 febbraio 2002

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/5/CE della Commissione(5), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE(7), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Le nuove sostanze attive flupirsulfuron metile, pimetrozina, azossistrobina e kresoxym metile (le sostanze attive in questione) sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, rispettivamente dalle direttive 2001/49/CE(8), 2001/87/CE(9), 98/47/CE(10) e 1999/1/CE(11) della Commissione per l'utilizzazione, rispettivamente, come erbicida sui cereali, come insetticida su cereali, frutta, ortaggi, leguminose, semi oleosi e luppolo, come fungicida senza usi specificati e come fungicida su cereali, pomacee e viti.

(2) L'inclusione delle sostanze attive suddette nell'allegato I è stata effettuata in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a queste utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per autorizzare la fissazione di alcune quantità massime di residui.

(3) In mancanza di quantità massime di residui comunitarie o provvisorie, gli Stati membri stabiliscono provvisoriamente una quantità massima di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, in attesa che i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere autorizzati.

(4) Con riguardo all'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, le relative valutazioni scientifiche e tecniche sono state portate a termine sotto forma di rapporti di riesame della Commissione, rispettivamente il 16 ottobre 1998 per il kresoxym metile, il 27 aprile 2001 per il flupirsulfuron metile, il 22 aprile 1998 per l'azossistrobina e il 27 luglio 2001 per la pimetrozina. In tali rapporti di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxym metile è stata fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno, per il flupirsulfuron metile a 0,035 mg/kg di peso corporeo/giorno, per l'azossistrobina a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno e per la pimetrozina a 0,03 mg/kg di peso corporeo/giorno. L'esposizione vita natural durante dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata stimata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(12) e del parere del comitato scientifico per i vegetali(13) sulla metodologia utilizzata. Si è calcolato che le quantità massime di residui proposte di conseguenza non danno luogo al superamento di tali ADI.

(5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione del flupirsulfuron metile, dell'azossistrobina e del kresoxym metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta. La dose di riferimento acuta per la pimetrozina è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno. In base alla valutazione dell'esposizione, le quantità massime di residui proposte non comportano un'esposizione acuta inaccettabile dei consumatori.

(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per il flupirsulfuron metile, la pimetrozina, l'azossistrobina e il kresoxym metile in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire la maggior parte degli altri usi delle sostanze attive in questione. Le suddette quantità massime di residui provvisorie dovrebbero quindi diventare definitive.

(7) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento della stesura definitiva della direttiva. La Commissione potrà prendere in esame quantità massime di residui per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base dei dati attendibili presentati.

(8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Entro il 1o dicembre 2005, le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/362/CEE.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

>SPAZIO PER TABELLA>

Entro il 1o dicembre 2005, le quantità massime di residui per la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/363/CEE.

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina indicate nell'allegato della presente direttiva. Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui per l'azossistrobina sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, la quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile è portata a 0,2 mg/kg (p) per le fragole. (p) indica la quantità massima di residui provvisoria.

La quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile diventa definitiva con effetto dal 19 ottobre 2004.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2002.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(5) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 7.

(6) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(7) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14.

(8) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

(9) GU L 276 del 19.10.2001, pag. 17.

(10) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

(11) GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

(12) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13) Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, espresso il 14 luglio 1998 (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/0ut21_en.html).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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