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Document 32002D0117

2002/117/CE,CECA: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ilva Lamiere e Tubi srl (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1848]

OJ L 43, 14.2.2002, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/117(1)/oj

32002D0117

2002/117/CE,CECA: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ilva Lamiere e Tubi srl (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1848]

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/2002 pag. 0022 - 0026


Decisione della Commissione

del 3 luglio 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ilva Lamiere e Tubi srl

[notificata con il numero C(2001) 1848]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/117/CE, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni(2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettere datate rispettivamente 20 novembre 1997, 3 marzo 1998 e 12 giugno 1998, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96/CECA (in prosieguo "codice degli aiuti alla siderurgia"), un progetto di aiuti alla tutela dell'ambiente a favore di due società siderurgiche: Ilva Lamiere e Tubi srl (in prosieguo ILT) (già registrato come aiuto N 126/98) e Siderumbra SpA (già registrato come aiuto N 341/98). Inoltre, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, hanno notificato un aiuto, previsto a norma della legge 19 dicembre 1992, n. 488(3), in favore di investimenti da realizzare (aiuto registrato con il N 125/98) negli impianti di ILT per la produzione di tubi. Successivamente le autorità italiane hanno fornito le informazioni complementari che la Commissione aveva richiesto, al fine di verificare la conformità, di tutti i progetti notificati, ai requisiti in materia di aiuti di Stato all'industria siderurgica previsti dal codice degli aiuti alla siderurgia.

(2) Con lettera del 26 marzo 1999, la Commissione ha comunicato al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti alla siderurgia (aiuto C-19/99) nei confronti dei casi ex N 125/98, ex N 126/98 (ILT) ed ex N 341/98 (Siderumbra SpA) invitandolo a presentare osservazioni. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sull'aiuto in questione.

(3) La Commissione ha ricevuto osservazioni dal Regno Unito che ha trasmesso alle autorità italiane, dando loro la possibilità di replicare. Le osservazioni italiane sono pervenute con lettera datata 14 gennaio 2000. Con tale lettera le autorità italiane hanno informato la Commissione che ritiravano le notifiche concernenti gli aiuti ex N 126/98 (ILT) ed ex N 341/98 (Siderumbra SpA) che quindi non sarebbero più stati accordati.

(4) Con lettera del 17 agosto 2000, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto ex N 125/1998 a favore di Ilva Lamiere e Tubi srl. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sull'aiuto in questione.

(5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da Wirtschaftsvereiningung Stahlrohre nonché da UK Steel Association. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alle autorità italiane che, invitate a replicare, hanno inviato osservazioni al riguardo con lettera datata 15 gennaio 2001.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(6) L'impresa ILT è ubicata a Taranto ed appartiene al gruppo Riva, uno dei principali produttori di acciaio dell'UE. ILT produce nel medesimo stabilimento sia prodotti siderurgici che rientrano nell'ambito del trattato CECA, soprattutto lastre e lamiere laminate a caldo, che prodotti siderurgici di ambito CE, principalmente tubi. L'impresa ha quattro impianti di laminazione a caldo per la produzione di tubi: due impianti per i tubi di grande diametro a saldatura longitudinale (TUL/1 e TUL/2), un impianto per tubi di piccolo diametro a saldatura elettrica (ERW) ed uno per tubi di grandi dimensioni a saldatura elicoidale (TUE). Essa dispone inoltre di sei impianti di rivestimento.

(7) In seguito al ritiro parziale della notifica di cui al considerando 3, l'aiuto esaminato nella presente decisione consiste in una sovvenzione di 7707 milioni di ITL (3,98 milioni di EUR) a fronte di investimenti di 14105 milioni di ITL (7,28 milioni di EUR) che devono essere realizzati da ILT per l'ammodernamento dei suoi impianti di produzione di tubi saldati. L'aiuto sarà erogato dal ministero dell'Industria ai sensi della legge n. 488/92 relativa agli aiuti nelle zone depresse. L'aiuto rappresenta il 37,46 %, in equivalente sovvenzione netto (ESN) dei costi ammissibili. Gli investimenti riguardano una serie di interventi relativi a tutti i tubifici e allo stabilimento di rivestimento tubi di Taranto, finalizzati ad un miglioramento delle condizioni ecologiche dei processi produttivi e ad un ammodernamento degli impianti per migliorarne la produttività (per informazioni dettagliate cfr. l'allegato).

(8) I tubi di acciaio saldati sono prodotti da "coils" o lamiere di acciaio (prodotti di ambito CECA) che sono successivamente piegati e saldati. Gli scambi intracomunitari di tubi di acciaio sono intensi.

(9) Nella decisione di avvio del procedimento a norma del trattato CE, dato che le autorità italiane non avevano fornito alcun dettaglio sulle capacità esistenti di ILT né una descrizione dettagliata degli investimenti in questione, la Commissione ha espresso dubbi in merito agli effetti di questi ultimi sulle capacità produttive di ILT.

III. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(10) Con lettera datata 4 dicembre 2000, la UK Steel Association ha affermato che l'aiuto dovrebbe essere valutato in base alle norme del trattato CECA e quindi essere vietato giacché tali disposizioni non autorizzano la concessione di aiuti regionali. L'associazione britannica ha inoltre precisato che, qualora dovesse valutare l'aiuto in base alle norme del trattato CE, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che il settore dei tubi di acciaio saldati di grandi dimensioni è caratterizzato da sovraccapacità strutturale e che quindi l'aiuto altererebbe la concorrenza nella Comunità.

(11) Con lettera datata 15 novembre 2000 Wirtschafstvereinigung Stahlrohre ha fatto presente che esiste una notevole sovraccapacità strutturale nel mercato dei tubi saldati la quale determina un'intensa concorrenza. Il tasso di utilizzo della capacità produttiva per quanto riguarda i tubi di acciaio saldati di piccola e di media dimensione è rimasto pari a circa il 59 % negli anni 1992-2000, mentre il tasso di utilizzo della capacità produttiva per i tubi saldati di grandi dimensioni nello stesso periodo si è aggirato sul 44 %. Ciò premesso, l'aiuto non dovrebbe essere autorizzato.

IV. OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ITALIA

(12) Con lettera del 12 ottobre 2000 le autorità italiane hanno fatto presente che il rischio di trasferimento dell'aiuto verso l'attività di ILT di ambito CECA è nullo sotto vari profili. Innanzi tutto perché i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge sono estremamente rigorosi. In secondo luogo, perché, a completamento degli investimenti, il ministero dell'Industria controlla le singole fatture verificandone la registrazione sui libri contabili ed accerta inoltre la coerenza al programma oggetto dell'agevolazione e gli estremi di identificazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.

(13) Quanto alla tesi della Commissione relativa al miglioramento complessivo della situazione finanziaria della ILT in conseguenza dell'aiuto, le autorità italiane sostengono che detto miglioramento complessivo è del tutto indipendente dalla tenuta di una contabilità separata e che la situazione della ILT non è diversa, sotto questo profilo, da quella di un'altra impresa, la Gröditzer Stahlwerke (cfr. considerando 17). Inoltre, l'impegno assunto dalla ILT, in caso di concessione dell'aiuto, di accantonare mezzi propri in un apposito fondo ("fondo del patrimonio netto") disponibile per tutta la durata del programma significa che le disponibilità derivanti dalla gestione dell'impresa per gli interventi nel settore CECA rimangono immutate.

(14) Quanto ai dubbi della Commissione circa gli effetti degli investimenti sulle capacità produttive dei tubifici per la produzione di tubi saldati di grande dimensione, le autorità italiane insistono che rimarrà inalterata a 800000 tonnellate/anno (250000 tonnellate per i tubi TUL/1 e 550000 tonnellate per i tubi TUL/2) giacché nessuno degli investimenti programmati incide sul nucleo essenziale del ciclo produttivo, cioè sulla pressa formattiva, nel caso dei tubi di grande dimensione a saldatura longitudinale e sulla calandra, nel caso dei tubi di piccolo diametro (ERW). Le autorità italiane forniscono una descrizione dettagliata degli investimenti e ribadiscono che quelli più direttamente legati al processo produttivo riguardano prevalentemente l'automazione e la meccanizzazione.

(15) Infine le autorità italiane fanno presente che l'impresa è ubicata in una regione, la Puglia, cui si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, con un massimale del 40 % ESN per gli aiuti regionali. L'investimento sovvenzionato apporterà benefici economici e sociali alla regione grazie al mantenimento di posti di lavoro e alle possibili ripercussioni che avrà sull'economia locale attraverso lo sviluppo di attività collegate.

(16) Quanto alle osservazioni formulate da terzi interessati, le autorità italiane, con lettera del 27 febbraio 2001, rilevano che il mercato dei tubi saldati di grande diametro è un mercato mondiale, strettamente collegato all'evoluzione dell'economia internazionale ed essenzialmente all'andamento del prezzo del petrolio. L'estrema aleatorietà del mercato petrolifero fa sì che, talvolta, le capacità produttive installate siano insufficienti per soddisfare le richieste derivanti dai progetti d'investimento in impianti per gasdotti e pipelines, mentre in altri periodi di crisi del mercato, caratterizzati da prezzi del petrolio particolarmente bassi, questa tipologia d'investimento si riduce drasticamente, determinando situazioni di sovraccapacità. Le autorità italiane ritengono che le indicazioni di capacità produttive fornite dalla Wirtschaftsvereinigung Stahlrohe sono puramente astratte e teoriche e che non tengono in considerazione la modifica dei cicli di produzione richiesta dalle caratteristiche tecnologiche e qualitative dei tubi in funzione del loro impiego ultimo. In tal senso, le autorità italiane sostengono che il tasso di utilizzo medio del 40 % indicato dalle autorità tedesche sarebbe assolutamente non compatibile con una gestione economicamente corretta di un'impresa nell'economia di mercato occidentale.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(17) Benché ILT sia un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA, in quanto fabbrica prodotti di cui all'allegato I del medesimo trattato, la Commissione ha ritenuto che il trattato CE possa applicarsi ad aiuti in favore delle attività di un'impresa non appartenenti all'ambito CECA, a condizione che siano chiaramente separate dalle attività della stessa impresa che invece rientrano nell'ambito di detto trattato(6). In tal senso, il Tribunale di primo grado ha stabilito che l'applicazione del trattato CECA ad aiuti per investimenti riguardanti attività non CECA svolte da una impresa CECA "non può (...) giustificarsi se non per la mancanza di garanzie sufficienti che permettano di escludere uno sviamento di detti aiuti a favore delle [...] attività di produzione che rientrano nel trattato CECA"(7).

(18) I tubi di acciaio sono prodotti che non rientrano nell'ambito dell'allegato I del trattato CECA.

(19) Nel presente caso, la Commissione rileva che benché ILT sia un'unica impresa che non tiene una contabilità separata per le sue diverse attività, gli investimenti sovvenzionati riguardano impianti specifici che sono chiaramente individuati e fisicamente separati dal resto degli impianti utilizzati per la produzione di prodotti CECA. I prodotti fabbricati in questi impianti sono a valle dei prodotti CECA ed appartengono a mercati di prodotti chiaramente distinti.

(20) Ciò premesso, conformemente alle decisioni già adottate dalla Commissione, riferite al considerando 17(8), la Commissione stessa ritiene non sussista alcun rischio che l'aiuto torni a vantaggio delle attività CECA di ILT. Alla fattispecie si applica quindi il trattato CE.

(21) La sovvenzione a fondo perduto in questione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE giacché rafforza la posizione di ILT rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari. Quanto alla compatibilità con il mercato comune valgano le considerazioni che seguono.

(22) L'aiuto è concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione(9) e, salvo una eccezione [studio di fattibilità volto al potenziamento della pressa "O" (TUL/2) cfr. considerando 25], è ad esso conforme per quanto concerne le finalità degli investimenti [ammodernamento(10)], l'ammissibilità dei costi (terreni, fabbricati, impianti) e l'intensità dell'aiuto (40 % ESN).

(23) Tuttavia, considerato che una parte degli investimenti riguarda il sottosettore dei tubi di acciaio saldati di grandi dimensioni, ai sensi dell'"Inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA"(11), è necessaria la notifica preventiva alla Commissione. Come dichiarato nella decisione di avvio del procedimento in base al trattato CE nel caso di specie, la Commissione, nel valutare casi singoli ad essa notificati sulla base di tale inquadramento, tiene conto della situazione di mercato del sottosettore dell'impresa, verificando in particolare se esista o no sovraccapacità strutturale. Dopo avere individuato la situazione del mercato in cui opera l'impresa, la Commissione valuta l'eventuale effetto degli investimenti sovvenzionati sia su tale situazione, sia sulla concorrenza.

(24) La Commissione osserva che dalla metà degli anni '80 il settore dei tubi di acciaio continua ad essere caratterizzato da sovraccapacità produttiva. Inoltre riconosce che il fatto di autorizzare un aiuto ad imprese operanti in settori che presentano sovraccapacità strutturali comporta rischi particolari di distorsione della concorrenza e quindi, se l'investimento sovvenzionato comporta un'espansione di capacità, sarà necessaria una riduzione dell'intensità dell'aiuto per controbilanciare gli effetti negativi delle misure sulla concorrenza [cfr., ad esempio, la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento(12)]. Dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane nella lettera del 27 febbraio 2001, la Commissione rileva che gli investimenti che beneficeranno dall'aiuto non comportano aumenti di capacità. D'altra parte la Commissione osserva che ILT è ubicata in una regione cui si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e che l'aiuto è accordato nel quadro di un regime di aiuti autorizzato. In tali condizioni, la Commissione ritiene che gli effetti negativi dell'aiuto in questione sulla concorrenza siano controbilanciati dai vantaggi che ne derivano per la regione.

(25) Per quanto riguarda l'aiuto di 54640000 ITL (28219 EUR) allo studio relativo al potenziamento della pressa "O", l'Italia rivendica che gli studi di fattibilità, sono da essa stati considerati costi ammissibili, in base alla circolare 38522, del 15 dicembre 1995, emessa nel quadro della legge n. 488/1992, che è già stata approvata dalla Commissione (cfr. considerando 22 della presente decisione).

(26) Tuttavia la Commissione rileva che la suddetta circolare considera ammissibili, a concorrenza del 3 % del totale dell'investimento ammissibile, gli studi sulla fattibilità economica e gli studi sull'impatto ambientale. Nella fattispecie, giacché il potenziamento della pressa "O" non è stato considerato ammissibile, a fortiori non può essere considerato ammissibile il relativo studio di fattibilità. Pertanto, l'aiuto destinato a tali costi deve essere considerato come un aiuto ad hoc che, tuttavia, non può essere autorizzato in base alla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a finalità regionale(13) in quanto uno studio, di per sé, non costituisce un investimento in capitale fisso ai sensi di detta comunicazione.

(27) Nonostante quanto rilevato al considerando 26, tenuto conto dell'esiguità dell'importo, all'aiuto in questione si applica il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")(14). Esso non costituisce dunque un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato della CE a condizione che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati all'impresa, incluso il presente, non superi 100000 EUR su un periodo di tre anni.

VI. CONCLUSIONE

(28) Considerato quanto sopra, l'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di ILT in base alla legge n. 448/92 per un importo di 7652360000 ITL è compatibile con il mercato comune. L'aiuto di 54640000 ITL che l'Italia intende concedere a ILT per la realizzazione di uno studio di fattibilità volto al potenziamento della pressa "O" può essere considerato un aiuto de minimis, qualora soddisfi le condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 69/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, dell'importo di 7652360000 ITL, cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ilva Lamiere e Tubi srl, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

Articolo 2

L'aiuto di Stato, dell'importo di 54640000 ITL, cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ilva Lamiere e Tubi srl, per lo studio di fattibilità volto al potenziamento della pressa "O", non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE purché soddisfi le condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 69/2001.

L'Italia assicura il rispetto delle succitate condizioni.

Articolo 3

Il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, avviato in data 26 marzo 1999 in relazione all'aiuto C 19/99 è chiuso.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

(2) GU C 332 del 20.11.1999, pag. 9, nonché GU C 315 del 4.11.2000, pag. 7.

(3) Detta legge recava "disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive."

(4) GU C 332 del 20.11.1999, pag. 9.

(5) GU C 315 del 4.11.2000, pag. 7.

(6) Decisione 1999/720/CE, CECA della Commissione, dell'8 luglio 1999, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a Gröditzer Stahlwerke GmbH e alla sua controllata Burg GmbH (GU L 292, pag. 27, considerando 33) e decisione della Commissione, del 28 marzo 2001, sull'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di Ferriere Nord SpA [notificata con il numero C(2001) 1010, non ancora pubblicata].

(7) Sentenza del 5 giugno 2001 nella causa t-6/99 ESF Elba - Stahlwerke Feralpi GmbH/Commissione, punto 125 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

(8) Cfr. nota 6.

(9) Lettera del 30.6.1997 SG (97) D/4949 concernente l'aiuto di Stato N 27/A/97.

(10) L'ammodernamento è definito nella legge 488/92 come un'iniziativa volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

(11) GU C 320 del 13.12.1998 (punto 4.1, lettera a).

(12) GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

(13) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.

(14) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

ALLEGATO

Elenco degli investimenti che beneficiano dell'aiuto

>SPAZIO PER TABELLA>

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