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Document 32002R0081

Regolamento (CE) n. 81/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

OJ L 16, 18.1.2002, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/81/oj

32002R0081

Regolamento (CE) n. 81/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 18/01/2002 pag. 0018 - 0018


Regolamento (CE) n. 81/2002 della Commissione

del 17 gennaio 2002

relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.

(2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 gennaio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 14 e il 15 gennaio 2002 e comunicati alla Commissione il 16 gennaio 2002 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per 19,966 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,

- per 5,372 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1o marzo 2002 al 31 maggio 2002 e presentate dopo il 16 gennaio 2002 sono respinte. A partire dall'8 aprile 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1o giugno 2002 al 31 agosto 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

(2) GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.

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