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Document 32001R2451
Commission Regulation (EC) No 2451/2001 of 13 December 2001 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of barley issued in Regulation (EC) No 1558/2001
Regolamento (CE) n. 2451/2001 della Commissione, del 13 dicembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001
Regolamento (CE) n. 2451/2001 della Commissione, del 13 dicembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001
OJ L 329, 14.12.2001, p. 59–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2451/2001 della Commissione, del 13 dicembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001
Gazzetta ufficiale n. L 329 del 14/12/2001 pag. 0059 - 0059
Regolamento (CE) n. 2451/2001 della Commissione del 13 dicembre 2001 relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione(5) esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada. (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 13 dicembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16. (5) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.