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Document 32001D0600
2001/600/EC: Commission Decision of 17 July 2001 concerning protective measures with regard to imports of certain animals from Bulgaria due to an outbreak of bluetongue, repealing Decision 1999/542/EC, amending Decision 98/372/EC concerning the animal health conditions and veterinary certifications for import of live animals of bovine and swine species from certain European countries to take into account some aspects in relation with Bulgaria and amending Decision 97/232/EC drawing up lists of third countries from which Member States authorise imports of sheep and goats (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1930)
2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1930]
2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1930]
OJ L 210, 3.8.2001, p. 51–57
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004
2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1930]
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0051 - 0057
Decisione della Commissione del 17 luglio 2001 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini [notificata con il numero C(2001) 1930] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/600/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) La decisione 98/372/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei. (2) La decisione 97/232/CE della Commissione(6) stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini. (3) In seguito alla conferma di focolai di febbre catarrale degli ovini nel luglio 1999, nella regione di Bourgas in Bulgaria, la decisione 1999/542/CE della Commissione(7), ha stabilito alcune misure di protezione applicabili alle importazioni di animali delle specie bovina, caprina e ovina originari della Bulgaria e che transitano per tale paese. (4) Una missione svolta dalla Commissione nel novembre 2000 ha constatato un notevole miglioramento dei controlli applicati dai servizi veterinari bulgari e della situazione zoosanitaria generale in Bulgaria. (5) Per quanto riguarda in particolare la febbre catarrale degli ovini, per un certo periodo è stato applicato un programma di sorveglianza e, in base ai risultati di tale indagine e alle informazioni e garanzie fornite dalle autorità veterinarie competenti, è ora possibile regionalizzare la Bulgaria al fine di consentire l'importazione di bovini, ovini e caprini nella Comunità. (6) Devono essere tuttavia adottati provvedimenti volti a garantire che non vengano importati animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina originari della parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali, o che abbiano attraversato tale parte. (7) Occorre abrogare la decisione 1999/542/CE e modificare conseguentemente le decisioni 97/232/CE e 98/372/CE. (8) La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione. Articolo 2 Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione. Articolo 3 1. La decisione 1999/542/CE è abrogata. 2. Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano transitati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali. Articolo 4 La presente decisione si applica a partire dal 1o agosto 2001. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (4) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1. (5) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34. (6) GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43. (7) GU L 207 del 6.8.1999, pag. 33. ALLEGATO I "ALLEGATO I DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II "ALLEGATO II GARANZIA DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE ANIMALI VIVI >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO III "ALLEGATO PARTE 1 Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata Islanda Svizzera PARTE 2 Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali) Canada (esclusa le regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine) Croazia Repubblica ceca Estonia Ungheria Lettonia Lituania Malta Nuova Zelanda Polonia Romania Repubblica slovacca Slovenia PARTE 3 Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da ingrasso Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali) Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine) Cile Croazia Repubblica ceca Groenlandia Ungheria Islanda Malta Nuova Zelanda Polonia Romania Slovacchia Svizzera PARTE 4 Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da riproduzione Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali) Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine) Cile Croazia Repubblica ceca Groenlandia Ungheria Islanda Malta Nuova Zelanda Polonia Romania Svizzera Slovacchia PARTE 5 Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi Groenlandia Repubblica ceca Slovacchia"