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Document 32001D0600

2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1930]

OJ L 210, 3.8.2001, p. 51–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 255 - 261

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/600/oj

32001D0600

2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1930]

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0051 - 0057


Decisione della Commissione

del 17 luglio 2001

recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2001) 1930]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/372/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei.

(2) La decisione 97/232/CE della Commissione(6) stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.

(3) In seguito alla conferma di focolai di febbre catarrale degli ovini nel luglio 1999, nella regione di Bourgas in Bulgaria, la decisione 1999/542/CE della Commissione(7), ha stabilito alcune misure di protezione applicabili alle importazioni di animali delle specie bovina, caprina e ovina originari della Bulgaria e che transitano per tale paese.

(4) Una missione svolta dalla Commissione nel novembre 2000 ha constatato un notevole miglioramento dei controlli applicati dai servizi veterinari bulgari e della situazione zoosanitaria generale in Bulgaria.

(5) Per quanto riguarda in particolare la febbre catarrale degli ovini, per un certo periodo è stato applicato un programma di sorveglianza e, in base ai risultati di tale indagine e alle informazioni e garanzie fornite dalle autorità veterinarie competenti, è ora possibile regionalizzare la Bulgaria al fine di consentire l'importazione di bovini, ovini e caprini nella Comunità.

(6) Devono essere tuttavia adottati provvedimenti volti a garantire che non vengano importati animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina originari della parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali, o che abbiano attraversato tale parte.

(7) Occorre abrogare la decisione 1999/542/CE e modificare conseguentemente le decisioni 97/232/CE e 98/372/CE.

(8) La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 3

1. La decisione 1999/542/CE è abrogata.

2. Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano transitati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1o agosto 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(4) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(5) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.

(6) GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.

(7) GU L 207 del 6.8.1999, pag. 33.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

GARANZIA DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

ANIMALI VIVI

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Islanda

Svizzera

PARTE 2

Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)

Canada (esclusa le regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)

Croazia

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Lettonia

Lituania

Malta

Nuova Zelanda

Polonia

Romania

Repubblica slovacca

Slovenia

PARTE 3

Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da ingrasso

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)

Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)

Cile

Croazia

Repubblica ceca

Groenlandia

Ungheria

Islanda

Malta

Nuova Zelanda

Polonia

Romania

Slovacchia

Svizzera

PARTE 4

Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da riproduzione

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)

Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)

Cile

Croazia

Repubblica ceca

Groenlandia

Ungheria

Islanda

Malta

Nuova Zelanda

Polonia

Romania

Svizzera

Slovacchia

PARTE 5

Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi

Groenlandia

Repubblica ceca

Slovacchia"

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