EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0542

Posizione comune del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

OJ L 194, 18.7.2001, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2004; abrogato da 32004E0133

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/542/oj

32001E0542

Posizione comune del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0055 - 0055


Posizione comune del Consiglio

del 16 luglio 2001

relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2001/542/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Nelle sue conclusioni dell'11 giugno 2001 il Consiglio ha espresso crescente preoccupazione per il grave deterioramento della situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda la sicurezza ed ha condannato le continue azioni terroristiche perpetrate da estremisti di etnia albanese.

(2) Nelle conclusioni del 25 giugno 2001 il Consiglio ha ribadito la condanna di ogni forma di terrorismo nella regione dei Balcani occidentali e ha confermato il proprio impegno ad evitare che tali azioni minino i processi democratici, anche attraverso misure restrittive, come il divieto di visto nei confronti degli estremisti.

(3) Nessun visto dovrebbe essere rilasciato agli estremisti che mettono in pericolo la pace e la stabilità nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia minacciandone la sovranità e l'integrità territoriale.

(4) Al fine di ottimizzare l'impatto della presente posizione comune, l'Unione europea ritiene importante che i paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, vi aderiscano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Nessun visto è rilasciato agli estremisti che mettono in pericolo la pace e la stabilità nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e ne minacciano la sovranità e l'integrità territoriale.

2. L'elenco delle persone cui si applica il paragrafo 1 è redatto e aggiornato mediante una decisione di attuazione del Consiglio sulla base di raccomandazioni dell'alto rappresentante.

Articolo 2

La presidenza chiederà ai paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, ai paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché ai paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo di aderire alla presente posizione comune, al fine di ottimizzare l'impatto del divieto di visto.

Articolo 3

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

Top