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Document 32001R1214

Regolamento (CE) n. 1214/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

OJ L 165, 21.6.2001, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1214/oj

32001R1214

Regolamento (CE) n. 1214/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 21/06/2001 pag. 0025 - 0026


Regolamento (CE) n. 1214/2001 della Commissione

del 20 giugno 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 2001 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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