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Document 32001D0461

2001/461/CE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione [notificata con il numero C(2001) 1649]

OJ L 162, 19.6.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/461/oj

32001D0461

2001/461/CE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione [notificata con il numero C(2001) 1649]

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 19/06/2001 pag. 0019 - 0020


Decisione della Commissione

del 15 giugno 2001

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione

[notificata con il numero C(2001) 1649]

(2001/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(3), un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica estone è stato approvato dalla Commissione il 17 novembre 2000 con la decisione C(2000) 3321 def.

(2) Il governo della Repubblica estone e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 25 gennaio 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.

(3) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex-ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

(4) L'autorità competente della Repubblica estone ha nominato, da un lato, il Comitato per i registri agricoli e l'informazione ai fini dell'attuazione delle misure "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole", "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche", e "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali", definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica estone, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3321 def., del 17 novembre 2000, e, dall'altro, il Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard.

(5) In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica estone ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 e alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. In particolare, il Comitato per i registri agricoli e l'informazione ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari di progetti e pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno. Il Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri: di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione dei fondi al Comitato per i registri agricoli e l'informazione, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.

(6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare al Comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica estone.

(7) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard al Comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, in modo che il pieno conferimento della gestione del programma suddetto sia realizzato soltanto dopo ulteriori verifiche intese a garantire il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al Comitato per i registri agricoli e l'informazione e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica estone.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente al Comitato per i registri agricoli e l'informazione, Kreutzwaldi Str. 1, 51014 Tartu, Estonia, ai fini dell'attuazione delle misure "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole", "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca", "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche" e "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali", definite nel programma per l'agricoltura e o sviluppo rurale, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3321 def., del 17 novembre 2000, e al Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale, Suur-Ameerika 1, 15006, Tallinn, Estonia, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica estone.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(2) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.

(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

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