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Document 32001R0790

Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera

OJ L 116, 26.4.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 102 - 103

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrogato da 32006R0562

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/790/oj

32001R0790

Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio

del 24 aprile 2001

che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettere a) e b), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il manuale comune(3) è stato stabilito ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 2, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso: la convenzione).

(2) Determinate disposizioni e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere esterne degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen, contenute nel manuale comune e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle competenti autorità di frontiera.

(3) Varie disposizioni del titolo II, capitolo 2, della convenzione, in particolare l'articolo 8, prevedono che le decisioni di applicazione siano adottate dal Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen adottati anteriormente al 1o maggio 1999 al quale il Consiglio si è sostituito in virtù dell'articolo 2 del protocollo Schengen. Ai sensi dell'articolo 1 di tale protocollo, la cooperazione nel contesto dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

(4) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle summenzionate decisioni di applicazione.

(5) Dato che gli Stati membri svolgono un ruolo più ampio per quanto riguarda l'elaborazione della politica relativa alle frontiere, commisurato alla sensibilità di questo settore, in particolare per le relazioni politiche con paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto, durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di adottare, modificare ed aggiornare all'unanimità le disposizioni dettagliate e modalità pratiche summenzionate, in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni alle quali saranno conferite siffatte competenze esecutive alla Commissione al termine del periodo transitorio.

(6) Alcune di tali disposizioni e modalità richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il rischio di abusi.

(7) È altresì necessario prevedere una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche degli allegati del manuale comune consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che devono essere forniti da ciascuno Stato membro conformemente alle norme in esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per essere adottati, modificati o aggiornati.

(8) Gli elementi del manuale comune e relativi allegati che non sono soggetti a modifica secondo una delle procedure previste dal presente regolamento e che non corrispondono agli elementi dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (in appresso istruzione consolare comune)(4) che possono essere modificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001(5) sono modificati conformemente alle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera a), e l'articolo 67.

(9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente strumento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Visto che il presente strumento costituisce un atto volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, si applica l'articolo 5 del protocollo summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, la parte I, punti 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, e la parte II, punti 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.1a, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 del manuale comune nonché l'allegato 9.

2. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni dell'Unione europea, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare, al punto 1.3.2 della parte I e agli allegati 1, 2, 3, 7, 12 e 13 del manuale comune.

2. Si considera che le modifiche apportate ai sensi del paragrafo 1 abbiano effetto dalla data in cui il segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute del manuale comune e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate conformemente agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 789/2001 per quanto riguarda gli elementi dell'istruzione consolare comune che corrispondono a taluni allegati del manuale comune. Se del caso, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

Articolo 4

Le modifiche degli allegati 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 10, 11, 14a e 14b del manuale comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adozione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU C 73 del 6.3.2001, pag. 8.

(2) Parere reso il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Riferimento SCH/Com-ex (99) 13, allegato A, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999 (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1).

(4) Riferimento SCH/Com-ex (99) 13, allegato A, della decisione 1999/435/CE.

(5) Regolamento (CE) n. 789/2001, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale).

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