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Document 32001R0210

Regolamento (CE) n. 210/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

OJ L 30, 1.2.2001, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/210/oj

32001R0210

Regolamento (CE) n. 210/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 01/02/2001 pag. 0036 - 0037


Regolamento (CE) n. 210/2001 della Commissione

del 31 gennaio 2001

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio(1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98(3), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999(5). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %. Il regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione(6) ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 2000/2001, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 36,936 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 54,801 EUR/100 kg per la Spagna,

- 30,352 EUR/100 kg per la Grecia,

- 69,364 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

(2) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

(3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

(4) GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

(5) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

(6) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 7.

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