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Document 32000D0755

2000/755/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2000, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay [notificata con il numero C(2000) 3560] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 303, 2.12.2000, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/755/oj

32000D0755

2000/755/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2000, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay [notificata con il numero C(2000) 3560] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0036 - 0041


Decisione della Commissione

del 24 novembre 2000

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay

[notificata con il numero C(2000) 3560]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/755/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/699/CE(4).

(2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.

(3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi e le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

(4) Il 24 ottobre 2000, le autorità competenti dell'Uruguay hanno confermato un focolaio di afta epizootica nel dipartimento di Artigas.

(5) Le autorità competenti dell'Uruguay hanno fornito garanzie sufficienti quanto ai provvedimenti presi per limitare i movimenti di animali delle specie sensibili all'interno e fuori della zona infetta, in particolare designando l'intero dipartimento di Artigas come zona di controllo dell'afta epizootica.

(6) Occorre pertanto ridefinire i territori dell'Uruguay da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità.

(7) Risulta giustificato continuare ad autorizzare le importazioni dall'Uruguay di carni disossate prodotte conformemente ai requisiti previsti dalla decisione 93/402/CEE.

(8) La decisione 93/402/CEE deve essere modificata in conformità.

(9) Le misure adottate nella presente decisione saranno riesaminate in base all'evolversi della situazione.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/402/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato A della presente decisione.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni dall'Uruguay di carni fresche, prodotte dopo il 24 ottobre 2000, alle condizioni stabilite all'articolo 1 della presente decisione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche dall'Uruguay prodotte anteriormente al 24 ottobre 2000 e certificate secondo le condizioni previste dalla decisione 93/402/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

(4) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 62.

ALLEGATO A

"ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO B

"ALLEGATO II

(Versione n. 02/00)

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE£>SPAZIO PER TABELLA>"

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