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Document 32000R2352

Regolamento (CE) n. 2352/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

OJ L 272, 25.10.2000, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2352/oj

32000R2352

Regolamento (CE) n. 2352/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/2000 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 2352/2000 della Commissione

del 24 ottobre 2000

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999(4), ha fissato le misure specifiche per l'approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli.

(2) Il regolamento (CE) n. 2353/1999 della Commissione(5) ha stabilito, per l'olio di oliva, il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1o novembre 1999 al 31 ottobre 2000.

(3) Per permettere l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel corso dell'intera campagna 2000/2001, è necessario adottare un bilancio previsionale complementare di approvvigionamento per il periodo dal 1o novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

(4) Per evitare un'interruzione del regime è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o novembre 2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore dell'olio d'oliva che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

(4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

(5) GU L 282 del 5.11.1999, pag. 5.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva delle isole Canarie per il periodo dal 1o novembre 2000 al 31 ottobre 2001

>SPAZIO PER TABELLA>

Le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.

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