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Document 32000R1631

Regolamento (CE) n. 1631/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananas e recante fissazione, per la campagna 2000/2001, dell'importo dell'aiuto per le conserve di ananas e del prezzo minimo da versare ai produttori di ananas

OJ L 187, 26.7.2000, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 56 - 57

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1631/oj

32000R1631

Regolamento (CE) n. 1631/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananas e recante fissazione, per la campagna 2000/2001, dell'importo dell'aiuto per le conserve di ananas e del prezzo minimo da versare ai produttori di ananas

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0025 - 0026


Regolamento (CE) n. 1631/2000 della Commissione

del 25 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2077/85 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananas e recante fissazione, per la campagna 2000/2001, dell'importo dell'aiuto per le conserve di ananas e del prezzo minimo da versare ai produttori di ananas

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuto alla produzione per le conserve di ananas(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85(2), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Le modalità d'applicazione del regime d'aiuto istituito dal regolamento (CEE) n. 525/77 e in particolare i prodotti ammessi a beneficio dell'aiuto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2033/91(4).

(2) L'industria comunitaria della trasformazione degli ananas, oltre alle conserve di ananas interi o in pezzi, produce anche conserve di ananas sminuzzati mediante una fine triturazione dei frutti. È pertanto necessario definire con più precisione i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto, modificando a tal fine il regolamento (CEE) n. 2077/85.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione(5) a cui rinvia l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2077/85 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999(7). È pertanto necessario sostituire, nel citato paragrafo, i rinvii al regolamento abrogato con un rinvio al regolamento (CE) n. 504/97.

(4) È necessario fissare il prezzo minimo dell'aiuto alla produzione di conserve di ananas per la campagna 2000/2001 in virtù degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 525/77, operando una distinzione tra i due tipi di prodotti definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85.

(5) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Ai fini del regime di aiuti alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 525/77, per 'conserve di ananas', si intendono gli ananas sbucciati e ai quali sia stata asportata la parte centrale dura, sottoposti ad un trattamento termico, condizionati in recipienti ermeticamente chiusi, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero oppure di succo naturale di frutta, di cui ai codici NC ex 2008 20 51, ex 2008 20 59, ex 2008 20 71, ex 2008 20 79, ex 2008 20 91 o ex 2008 20 99 e presentati

a) interi o in pezzi, con un peso netto sgocciolato dei frutti pari almeno al 58 % del peso netto del recipiente, oppure

b) finemente sminuzzati, con un peso netto sgocciolato dei frutti pari almeno al 73 % del peso netto del recipiente.

2. Al presente regime di aiuto alla produzione si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97: articolo 1, paragrafo 2, lettere o) e p), articoli 3 e 4, articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 8, 9 e 10, articolo 11, paragrafo 1, articoli 14, 15 e articolo 16, paragrafi da 2 a 7."

Articolo 2

Per la campagna 2000/2001:

a) il prezzo minimo da versare ai produttori di ananas di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 41,413 EUR per 100 kg netti, franco produttore;

b) l'importo dell'aiuto alla produzione di conserve di ananas di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 525/77 è fissato a 111,927 EUR per 100 kg netti per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2077/85 e a 240,067 EUR per 100 kg netti per i prodotti di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 73 del 21.3.1977, pag. 46.

(2) GU L 163 del 22.6.1985, pag. 12.

(3) GU L 196 del 26.7.1985, pag. 28.

(4) GU L 186 del 12.7.1991, pag. 32.

(5) GU L 144 dell'8.6.1991, pag. 31.

(6) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

(7) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

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