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Document 32000D0449

2000/449/CE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1847]

OJ L 180, 19.7.2000, p. 49–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/449/oj

32000D0449

2000/449/CE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1847]

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0049 - 0066


Decisione della Commissione

del 5 luglio 2000

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia"

[notificata con il numero C(2000) 1847]

(2000/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, punto c),

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia",

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 la Commissione decide, previa consultazione del comitato del Fondo, in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999(4), la Commissione ha proceduto alle necessarie indagini, ha comunicato le proprie risultanze agli Stati membri, ha preso conoscenza delle osservazioni da questi formulate, ha convocato discussioni bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati ed ha comunicato formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(5).

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione, che tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e che la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, possono essere finanziate unicamente le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) Sulla base delle indagini effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione "garanzia".

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione "garanzia". Questi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data della presente decisione e riguardanti materie che sono di essa oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese degli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri, dichiarate a titolo del FEAOG, sezione "garanzia", indicate in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(4) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

(5) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

ALLEGATO

Rettifiche totali

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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