EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2767

Regolamento (CE) n. 2767/1999 della Commissione, del 23 dicembre 1999, che istituisce un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco

OJ L 333, 24.12.1999, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2000; abrogato da 32000R0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2767/oj

31999R2767

Regolamento (CE) n. 2767/1999 della Commissione, del 23 dicembre 1999, che istituisce un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 24/12/1999 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2767/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1999

che istituisce un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/35/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco(1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco prevede che il Regno del Marocco si adopera affinché le esportazioni totali di pomodori verso la Comunità nei periodi considerati non superino le quantità concordate. A tale scopo, ogni martedì il Marocco comunica ai servizi della Commissione le quantità di pomodori esportate la settimana precedente. L'accordo precisa inoltre che i servizi della Commissione si riservano il diritto di istituire un regime di licenze all'importazione per garantire la corretta applicazione dell'accordo stesso;

(2) le quantità concordate figurano nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2530/1999(3). La loro ripartizione mensile è specificata nell'accordo di associazione concluso tra la Comunità e il Marocco;

(3) nel mese di ottobre 1999 le quantità di pomodori esportati dal Marocco nella Comunità sono ammontate a 14478 tonnellate secondo le informazioni fornite, tardivamente, dalle autorità marocchine, in eccesso quindi del 190 % rispetto alle 5000 tonnellate concordate per tale mese. Nel mese di novembre 1999 esse hanno raggiunto 25529 tonnellate, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, con un'eccedenza del 37 % sulle 18601 tonnellate concordate per il mese suddetto. Questi superamenti delle quantità concordate hanno determinato un calo dei valori forfettari all'importazione dei pomodori importati dal Marocco, che dal 16 al 25 novembre 1999 sono rimasti inferiori al prezzo d'entrata convenzionale;

(4) per evitare il persistere di tale situazione e garantire la piena applicazione dell'accordo concluso con il Marocco è necessario istituire un regime di titoli d'importazione per i prodotti considerati. Le modalità di questo regime devono essere complementari o derogative alle disposizioni adottate dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(5). Esse devono inoltre garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo citato;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di pomodori freschi di cui al codice NC 0702 00 00, originari e provenienti dal Marocco è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono applicabili al regime, istituito dal presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche di quest'ultimo.

Articolo 2

1. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempre che nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure in merito.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 è di 1,5 EUR/100 kg netti.

3. I titoli d'importazione sono validi 30 giorni dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) le quantità per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione. Tale comunicazione si effettua con la seguente periodicità:

- ogni mercoledì per le domante presentate il lunedì e il martedì,

- ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

- ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;

2) le quantità relative ai titoli d'importazione inutilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza tra le quantità imputate sul retro dei titoli e le quantità per le quali questi ultimi sono stati rilasciati. Questa comunicazione si effettua il mercoledì di ogni settimana per i dati ricevuti la settimana precedente.

Qualora non sia stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi indicati al punto 1) o qualora non vi siano quantità inutilizzate ai sensi del punto 2), lo Stato membro in causa ne informa la Commissione i giorni specificati nel presente articolo.

Articolo 4

Quando constata, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, che le quantità concordate tra la Comunità e il Marocco rischiano di essere superate, la Commissione decide a quali condizioni possono essere rilasciati titoli d'importazione di pomodori dal Marocco.

Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti in fase di inoltro nella Comunità.

2. Si considerano in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

- hanno lasciato il Marocco prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

e

- sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico in Marocco al luogo di scarico nella Comunità, rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla presentazione da parte degli interessati della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali, che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Le autorità doganali possono tuttavia considerare che i prodotti abbiano lasciato il Marocco prima dell'entrata in vigore del presente regolamento se viene fornito uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulti che il carico è avvenuto prima di tale data,

- in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato in Marocco prima di tale data,

- nel caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulti che la compagnia aerea ha accettato i prodotti prima di tale data.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

Esso si applica fino al 31 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 48 del 3.3.1995, pag. 21.

(2) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

(3) GU L 306 dell'1.12.1999, pag. 17.

(4) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

(5) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

Top