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Document 31999R1589

Regolamento (CE) n. 1589/1999 della Commissione del 20 luglio 1999 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1437/1999

OJ L 188, 21.7.1999, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1589/oj

31999R1589

Regolamento (CE) n. 1589/1999 della Commissione del 20 luglio 1999 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1437/1999

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 21/07/1999 pag. 0026 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 1589/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1437/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1437/1999 della Commissione(3);

(2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1437/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 luglio 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

(3) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 64.

(4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>SPAZIO PER TABELLA>

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