EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2686

Regolamento (CE) n. 2686/98 della Commissione dell'11 dicembre 1998 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 337, 12.12.1998, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 187 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 100 - 103

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2686/oj

31998R2686

Regolamento (CE) n. 2686/98 della Commissione dell'11 dicembre 1998 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 12/12/1998 pag. 0020 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 2686/98 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1998 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2560/98 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animali e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che flumetrina deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che oleiloleato, glucoeptonato di calcio, glucono glucoeptonato di calcio, gluconolattato di calcio, glutammato di calcio, gluconato di nichel, solfato di nichel, ipofosfito di sodio, bacitracina, bronopol, alcol cetostearilico, menadione, fitomenadione, 2-pirrolidone, cetostearilsolfato di sodio, alcol di lana, lespedeza capitata, majoranae herba, medicago sativa extractum, sinapis nigrae semen e flumetrina devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

(2) GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 28.

(3) GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

(4) GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2377/90 è così modificato:

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.3. Pyrethroidi

>SPAZIO PER TABELLA>

B. L'allegato II del regolamento (CE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Composti inorganici

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Composti organici

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Sostanze di origine vegetale

>SPAZIO PER TABELLA>

Top