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Document 31998D0570

98/570/CE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 277, 14.10.1998, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 38 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 247 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 247 - 252

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/570/oj

31998D0570

98/570/CE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 14/10/1998 pag. 0036 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2978] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/570/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Tunisia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione della Tunisia in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in Tunisia la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE (3); che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGSA alla Commissione; che la DGSA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la DGSA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «TUNISIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSA, nonché il timbro ufficiale della DGSA, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

(3) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari della Tunisia e destinati alla Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

N. di riferimento:

Paese speditore:

TUNISIA

Autorità competente:

«Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture»

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1)

- specie (nome scientifico):

- stato (2) e tipo di trattamento:

- Numero di codice (eventuale):

- Tipo d'imballaggio:

- Numero di colli:

- Peso netto:

- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla DGSA per l'esportazione verso la Comunità europea:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/570/CE.

Fatto a,

(luogo)

il

(data)

Timbro

ufficiale (1)

Firma dell'ispettore ufficiale (1)

(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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