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Document 21998A0805(02)

Protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

OJ L 217, 5.8.1998, p. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1998/2127/oj

Related Council regulation

21998A0805(02)

Protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0030 - 0034


PROTOCOLLO che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 28 febbraio 1998, sono concesse a 44 navi tonniere congelatrici e a 16 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare contemporaneamente nelle acque delle Comore.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissato forfettariamente a 180 000 ECU, da pagare entro il 1° settembre di ogni anno.

2. Tale compensazione finanziaria copre 4 500 tonnellate annue di catture nelle acque delle Comore. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque delle Comore supera tale quantitativo, l'importo della compensazione finanziaria è aumentato di 50 ECU per tonnellata aggiuntiva.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo della Repubblica federale islamica delle Comore, a profitto del Tesoro pubblico.

4. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva del governo della Repubblica federale islamica delle Comore.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 540 000 ECU ripartito come segue:

1) finanziamento di programmi scientifici e tecnici (attrezzature, infrastruttura, potenziamento delle strutture amministrative e di formazione nel settore della pesca, ecc.) destinati a migliorare le conoscenze delle risorse ittiche nelle acque delle Comore: 250 000 ECU;

2) sostegno alle strutture preposte alla sorveglianza delle attività di pesca: 70 000 ECU;

3) sostegno istituzionale alle strutture del ministero della Pesca: 50 000 ECU;

4) finanziamento di borse di studio, di corsi di formazione pratica o di seminari nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 60 000 ECU;

5) contributo delle Comore alle organizzazioni internazionali della pesca: 70 000 ECU;

6) spese di partecipazione dei delegati delle Comore alle riunioni internazionali concernenti la pesca: 40 000 ECU.

Le azioni sono decise dal ministero della Pesca, il quale ne informa la Commissione delle Comunità europee.

Gli importi stanziati sono messi a disposizione del governo della Repubblica federale islamica delle Comore e versati sui conti bancari da esso indicati, tranne gli importi di cui ai punti 4 e 6 del primo comma, che sono corrisposti in funzione delle spese sostenute.

Il ministero della Pesca trasmette alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nelle Comore, al più tardi tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

Il protocollo accluso all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 1998.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE COMORE DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

La procedura di richieste e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque delle Comore è la seguente:

1.1. La Commissione delle Comunità europee presenta al ministero della Pesca delle Comore - per il tramite del proprio rappresentante nelle Comore - una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca ai sensi del presente accordo, almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità della licenza richiesta. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dalle Comore di cui all'appendice 1.

1.2. Ciascuna licenza è rilasciata all'armatore per un peschereccio determinato. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.

1.3. Il ministero della Pesca delle Comore rilascia le licenze al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Comore.

1.4. La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio in qualsiasi momento; tuttavia, l'attività di pesca è autorizzata non appena il ministero della Pesca delle Comore riceve dalla Commissione delle Comunità europee la notifica del pagamento dell'anticipo. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può essere rilasciata una copia via fax della licenza già emessa, che dev'essere tenuta a bordo del peschereccio.

1.5. Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.

1.6. Il diritto di licenza è fissato a 20 ECU per tonnellata di tonno pescata nelle acque delle Comore.

1.7. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alle Comore di una somma forfettaria annua di 1 750 ECU per tonniera con sciabica e di 750 ECU per peschereccio con palangari di superficie.

1.8. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità delle Comore comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e, in particolare, i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. Dichiarazioni di cattura e computo dei canoni dovuti dagli armatori

Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca delle Comore. Detto formulario potrà essere eventualmente sostituito durante il periodo di applicazione del protocollo in vigore da qualunque altro documento redatto allo stesso scopo da un'organizzazione internazionale competente per la pesca del tonno nell'Oceano Indiano.

Le schede, leggibili e firmate dal comandante, sono trasmesse entro un mese dalla fine di ciascun trimestre di calendario all'Orstom e all'IEO (Istituto oceanografico spagnolo) che procedono al loro trattamento.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della Pesca delle Comore si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio che ha commesso l'infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Entro il 15 aprile gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee le quantità di catture effettuate nell'anno precedente, confermate dagli istituti scientifici. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette per osservazioni al ministero della Pesca delle Comore.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione delle Comunità europee entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua.

3. Ispezioni e controlli

Ogni peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nella zona delle Comore consente a qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca di salire a bordo e lo agevola nell'esercizio delle sue funzioni. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.

4. Osservatori

Su richiesta del ministero della Pesca delle Comore, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque delle Comore. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario per l'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se una tonniera con a bordo un osservatore lascia le acque delle Comore, si devono adottare tutte le misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Comore a spese dell'armatore.

5. Comunicazioni

I pescherecci comunicano direttamente al ministero della Pesca delle Comore, senza indugio, la data e l'ora della loro entrata nella zona di pesca delle Comore e della loro uscita da essa, nonché, nelle tre ore successive ad ogni entrata nella zona e ad ogni uscita dalla zona e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Comore, la loro posizione e le catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate in via prioritaria per fax e, nei pescherecci non dotati di fax, per radio.

Il ministero della Pesca delle Comore comunica il numero di fax e la frequenza radio al momento della consegna della licenza di pesca.

Il ministero della Pesca delle Comore e gli armatori conservano copia della comunicazioni via fax o della registrazione delle comunicazioni radio, finché ognuna delle due parti approvi il computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

Un peschereccio sorpreso ad effettuare un'attività di pesca senza avere avvertito della sua presenza il ministero della Pesca delle Comore è considerato come un peschereccio senza licenza.

6. Zone di pesca

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Comore, le tonniere della Comunità non sono autorizzate a pescare all'interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di insediamento del pesce, che siano stati collocati dal ministero della Pesca delle Comore e le cui posizioni geografiche siano state comunicate al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Comore.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'accordo.

7. Proprietà delle specie rare

Ogni esemplare di Coelacanthus (Latimeria chalumnae) catturato da un peschereccio della Comunità autorizzato a pescare nelle acque delle Comore in virtù del presente accordo è di proprietà delle Comore e deve essere consegnato gratuitamente quanto prima, e nelle migliori condizioni possibili, alle autorità portuali di Moroni o di Mutsamudu.

8. Trasbordi

Per effettuare eventuali trasbordi gli armatori delle navi comunitarie prenderanno in considerazione l'esistenza delle infrastrutture portuali di Mutsamudu.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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