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Document 31998R0955

Regolamento (CE) n. 955/98 della Commissione del 29 aprile 1998 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 133, 7.5.1998, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 476 - 477
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 86 - 87

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/955/oj

31998R0955

Regolamento (CE) n. 955/98 della Commissione del 29 aprile 1998 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 07/05/1998 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 955/98 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1998 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44.

(3) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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