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Document 31997R2395
Commission Regulation (EC) No 2395/97 of 2 December 1997 setting the maximum amounts of aid to compensate for appreciable revaluations of the pound sterling of 5 June and 21 August 1997
Regolamento (CE) n. 2395/97 della Commissione del 2 dicembre 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili della lira sterlina verificatesi il 5 giugno 1997 e il 21 agosto 1997
Regolamento (CE) n. 2395/97 della Commissione del 2 dicembre 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili della lira sterlina verificatesi il 5 giugno 1997 e il 21 agosto 1997
OJ L 331, 3.12.1997, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 2395/97 della Commissione del 2 dicembre 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili della lira sterlina verificatesi il 5 giugno 1997 e il 21 agosto 1997
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2395/97 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1997 che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili della lira sterlina verificatesi il 5 giugno 1997 e il 21 agosto 1997 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (1), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (2); considerando che l'importo dell'aiuto compensativo è fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 724/97 e si compone di un importo principale ed eventualmente di importi complementari a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento; considerando che, per meglio preparare la concessione dell'aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le rivalutazioni della lira sterlina del 5 giugno 1997 e del 21 agosto 1997; che i massimali suddetti sono fissati fatta salva l'eventuale riduzione o l'annullamento degli stessi in caso di aumento del tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di osservazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di concessione di importi complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento; considerando che, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto all'articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l'aiuto alla produzione precedente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il Regno Unito, il massimale dell'importo principale della prima rata dell'aiuto compensativo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 805/97 è pari a: - 133,14 milioni di ECU per la rivalutazione sensibile del 5 giugno 1997; - 155,42 milioni di ECU per la rivalutazione sensibile del 21 agosto 1997. Articolo 2 1. Gli importi di cui al presente regolamento sono fissati ferme restando le conseguenze di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 724/97. 2. Per la concessione degli aiuti compensativi i cui massimali sono fissati dal presente regolamento, il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/97 scade il 31 agosto 1997. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9. (2) GU L 115 del 3. 5. 1997, pag. 13.