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Document 31997L0028

Direttiva 97/28/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 171, 30.6.1997, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 3 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 76 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 76 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 160 - 169

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/28/oj

31997L0028

Direttiva 97/28/CE della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 30/06/1997 pag. 0001 - 0010


DIRETTIVA 97/28/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 76/756/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/756/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/756/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 48 mediante rinvio recettizio;

considerando che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, è stato deciso, tra l'altro, di richiedere l'installazione obbligatoria di una terza luce di arresto sui veicoli della categoria M1 e di consentire l'installazione facoltativa di luci di marcia diurna sui veicoli a motore;

considerando che è necessario esaminare ulteriormente le disposizioni facoltative relative ai requisiti di efficienza dei vari dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e alla loro installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi; che è opportuno concludere i lavori tecnici necessari in modo da poter inserire sollecitamente altre modificazioni nella direttiva 76/756/CEE;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/757/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/29/CE della Commissione (6);

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/756/CEE è così modificata:

1) All'articolo 4 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui alla definizione del tipo di veicolo con riferimento all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.»

2) L'elenco degli allegati e gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3, viene rinviata in data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di questi testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2000, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi riguardanti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE, como modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), di cui al punto 1 dell'allegato II, vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee anteriormente al 1° luglio 1997.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998: tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998 o, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° luglio 1997, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32.

(6) Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato:

1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

2.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

2.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non deve assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

3. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Le prescrizioni specifiche relative alle prove da eseguire sono riportate nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . . ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazioe CE di un veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE) (*)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .

1.8. Guida: a destra/a sinistra (1):

1.8.1. Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1) .

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): .

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: .

2.4.1. Per telaio non carrozzato:

2.4.1.1. Lunghezza (j): .

2.4.1.2. Larghezza (k): .

2.4.1.2.1. Larghezza massima: .

2.4.1.2.2. Larghezza minima: .

2.4.1.3. Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .

.

2.4.2. Per telaio carrozzato:

2.4.2.1. Lunghezza (j): .

2.4.2.2. Larghezza (k): .

2.4.2.3. Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): .

.

(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.2.6. Massa del veicolo carrozzato, e con il dispositivo di attacco nel caso di un veicolo trattore non appartenente alla categoria M1, in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, nel caso degli autobus, massa di un membro del personale (75 kg), se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (massima e minima): .

2.6.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima): .

2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (massima e minima) (y): .

2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di attacco (massima e minima): .

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.2.5. Impianto elettrico:

3.2.5.1. Tensione nominale: ..... V, terminale a massa positivo/negativo (1)

6. SOSPENSIONE

6.2.1. Regolazione del livello: sì/no/facoltativa (1)

6.6. Pneumatici e ruote:

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1: .

6.6.2.2. Asse 2: .

6.6.2.3. Asse 3: .

6.6.2.4. Asse 4: .

ecc.

9. CARROZZERIA

9.10.3. Sedili:

9.10.3.1. Numero: .

9.10.3.2. Posizione e sistemazione: .

10. DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

10.1. Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: .

10.2. Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: .

10.3. Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE, fornire le seguenti indicazioni (per iscritto e/o con disegno schematico):

10.3.1. Disegno che illustri l'estensione della superficie illuminante: .

10.3.2. Metodo di definizione della superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1): .

10.3.3. Asse di riferimento e centro di riferimento: .

10.3.4. Metodo di funzionamento dei proiettori occultabili: .

10.3.5. Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: .

10.4. Proiettori anabbaglianti: orientamento normale secondo il punto 6.2.6.1. dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1

10.4.1. Valore della regolazione iniziale: .

10.4.2. Posizione dell'indicazione: .

10.4.3. Descrizione/schema (1) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione continua): .

10.4.4. Dispositivo di comando: .

10.4.5. Segni di riferimento: .

10.4.6. Segni/simboli assegnati alle condizioni di carico: .

applicabile soltanto ai veicol muniti di dispositivo di regolazione dei proiettori

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale: .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: .

7. Data: .

8. Firma: .

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).(3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

1. ALTRE INFORMAZIONI

1.1. Elenco delle luci facoltative che possono essere montate su questo tipo di veicolo: .

5. OSSERVAZIONI

5.1. Eventuali osservazioni sui componenti mobili: .

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 2, 2.2-2.25.2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento n. 48 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- la serie di modifiche 01, comprese le rettifiche (1);

- il corrigendum 2 alla serie di modifiche 01 (2);

- il supplemento 1 alla serie di modifiche 01, comprese le rettifiche alla serie di modifiche 01 e il corrigendum 1 alla revisione 1 del regolamento n. 48 (3);

- il corrigendum 4 alla serie di modifiche 01 (4),

fatta eccezione per quanto segue:

1.1. il punto 2.4 va inteso come segue:

Per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo in ordine di marcia, come definito al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

1.2. la nota 2) al punto 2.7.24 e il relativo rinvio sono soppressi;

1.3. la dizione "modulo di comunicazione" (punto 10.1 dell'allegato 1), citata al punto 5.19.1 va intesa come "scheda di omologazione" (punto 5.1 dell'addendum all'appendice 2, allegato I della presente direttiva).

1.4. Nella nota 4) al punto 6.2.9 di cui al documento di riferimento (3), la locuzione "Parti contraenti ai rispettivi regolamenti" va intesa come "Stati membri".

1.5. Ai punti 6.14.2, 6.15.2, 6.16.2 e 6.17.2 la dizione "regolamento n. 3" va intesa come "direttiva 76/757/CEE".

1.6. La nota 5) al punto 6.19 e il relativo rinvio sono soppressi.

1.7. La nota 1) dell'allegato 5 va intesa come segue:

"Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A alla direttiva 70/156/CEE".

2. Lasciando impregiudicate le prescrizioni dell'articolo 8, in particolare dei paragrafi 2, lettere a) e c), e 3 della direttiva 70/156/CEE, nonché le prescrizioni del presente allegato e delle direttive particolari, è vietata l'installazione di qualsiasi dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli di cui ai punti da 2.7.1 a 2.7.24 dei documenti riportati al punto 1.

>SPAZIO PER TABELLA>

Prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite di cui all'articolo 3 e all'allegato II, punto 1 della direttiva 97/28/CE (1) della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.2. Per «tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa» si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.4.

Non sono inoltre considerati veicoli di tipo diverso i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 2.2.1 a 2.2.4, se dette differenze non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione, della visibilità geometrica delle luci e dell'inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, né i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative;

2.2.1. le dimensioni e la forma esterna del veicolo;

2.2.2. il numero e la posizione dei dispositivi;

2.2.3. il sistema per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante (dei proiettori);

2.2.4. le sospensioni del veicolo.

2.3 Per «piano trasversale» s'intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

2.4. Per «veicolo a vuoto» si intende un veicolo senza conducente, equipaggio, passeggeri o carico, con il serbatoio del carburante pieno, la ruota di scorta e le attrezzature normalmente presenti.

2.5. Per «veicolo a pieno carico» si intende il veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa anche la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell'allegato 5.

2.6. Per «dispositivo» si intende un elemento o un insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni.

2.7. Per «luce» si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada o ad emettere un segnale luminoso visibile per gli altri utenti della strada. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri.

2.7.1. Per «sorgente luminosa delle lampade» si intende il filamento della lampada. Se una lampada ha più filamenti, ciascun filamento costituisce una sorgente luminosa.

2.7.2. Per «luci equivalenti» si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d'immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci installate sul veicolo in occasione dell'omologazione, sempreché soddisfino alle condizioni del presente regolamento.

2.7.3. Per «luci indipendenti» si intendono dispositivi aventi superfici illuminanti (2), sorgenti luminose e contenitori distinti.

2.7.4. Per «luci raggruppate» si intendono dispositivi aventi superfici illuminanti (3) e sorgenti luminose distinte, ma il contenitore in comune.

2.7.5. Per «luci combinate» si intendono dispositivi aventi superfici illuminanti (4) distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.

2.7.6. Per «luci reciprocamente incorporate» si intendono dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.

2.7.7. Per «luce semplice» si intende una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa.

2.7.8. Per «luce occultabile» si intende una luce che può essere dissimulata parzialmente o totalmente quando non è utilizzata. Tale risultato può essere ottenuto con un dispositivo di chiusura mobile, lo spostamento della luce o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa più particolarmente col termine di «luce a scomparsa» una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all'interno della carrozzeria.

2.7.9. Per «proiettore abbagliante» si intende la luce destinata a illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo.

2.7.10. Per«proiettore anabbagliante» si intende la luce destinata ad illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada.

2.7.11. Per «indicatore di direzione» si intende la luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.

Gli indicatori di direzione possono essere usati anche in conformità delle prescrizioni del regolamento n. X (5*).

2.7.12. Per «luce di arresto» si intende la luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta azionando il freno di servizio.

Le luci di arresto possono essere attivate da un freno di rallentamento o da un dispositivo analogo.

2.7.13. Per «dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore» si intende il dispositivo destinato ad illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione posteriore; esso può essere composto di vari elementi ottici.

2.7.14. Per «luce di posizione anteriore» si intende la luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore.

2.7.15. Per «luce di posizione posteriore» si intende la luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore.

2.7.16. Per «catadiottro» si intende un dispositivo destinato a segnalare la presenza di un veicolo, per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa.

Ai fini del presente regolamento, non si considerano come catadiottri:

2.7.16.1. - le targhe d'immatricolazione retroriflettenti;

2.7.16.2. - i segnali retroriflettenti di cui all'ADR (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);

2.7.16.3. - le altre targhe e segnali retroriflettenti da utilizzare in conformità delle prescrizioni nazionali di impiego per quanto riguarda alcune categorie di veicoli o alcuni metodi operativi.

2.7.17. Per «segnalazione d'emergenza» si intende il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della strada.

2.7.18. Per «proiettore fendinebbia anteriore» si intende la luce destinata a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, neve, pioggia o nubi di polvere.

2.7.19. Per «luce posteriore per nebbia» si intende la luce destinata a rendere più facilmente visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia.

2.7.20. Per «proiettore di retromarcia» si intende la luce destinata ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

2.7.21. Per «luce di stazionamento» si intende la luce destinata a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. Essa sostituisce in tal caso le luci di posizione anteriori e posteriori.

2.7.22. Per «luce di ingombro» si intende la luce disposta presso l'estremità della larghezza fuori tutto e il più vicino possibile alla parte più alta del veicolo, destinata ad indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto. Questa luce è destinata a completare, su alcuni veicoli a motore e rimorchi, le luci di posizione anteriori e posteriori del veicolo, attirando particolarmente l'attenzione sul suo ingombro.

2.7.23. Per «luce di posizione laterale» si intende la luce destinata a segnalare la presenza del veicolo visto lateralmente.

2.7.24. Per «luce di marcia diurna» si intende una luce rivolta verso l'avanti destinata a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna. (6)

2.8. Per «superficie di uscita della luce» di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa e di un catadiottro, si intende tutta o parte della superficie esterna del materiale trasparente, indicata dal fabbricante del dispositivo nel rispettivo disegno della domanda di omologazione (cfr. allegato 3).

2.9. Superficie illuminante (cfr. allegato 3).

2.9.1. Per «superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione» (punti 2.7.9, 2.7.10, 2.7.18 e 2.7.20), si intende la proiezione ortogonale dell'apertura totale del riflettore o, nel caso di proiettori con riflettore ellissoidale, del «trasparente di proiezione» su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, si applica la definizione del punto 2.9.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre soltanto una parte dell'apertura totale del riflettore, si prende in considerazione unicamente la proiezione di questa parte.

Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è limitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente sono regolabili fra loro, si prende come base la posizione intermedia di regolazione.

2.9.2. Per «superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro» (punti da 2.7.11 a 2.7.15, 2.7.17, 2.7.19 e da 2.7.21 a 2.7.24) si intende la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con l'esterno della superficie di uscita della luce. Tale proiezione è limitata dai margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98 % dell'intensità totale della luce nella direzione dell'asse di riferimento.

Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali della superficie illuminante, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale e verticale.

2.9.3. Per «superficie illuminante di un catadiottro» (punto 2.7.22) si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali del dispositivo, si considerano solo i piani verticali e orizzontali.

2.10. Per «superficie apparente» in una determinata direzione d'osservazione si intende, a richiesta del fabbricante oppure del suo mandatario debitamente accreditato, la proiezione ortogonale:

dei bordi della superficie illuminante proiettata sulla superficie esterna del trasparente (a-b),

oppure la superficie di uscita della luce (c-d),

su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione e tangente al punto più esterno del trasparente (cfr. allegato 3 del presente regolamento).

2.11. Per «asse di riferimento» si intende l'asse caratteristico della luce, determinato dal fabbricante (della luce) come direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) per gli angoli di campo nelle misure fotometriche e per l'installazione della luce sul veicolo.

2.12. Per «centro di riferimento» si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce. Questo centro di riferimento deve essere indicato dal fabbricante del dispositivo.

2.13. Per«angoli di visibilità geometrica» si intendono gli angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile. Detta zona dell'angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo ed il cui equatore è parallelo al suolo. Questi segmenti sono determinati relativamente all'asse di riferimento.

Gli angoli orizzontali â corrispondono alla longitudine e gli angoli verticali á alla latitudine. All'interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte qualunque della superficie apparente del dispositivo osservata dall'infinito.

Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All'interno degli angoli di visibilità geometrica non viene tenuto conto degli ostacoli che esistevano già all'atto dell'omologazione del dispositivo.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, deve essere provato che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l'omologazione del dispositivo stesso quale unità ottica (cfr. allegato 3 del presente regolamento).

Se tuttavia l'angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a 5° (quando la luce si trova ad una altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell'unità ottica installata può essere limitato a 5° sotto il piano orizzontale.

2.14. Per «estremità della larghezza fuori tutto» di ciascun lato del veicolo si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo tangente all'estremità laterale di quest'ultimo, senza tener conto della sporgenza:

2.14.1. dei pneumatici, in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici;

2.14.2. dei dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

2.14.3. degli specchi retrovisori;

2.14.4. degli indicatori di direzione laterali, delle luci d'ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento, dei catadiottri e delle luci di posizione laterali;

2.14.5. dei sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di detti sigilli.

2.15. Per «larghezza fuori tutto» si intende la distanza fra i due piani verticali definiti al punto 2.14.

2.16. Si applicano inoltre le seguenti definizioni.

2.16.1. Per «luce unica» si intende un dispositivo o parte di un dispositivo avente una sola funzione e una sola superficie illuminante nella direzione dell'asse di riferimento (cfr. punto 2.10 del presente regolamento) e una o più sorgenti luminose.

Ai fini dell'installazione sul veicolo, per luce unica si intende anche qualsiasi insieme di due luci indipendenti o raggruppate, identiche o no, ma aventi la stessa funzione, quando siano installate in modo che la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell'asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti nella direzione dell'asse di riferimento.

In tal caso ognuna di queste luci, qualora sia richiesta l'omologazione, deve essere omologata come luce di tipo «D».

Questa combinazione non è applicabile ai proiettori abbaglianti, ai proiettori anabbaglianti e ai proiettori fendinebbia.

2.16.2. Per «coppia di luci» o per«numero pari di luci» si intende una sola superficie di uscita della luce a forma di striscia o fascia disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi, da ciascun lato di esso, almeno fino a 0,4 m dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, per una lunghezza minima di 0,8 m. L'illuminazione di questa superficie deve provenire da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità. La superficie di uscita della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreché le proiezioni delle diverse singole superfici di uscita della luce su un piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette singole superfici di uscita della luce.

2.17. Per«distanza fra due luci» orientate nella stessa direzione si intende la distanza minima fra le due superfici apparenti nella direzione dell'asse di riferimento. Quando la distanza tra le luci soddisfa chiaramente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici apparenti.

2.18. Per«spia di funzionamento» si intende un segnale ottico o acustico (o un altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo è stato attivato e se funziona correttamente o no.

2.19. Per«spia di innesto a circuito chiuso» si intende un segnale ottico (o un altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo è stato attivato, senza indicare se funziona correttamente o no.

2.20. Per«luce facoltativa» si intende una luce la cui installazione è lasciata alla scelta del costruttore.

2.21. Per «suolo» si intende la superficie su cui si trova il veicolo, la quale deve essere sostanzialmente orizzontale.

2.22. Per «parti mobili» del veicolo si intendono i pannelli di carrozzeria o altre parti del veicolo la cui posizione può essere cambiata per ribaltamento, rotazione o scorrimento senza l'uso di attrezzi. Esse non includono le cabine ribaltabili.

2.23. Per «posizione normale d'impiego della parte mobile» si intende la posizione o le posizioni di una parte mobile indicata dal costruttore del veicolo per le condizioni normali di impiego e la condizione di stazionamento del veicolo.

2.24. Per «condizioni normali d'impiego del veicolo» si intende:

2.24.1. per un veicolo a motore, quando il veicolo è pronto a muoversi con il motore in moto e le sue parti mobili nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23,

2.24.2. per un rimorchio, quando il rimorchio è collegato ad un veicolo a motore trainante nelle condizioni descritte nel punto 2.24.1 e le sue parti mobili sono nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23.

2.25. Per «condizione di stazionamento di un veicolo» si intende:

2.25.1. per un veicolo a motore, quando il veicolo è fermo, con il motore non in moto e le sue parti mobili nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23,

2.25.2. per un rimorchio, quando il rimorchio è collegato ad un veicolo a motore trainante nelle condizioni descritte nel punto 2.25.1 e le sue parti mobili sono nella posizione o nelle posizioni normali d'impiego di cui al punto 2.23.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

5.1. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d'impiego definite ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti, conservino le caratteristiche imposte dal presente regolamento e che il veicolo possa soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. In particolare, occorre evitare che si possa effettuare inavvertitamente un'erronea regolazione delle luci.

5.2. I dispositivi di illuminazione descritti nei punti 2.7.9, 2.7.10 e 2.7.18 debbono essere installati in modo che la regolazione corretta dell'orientamento possa essere eseguita con facilità.

5.3. Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, anche per quelli posti sulle pareti laterali, l'asse di riferimento della luce montata sul veicolo deve essere parallelo al piano di appoggio del veicolo sulla strada; inoltre, questo asse deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e delle luci di posizione laterali e parallelo a questo piano per tutti gli altri dispositivi di segnalazione. In ogni direzione sarà ammessa una tolleranza di ± 3°. Inoltre vanno rispettate le disposizioni particolari per l'installazione eventualmente previste dal costruttore.

5.4. L'altezza e l'orientamento delle luci vanno verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale nelle condizioni definite nei punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2.

5.5. Salvo prescrizioni particolari, le luci di una stessa coppia debbono:

5.5.1. essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano (simmetria da valutare sulla base della forma geometrica esterna del dispositivo e non del bordo della superficie illuminante definita nel punto 2.9);

5.5.2. essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al piano longitudinale mediano; questa prescrizione non si applica alla struttura interna del dispositivo;

5.5.3. soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche;

5.5.4. avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.

5.6. Sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica, queste prescrizioni debbono essere rispettate nella misura del possibile.

5.7. Le luci possono essere raggruppate, combinate o incorporate reciprocamente, a condizione che ciascuna di queste luci soddisfi tutte le prescrizioni relative a colore, posizione, orientamento, visibilità geometrica, collegamenti elettrici e altre eventuali prescrizioni.

5.8. L'altezza massima al di sopra del suolo è misurata a partire dal punto più elevato e l'altezza minima a partire dal punto più basso della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento.

Nel caso di proiettori anabbaglianti, l'altezza minima dal suolo è determinata a partire dal punto più basso dell'uscita effettiva del sistema ottico (ad es. riflettore, trasparente, trasparente di proiezione), indipendentemente dal suo impiego.

Quando l'altezza (massima o minima) dal suolo soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

La posizione per quanto riguarda la larghezza viene determinata a partire dal bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo, relativamente alla larghezza fuori tutto, e a partire dai bordi interni della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento, relativamente alla distanza fra i dispositivi.

Quando la posizione per quanto riguarda la larghezza soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

5.9. Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e la segnalazione d'emergenza.

5.10. Nessuna luce rossa che possa causare confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 2.7 deve essere emessa verso l'avanti e nessuna luce bianca che possa causare confusione e che provenga da un dispositivo di cui al punto 2.7 deve essere emessa all'indietro, tranne il proiettore di retromarcia. A tal fine non si deve tener conto dei dispositivi di illuminazione interna del veicolo.

In caso di dubbio, questa prescrizione deve essere verificata come segue:

5.10.1. per la visibilità di luce rossa verso l'avanti: nessuna superficie di uscita della luce di una luce rossa deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (cfr. allegato 4);

5.10.2. per la visibilità di luce bianca all'indietro: nessuna superficie di uscita della luce di una luce bianca deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (cfr. allegato 4).

5.10.3. Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 che rientrano nel campo visivo dell'osservatore sono limitate:

5.10.3.1. in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,2 m dal suolo,

5.10.3.2. in larghezza, da due piani verticali che, formando verso l'avanti e all'indietro rispettivamente un angolo di 15° verso l'esterno in rapporto al piano mediano longitudinale del veicolo, passano nel punto o nei punti di contatto dei piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano delimitando la larghezza fuori tutto del veicolo. Se ci sono diversi punti di contatto, quello più avanzato corrisponde al piano anteriore e quello più arretrato al piano posteriore.

5.11. I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le eventuali luci di ingombro, le eventuali luci di posizione laterali ed il dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.

Questa condizione non si applica alle luci di posizione anteriori e posteriori, così come alle luci di posizione laterali combinate o reciprocamente incorporate con dette luci, impiegate come luci di stazionamento.

5.12. I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci indicate al punto 5.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell'accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti o nell'accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti.

5.13. Spie

Laddove il presente regolamento prescrive una «spia d'innesto», questa può essere sostituita da una «spia di funzionamento».

5.14. Luci occultabili

5.14.1. È proibito l'occultamento delle luci, fatta eccezione per i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori, che possono essere occultati quando non sono in funzione.

5.14.2. In caso di guasto riguardante il funzionamento del dispositivo o dei dispositivi di occultamento, la luce deve rimanere nella posizione di impiego, se in funzione, o deve poter essere portata nella posizione d'impiego senza dover far uso di attrezzi.

5.14.3. Deve essere possibile mettere le luci in posizione di impiego e accenderle per mezzo di un solo comando, senza escludere la possibilità di metterle in posizione d'impiego senza accenderle. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra è richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti.

5.14.4. Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento delle luci accese prima che esse raggiungano la posizione d'impiego. Quando si rischia d'abbagliare altri utenti della strada con il movimento delle luci, queste ultime devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la posizione d'impiego.

5.14.5. Quando il dispositivo di occultamento ha una temperatura compresa fra - 30 °C e + 50 °C, i proiettori devono poter raggiungere la posizione d'impiego nei tre secondi successivi all'azionamento iniziale del comando.

5.15. I colori della luce emessa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sono:

>SPAZIO PER TABELLA>

5.16. Numero di luci

Il numero delle luci sul veicolo deve essere uguale al numero o ai numeri indicati al comma 2 di ciascuno dei punti da 6.1 a 6.19.

5.17. Fatto salvo quanto prescritto ai punti 5.18, 5.19 e 5.21, le luci possono essere installate su parti mobili.

5.18. Le luci di posizione posteriori, gli indicatori di direzione posteriori e i catadiottri posteriori, triangolari o non triangolari, non devono essere installati su parti mobili, a meno che, in tutte le posizioni fisse dei componenti mobili, le luci montate su detti componenti soddisfino tutte le prescrizioni relative a posizione e visibilità geometrica e le prescrizioni fotometriche ad esse applicabili.

Qualora le suddette funzioni siano ottenute con un insieme di due luci di tipo «D» (vedi punto 2.16.1), soltanto una di queste luci deve soddisfare le prescrizioni sopraindicate.

5.19. Nessuna parte mobile, con o senza un dispositivo di segnalazione, può occultare, in una qualsiasi posizione fissa, più del 50 % della superficie apparente delle luci di posizione anteriore o posteriore, degli indicatori di direzione anteriori o posteriori o dei catadiottri, osservati nella direzione dell'asse di riferimento del dispositivo specifico.

Se ciò non è possibile:

5.19.1. un'annotazione nel modulo di comunicazione (punto 10.1 dell'allegato 1) deve informare le altre amministrazioni che più del 50 % della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento può essere occultata dalle parti mobili;

5.19.2. nel caso in cui si applichi il punto 5.19.1, un'indicazione sul veicolo deve informare l'utente che quando le parti mobili si trovano in una determinata posizione, gli altri utenti della strada devono essere avvertiti della presenza del veicolo sulla strada, ad esempio per mezzo di un triangolo di presegnalazione o di altri dispositivi conformi alle norme nazionali di circolazione stradale.

5.20. Quando le parti mobili si trovano in una posizione diversa dalla «posizione normale» definita al punto 2.23, i dispositivi installati su di esse non devono disturbare indebitamente gli utenti della strada.

5.21. Quando una luce è installata su di una parte mobile e la parte mobile si trova nella(e) posizione(i) normale(i) d'impiego (vedi punto 2.23), la luce deve sempre ritornare nella(e) posizione(i) specificata(e) dal costruttore in conformità del presente regolamento. Nel caso dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori, questa prescrizione si considera soddisfatta se, muovendo le parti mobili e riportandole nella posizione normale per 10 volte, nessun valore dell'inclinazione angolare di queste luci, in relazione al loro supporto, misurato dopo ogni azionamento della parte mobile, differisce di più dello 0,15 % dalla media dei dieci valori misurati.

Se questo valore è superato, ciascun limite indicato al punto 6.2.6.1.1 deve essere conseguentemente modificato del valore in eccesso per ridurre il campo di inclinazione ammesso per la verifica del veicolo conformemente all'allegato 6.

5.22. Con l'eccezione dei catadiottri, una luce, anche se dotata di marchio di omologazione, è considerata «non presente» quando non può essere resa funzionante con la sola installazione della lampada.

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1. Proiettore abbagliante

6.1.1. Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.1.2. Numero

Due o quattro

Quando un veicolo è dotato di quattro proiettori occultabili è autorizzata l'installazione di due proiettori supplementari soltanto allo scopo di effettuare segnali luminosi consistenti nell'accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. punto 5.12) in condizioni diurne.

6.1.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.1.4. Posizione

6.1.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.

6.1.4.2. In altezza: nessuna disposizione particolare.

6.1.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo, montato in modo che la luce emessa non disturbi il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.1.5. Visibilità geometrica

La visibilità della superficie illuminante, compresa la sua visibilità nelle zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, deve configurarsi all'interno di uno spazio divergente delimitato dalle generatrici che, partendo dal perimetro della superficie illuminante, formano un angolo di almeno 5° con l'asse di riferimento del proiettore.

Quale origine degli angoli di visibilità geometrica si prende il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore.

6.1.6. Orientamento

Verso l'avanti.

Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori, una di esse, costituita da proiettori che svolgono unicamente la funzione di fari abbaglianti, può muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura, con rotazione attorno ad un asse sostanzialmente verticale.

6.1.7. Collegamento elettrico

6.1.7.1. L'accensione dei proiettori abbaglianti può effettuarsi simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti.

6.1.7.2. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.1.7.3. Se sono installati quattro proiettori occultabili, quando essi si trovano nella posizione di funzionamento deve essere impedito il contemporaneo funzionamento degli eventuali proiettori supplementari, previsti per effettuare segnali luminosi consistenti nell'accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. punto 5.12) in condizioni diurne.

6.1.8. Spie

Spia di innesto obbligatoria.

6.1.9. Altre prescrizioni

6.1.9.1. L'intensità massima dell'insieme dei proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente non deve superare 225 000 cd, pari ad un valore di riferimento di 75.

6.1.9.2. Tale intensità massima si ottiene sommando i singoli valori di riferimento indicati sui vari proiettori. Il valore di riferimento «10» deve essere attribuito a ciascun proiettore su cui siano apposte le lettere «R» o «CR».

6.2. Proiettore anabbagliante

6.2.1. Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.2.2. Numero

Due.

6.2.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.2.4. Posizione

6.2.4.1. In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo. I bordi interni della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento devono essere distanti almeno 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.2.4.2. In altezza: dal suolo, minima 500 mm, massima 1 200 mm.

6.2.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.2.5. Visibilità geometrica

È definita dagli angoli á e â indicati al punto 2.13.

á = 15° verso l'alto e 10° verso il basso,

â = 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori anabbaglianti non coprono l'intero campo di visibilità geometrica, si richiede, per l'omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di divisori o altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.

6.2.6. Orientamento

Verso l'avanti.

6.2.6.1. Orientamento verticale

6.2.6.1.1. L'inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore con una tolleranza dello 0,1 % e indicata in modo chiaramente leggibile ed indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore oppure sulla targhetta del costruttore, usando il simbolo illustrato nell'allegato 7.

Il valore di questa inclinazione verso il basso è definito in conformità del punto 6.2.6.1.2.

6.2.6.1.2. In funzione dell'altezza di installazione in metri (h) del proiettore anabbagliante, misurata al bordo inferiore della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento, con il veicolo a vuoto, l'inclinazione verticale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve rimanere, in tutte le condizioni statiche di cui all'allegato 5, entro i seguenti limiti e l'orientamento iniziale deve avere i seguenti valori:

h 1,0

limiti: tra - 1,0 % e - 3,0 %

orientamento iniziale: tra - 1,5 % e - 2,0 %

I limiti e i valori di orientamento iniziale di cui sopra sono riassunti nello schema seguente.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

6.2.6.2. Dispositivo di orientamento dei proiettori

6.2.6.2.1. Se è necessario per soddisfare le prescrizioni dei punti 6.2.6.1.1 e 6.2.6.1.2, il dispositivo per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante deve essere automatico.

6.2.6.2.2. I dispositivi di regolazione manuale, di tipo continuo o non continuo, sono tuttavia ammessi, purché essi abbiano una posizione di stasi nella quale i proiettori possono essere regolati nell'orientamento iniziale indicato al punto 6.2.6.1.1 per mezzo di viti di regolazione tradizionali.

Tali dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto guida.

I dispositivi di tipo continuo devono avere punti di riferimento che indichino gli stati di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante.

Il numero delle posizioni dei dispositivi di tipo non continuo deve essere tale da permettere la conformità alla gamma di valori prescritti al punto 6.2.6.1.2 in tutti gli stati di carico definiti nell'allegato 5.

Anche per questi dispositivi le condizioni di carico dell'allegato 5 che rendono necessaria la regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicate vicino al comando del dispositivo (cfr. allegato 8).

6.2.6.3. Procedura di misura

6.2.6.3.1. Dopo aver regolato l'inclinazione iniziale, l'inclinazione verticale del fascio anabbagliante, espressa in percentuale, deve essere misurata in condizione statica in tutti gli stati di carico definiti nell'allegato 5.

6.2.6.3.2. In caso di guasto dei dispositivi descritti nei punti 6.2.6.2.1 e 6.2.6.2.2, il fascio luminoso non deve assumere una posizione in cui l'inclinazione è minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.2.7. Collegamento elettrico

Il comando per il passaggio al proiettore anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti. I proiettori anabbaglianti possono restare accessi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

Nel caso dei proiettori anabbaglianti, in conformità del regolamento n. X (*), le sorgenti luminose a scarica rimangono accese contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.2.8. Spia

Facoltativa.

6.2.9. Altre prescrizioni

Le prescrizioni del punto 5.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.

I proiettori anabbaglianti non devono muoversi in funzione dell'angolo di sterzatura.

I proiettori anabbaglianti con sorgenti luminose a scarica sono ammessi unicamente se sono installati con dispositivi di pulitura dei proiettori, in conformità del regolamento n. 45 (7).

Inoltre, riguardo all'inclinazione verticale, le disposizioni del punto 6.2.6.2.2 non si applicano quando questi proiettori sono installati.

6.3. Proiettore fendinebbia anteriore

6.3.1. Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.3.2. Numero

Due.

6.3.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.3.4. Posizione

6.3.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo.

6.3.4.2. In altezza: almeno 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento deve trovarsi ad un'altezza superiore al punto più alto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante.

6.3.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.3.5. Visibilità geometrica

È definita dagli angoli á e â indicati al punto 2.13.

á = 5° verso l'alto e verso il basso,

â = 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno.

6.3.6. Orientamento

Verso l'avanti.

L'orientamento dei proiettori fendinebbia anteriori non deve variare in funzione dell'angolo di sterzatura.

Essi devono essere orientati verso l'avanti senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada.

6.3.7. Collegamento elettrico

I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti indipendentemente dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti o da qualsiasi combinazione di proiettori abbaglianti e anabbaglianti.

6.3.8. Spia

Facoltativa.

6.3.9. Altre prescrizioni

Nessuna.

6.4. Proiettore per la retromarcia

6.4.1. Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Facoltativa sui rimorchi.

6.4.2. Numero

Uno o due.

6.4.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.4.4. Posizione

6.4.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.

6.4.4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 200 mm.

6.4.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.4.5. Visibilità geometrica

È definita dagli angoli á e â indicati al punto 2.13:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.4.6. Orientamento

All'indietro.

6.4.7. Collegamento elettrico

Deve essere tale che il proiettore possa accendersi soltanto se è innestata la retromarcia e se il dispositivo che regola l'avviamento e l'arresto del motore si trova in una posizione in cui il motore stesso possa funzionare. Esso non deve potersi accendere o restare acceso se non è soddisfatta una delle condizioni precedenti.

6.4.8. Spia

Facoltativa.

6.4.9. Altre prescrizioni

Nessuna.

6.5. Indicatore di direzione

6.5.1. Presenza (figura, vedi oltre)

Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 e 6) il cui montaggio su uno stesso veicolo forma uno schema di montaggio (A e B).

Lo schema A si applica a tutti i veicoli a motore.

Lo schema B si applica unicamente ai rimorchi.

6.5.2. Numero

In base allo schema di montaggio.

6.5.3. Schema di montaggio (figura, vedi oltre)

A: due indicatori di direzione anteriori delle seguenti categorie:

- 1 o 1a o 1b, se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è di almeno 40 mm;

- 1 o 1b, se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è superiore a 20 mm ed inferiore a 40 mm;

- 1b, se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è inferiore o pari a 20 mm;

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b); due indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 (prescrizioni minime):

categoria 5: in tutti i veicoli della categoria M1; nei veicoli delle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza non superiore a 6 m;

categoria 6: in tutti i veicoli delle categorie N2 e N3; nei veicoli delle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza superiore a 6 m.

È ammessa in tutti i casi la sostituzione degli indicatori laterali di direzione della categoria 5 con indicatori laterali di direzione della categoria 6.

Se sono installati dispositivi che combinano le funzioni di indicatori di direzione anteriori (categorie 1, 1a e 1b) e laterali (categorie 5 o 6), possono essere installati due indicatori di direzione laterali (categorie 5 o 6) supplementari per soddisfare i requisiti di visibilità di cui al punto 6.5.5.

B: due indicatori di direzione posteriori (categorie 2a o 2b).

6.5.4. Posizione

6.5.4.1. In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.5.4.2. In altezza: dal suolo,

6.5.4.2.1. l'altezza della superficie di uscita della luce degli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 non deve essere inferiore a 500 mm misurati dal punto più basso o superiore a 1 500 mm misurati dal punto più elevato,

6.5.4.2.2. l'altezza degli indicatori di direzione delle categorie 1a, 1b, 2a e 2b, misurata conformemente al punto 5.8, non deve essere inferiore a 350 mm né superiore a 1 500 mm.

6.5.4.2.3. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare questi limiti massimi misurati con il metodo suesposto, questi possono essere aumentati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 e 6 ed a 2 100 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b.

6.5.4.3. In lunghezza (figura, vedi oltre)

La distanza tra la superficie di uscita della luce dell'indicatore di direzione laterale (categorie 5 o 6) ed il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non deve essere superiore a 1 800 mm. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità, tale distanza può essere portata a 2 500 mm.

6.5.5. Visibilità geometrica

Angoli orizzontali (figura, vedi oltre)

Angoli verticali 15° sopra e sotto l'orizzontale per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b e 5. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo degli indicatori è inferiore a 750 mm; 30° sopra e 5° sotto l'orizzontale per gli indicatori di direzione della categoria 6.

Figura (vedi punto 6.5)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(*) Il valore di 5° indicato per l'angolo morto di visibilità all'indietro dell'indicatore di direzione laterale costituisce un limite superiore.

>FINE DI UN GRAFICO>

6.5.6. Orientamento

In base alle eventuali disposizioni per l'installazione previste dal costruttore.

6.5.7. Collegamento elettrico

L'accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare in fase.

6.5.8. Spia

Spia di funzionamento obbligatoria per gli indicatori di direzione anteriori e posteriori. Può essere ottica e/o acustica. Se è ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori. Se è esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione anteriori o posteriori.

Il veicolo a motore attrezzato per trainare un rimorchio deve essere munito di una speciale spia ottica di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, a meno che la spia del veicolo trainante permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell'insieme del veicolo così formato.

6.5.9. Altre prescrizioni

La luce deve essere lampeggiante con una frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto.

L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall'azionamento del comando dell'indicatore di direzione.

Quando un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del veicolo trainante deve poter azionare gli indicatori del rimorchio. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.

6.6. Segnalazione d'emergenza

6.6.1. Presenza

Obbligatoria.

La segnalazione deve essere data dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione, conformemente alle prescrizioni del punto 6.5.

6.6.2. Numero

Conformemente al punto 6.5.2.

6.6.3. Schema di montaggio

Conformemente al punto 6.5.3.

6.6.4. Posizione

6.6.4.1. In larghezza

Conformemente al punto 6.5.4.1.

6.6.4.2. In altezza

Conformemente al punto 6.5.4.2.

6.6.4.3. In lunghezza

Conformemente al punto 6.5.4.3.

6.6.5. Visibilità geometrica

Conformemente al punto 6.5.5.

6.6.6. Orientamento

Conformemente al punto 6.5.6.

6.6.7. Collegamento elettrico

Il segnale deve essere attivato con un comando distinto, che permetta il lampeggiamento in fase di tutti gli indicatori di direzione.

6.6.8. Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al punto 6.5.8.

6.6.9. Altre prescrizioni

Conformemente al punto 6.5.9. Quando un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione d'emergenza deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. La segnalazione d'emergenza deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l'accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che impedisce la messa in moto del motore.

6.7. Luce di arresto

6.7.1. Presenza

Dispositivi delle categorie S1 o S2: obbligatoria in tutte le categorie di veicoli.

Dispositivi della categoria S3: obbligatoria nei veicoli della categoria M1; facoltativa nelle altre categorie di veicoli.

6.7.2. Numero

Due dispositivi delle categorie S1 o S2 e un dispositivo della categoria S3 in tutte le categorie di veicoli.

Unicamente se il piano mediano longitudinale del veicolo non si trova su un pannello fisso della carrozzeria, ma separa una o più parti mobili del veicolo (ad es. porte) e quindi manca lo spazio sufficiente per installare un unico dispositivo della categoria S3 nel piano mediano longitudinale sopra dette parti mobili, si possono installare:

due dispositivi della categoria S3 di tipo «D», oppure un dispositivo della categoria S3 disassato sulla destra o sulla sinistra del piano mediano longitudinale.

6.7.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.7.4. Posizione

6.7.4.1. In larghezza:

Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: almeno 600 mm fra le due luci.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

Per i dispositivi della categoria S3: il centro di riferimento deve trovarsi sul piano mediano longitudinale del veicolo.

Tuttavia, nel caso in cui siano installati due dispositivi della categoria S3, in conformità del punto 6.7.2, essi devono trovarsi uno su ogni lato di tale piano e il più possibile vicini ad esso.

Nel caso in cui sia consentito un dispositivo della categoria S3 disassato rispetto al piano mediano longitudinale, in conformità del punto 6.7.2, tale disassamento non deve superare 150 mm misurati tra il piano mediano longitudinale e il centro di riferimento del dispositivo.

6.7.4.2. In altezza:

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397L0028.1

Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: dal suolo: minima 350 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm);

per i dispositivi della categoria S3, il piano orizzontale tangente al bordo più basso della superficie apparente deve trovarsi:

a non più di 150 mm sotto il piano orizzontale tangente al bordo più basso della superficie esposta del vetro o del materiale trasparente del lunotto posteriore o

a non meno di 850 mm dal suolo.

Tuttavia, il piano orizzontale tangente al bordo inferiore della superficie apparente del dispositivo della categoria S3 deve trovarsi sopra il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente dei dispositivi delle categorie S1 o S2.

6.7.4.3. In lunghezza:

Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: nella parte posteriore del veicolo. Per i dispositivi della categoria S3: nessuna disposizione particolare.

6.7.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale:

Per i dispositivi delle categorie S1 o S2: 45° a destra e a sinistra dell'asse longitudinale del veicolo.

Per i dispositivi della categoria S3: 10° a destra e a sinistra dell'asse longitudinale del veicolo.

Angolo verticale: per i dispositivi delle categorie S1 o S2: 15° sopra e sotto l'orizzontale. Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza del dispositivo è inferiore a 750 mm.

Per i dispositivi della categoria S3: 10° sopra e 5° sotto l'orizzontale.

6.7.6. Orientamento

Dietro il veicolo.

6.7.7. Collegamento elettrico

Deve determinare l'accensione della luce d'arresto quando viene azionato il freno di servizio. Non è prescritto che le luci di arresto funzionino quando il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.

Le luci di arresto possono essere attivate da un dispositivo di rallentamento o da un dispositivo analogo.

6.7.8. Spia

Facoltativa; se esiste, questa spia deve essere di funzionamento e dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.

6.7.9. Altre prescrizioni

6.7.9.1. Il dispositivo della categoria S3 non deve essere incorporato reciprocamente con altre luci.

6.7.9.2. Il dispositivo della categoria S3 può essere montato all'esterno o all'interno del veicolo.

Se il dispositivo si trova all'interno del veicolo:

la luce emessa non deve disturbare il conducente attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo (ad es. lunotto posteriore).

6.8. Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore

6.8.1. Presenza

Obbligatoria.

6.8.2. Numero

Sufficiente affinché il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.3. Schema di montaggio

Tale che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4. Posizione

6.8.4.1. In larghezza: tale che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.2. In altezza: tale che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.3. In lunghezza: tale che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.5. Visibilità geometrica

Tale che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.6. Orientamento

Tale che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.7. Collegamento elettrico

In conformità del punto 5.11.

6.8.8. Spia

Facoltativa. Se esiste, la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.8.9. Altre prescrizioni

Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore è combinato con la luce di posizione posteriore, la quale è incorporata reciprocamente con la luce di arresto o con la luce posteriore per nebbia, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate quando la luce di arresto o la luce posteriore per nebbia sono accese.

6.9. Luce di posizione anteriore

6.9.1. Presenza

Obbligatoria su tutti i veicoli a motore.

Obbligatoria sui rimorchi di larghezza superiore a 1 600 mm.

Facoltativa sui rimorchi di larghezza inferiore o uguale a 1 600 mm.

6.9.2. Numero

Due.

6.9.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.9.4. Posizione

6.9.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo.

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più lontano dal piano mediano longitudinale non deve trovarsi a più di 150 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.9.4.2. In altezza: dal suolo: minima 350 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.9.4.3. In lunghezza: nessuna disposizione particolare.

6.9.4.4. Quando la luce di posizione anteriore è incorporata reciprocamente in un'altra luce, le prescrizioni relative alla posizione (punti 6.9.4.1 - 6.9.4.3) devono essere verificate in riferimento alla superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento di quest'altra luce.

6.9.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale per le due luci di posizione anteriori: 45° verso l'interno e 80° verso l'esterno.

Per i rimorchi, l'angolo verso l'interno può essere ridotto a 5°.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm.

6.9.6. Orientamento

Verso l'avanti.

6.9.7. Collegamento elettrico

In conformità del punto 5.11.

6.9.8. Spia

Spia di innesto obbligatoria. La spia d'innesto non deve essere intermittente e non è richiesta se il dispositivo d'illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori.

6.9.9. Altre prescrizioni

Nessuna.

6.10. Luce di posizione posteriore

6.10.1. Presenza

Obbligatoria.

6.10.2. Numero

Due.

6.10.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.10.4. Posizione

6.10.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.10.4.2. In altezza: dal suolo: minima 350 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.10.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.10.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l'interno e 80° verso l'esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm.

6.10.6. Orientamento

All'indietro.

6.10.7. Collegamento elettrico

In conformità del punto 5.11.

6.10.8. Spia

Spia di innesto obbligatoria. Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori.

6.10.9. Altre prescrizioni

Nessuna.

6.11. Luce posteriore per nebbia

6.11.1. Presenza

Obbligatoria.

6.11.2. Numero

Una o due.

6.11.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.11.4. Posizione

6.11.4.1. In larghezza: quando è unica, la luce posteriore per nebbia deve essere situata sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione; il centro di riferimento può essere situato anche sul piano longitudinale mediano del veicolo.

6.11.4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 000 mm.

6.11.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.11.5. Visibilità geometrica

È definita dagli angoli á e â indicati al punto 2.13.

á = 5° verso l'alto e verso il basso,

â = 25° a destra e a sinistra.

6.11.6. Orientamento

All'indietro.

6.11.7. Collegamento elettrico

Deve essere tale da:

6.11.7.1. permettere l'accensione delle luci posteriori per nebbia soltanto quando sono in funzione i proiettori anabbaglianti o i proiettori abbaglianti o ancora i proiettori fendinebbia;

6.11.7.2. la luce o le luci posteriori per nebbia devono potersi spegnere indipendentemente da qualsiasi altra luce.

6.11.7.3. Si applica una delle seguenti condizioni:

6.11.7.3.1. la luce o le luci posteriori per nebbia possono rimanere accese fino a quando non vengono spente le luci di posizione, e rimanere spente fino a quando non vengono nuovamente accese intenzionalmente;

6.11.7.3.2. oltre alla spia obbligatoria (punto 6.11.8), viene emesso un segnale, perlomeno acustico, se l'accensione viene spenta o la chiave di accensione viene ritirata e la porta del conducente aperta, mentre il comando della luce posteriore per nebbia è inserito, indipendentemente dal fatto che le luci di cui al punto 6.11.7.1 siano accese o spente.

6.11.7.4. Salvo quanto prescritto ai punti 6.11.7.1 e 6.11.7.3, il funzionamento della luce o delle luci posteriori per nebbia non deve essere influenzato dall'accensione o dallo spegnimento di qualsiasi altra luce.

6.11.8. Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.

6.11.9. Altre prescrizioni

In ogni caso la distanza tra la luce posteriore per nebbia e ciascuna luce di arresto deve essere superiore a 100 mm.

6.12. Luce di stazionamento

6.12.1. Presenza

Sui veicoli a motore la cui lunghezza non superi 6 metri e la cui larghezza non superi 2 metri: facoltativa.

Su qualsiasi altro veicolo: vietata.

6.12.2. Numero

In base allo schema di montaggio.

6.12.3. Schema di montaggio

Due luci anteriori e due luci posteriori, oppure una luce su ciascun lato.

6.12.4. Posizione

6.12.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo.

Inoltre, se ci sono due luci, esse devono essere situate sui lati del veicolo.

6.12.4.2. In altezza: dal suolo: minima 350 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.12.4.3. In lunghezza: nessuna disposizione particolare.

6.12.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l'esterno, verso l'avanti e all'indietro.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.12.6. Orientamento

Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilità verso l'avanti e all'indietro.

6.12.7. Collegamento elettrico

Il collegamento deve permettere l'accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo indipendentemente da qualsiasi altra luce.

La luce o le luci di stazionamento devono essere in grado di funzionare anche se il dispositivo che comanda l'accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.

6.12.8. Spia

Spia di innesto facoltativa. Se esiste, non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione anteriori e posteriori.

6.12.9. Altre prescrizioni

Il funzionamento di questa luce può essere determinato anche dall'accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del veicolo.

6.13. Luce d'ingombro

6.13.1. Presenza

Obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2 100 mm. Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1 800 e 2 100 mm. Per i telai cabinati, le luci d'ingombro posteriori sono facoltative.

6.13.2. Numero

2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente.

6.13.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.13.4. Posizione

6.13.4.1. In larghezza:

Anteriori e posteriori: quanto più vicino possibile all'estremità della larghezza fuori del veicolo. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più lontano dal piano mediano longitudinale del veicolo si trova a non più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.13.4.2. In altezza:

Anteriori: per i veicoli a motore, il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento del dispositivo non deve essere più basso del piano orizzontale tangente al bordo superiore della zona trasparente del parabrezza.

Rimorchi e semirimorchi: alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci.

Posteriori: alla massima altezza compatibile con le prescrizioni sulla larghezza, con quelle costruttive e funzionali del veicolo e con quelle sulla simmetria delle luci.

6.13.4.3. In lunghezza: nessuna disposizione particolare.

6.13.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 80° verso l'esterno.

Angolo verticale: 5° sopra e 20° sotto l'orizzontale.

6.13.6. Orientamento

Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilità verso l'avanti e all'indietro.

6.13.7. Collegamento elettrico

In conformità del punto 5.11.

6.13.8. Spia

Facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.13.9. Altre prescrizioni

A condizione che tutte le altre prescrizioni siano soddisfatte, la luce visibile dalla parte anteriore e la luce visibile dalla parte posteriore, disposte sullo stesso lato del veicolo, possono essere riunite in un unico dispositivo.

La posizione di una luce d'ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti tra loro più vicini delle superfici apparenti in direzione dei rispettivi assi di riferimento delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm.

6.14. Catadiottro posteriore, non triangolare

6.14.1. Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore.

Facoltativa sui rimorchi, purché siano raggruppati con altri dispositivi posteriori di segnalazione luminosa.

6.14.2. Numero

Due, con prestazioni conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe I A. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

6.14.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.14.4. Posizione

6.14.4.1. In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni del catadiottro devono essere distanti almeno 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.14.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).

6.14.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.14.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l'interno e verso l'esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.14.6. Orientamento

All'indietro.

6.14.7. Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

6.15. Catadiottro posteriore, triangolare

6.15.1. Presenza

Obbligatoria sui rimorchi.

Vietata sui veicoli a motore.

6.15.2. Numero

Due, con prestazioni conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe III A. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

6.15.3. Schema di montaggio

La punta del triangolo deve essere rivolta verso l'alto.

6.15.4. Posizione

6.15.4.1. In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni dei catadiottri devono essere distanti almeno 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.15.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).

6.15.4.3. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.15.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l'interno e verso l'esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.15.6. Orientamento

All'indietro.

6.15.7. Altre prescrizioni

Nessuna luce deve essere disposta all'interno del triangolo.

6.16. Catadiottro anteriore, non triangolare

6.16.1. Presenza

Obbligatoria sui rimorchi.

Facoltativa sui veicoli a motore.

6.16.2. Numero

Due, con prestazioni conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe I A. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

6.16.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.16.4. Posizione

6.16.4.1. In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 150 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni dei catadiottri devono essere distanti almeno 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.16.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).

6.16.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.

6.16.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l'interno e verso l'esterno.

Per i rimorchi, l'angolo verso l'interno può essere ridotto a 10°. Qualora, a causa delle caratteristiche costruttive del rimorchio, non fosse possibile rispettare questo valore con i catadiottri obbligatori, devono essere montati catadiottri supplementari, i quali devono dare, insieme ai catadiottri obbligatori, l'angolo di visibilità prescritto. In questo caso non si applicano limitazioni di posizione in larghezza (punto 6.16.4.1).

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.16.6. Orientamento

Verso l'avanti.

6.16.7. Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata anteriormente.

6.17. Catadiottro laterale, non triangolare

6.17.1. Presenza

Obbligatoria:

- su tutti i veicoli a motore di lunghezza superiore a 6 metri;

- su tutti i rimorchi.

Facoltativa:

- su tutti i veicoli a motore di lunghezza inferiore o uguale a 6 metri.

6.17.2. Numero

Tale che siano rispettate le prescrizioni di posizione in lunghezza. Le prestazioni di questi dispositivi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3 relative ai catadiottri della classe I A. Dispositivi e materiali retroriflettenti addizionali sono ammessi a condizione che non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione obbligatori.

6.17.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.17.4. Posizione

6.17.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.

6.17.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 900 mm (1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).

6.17.4.3. In lunghezza: almeno un catadiottro laterale deve trovarsi nel terzo medio del veicolo; il catadiottro laterale situato più avanti non deve trovarsi a più di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.

La distanza fra due catadiottri laterali successivi non deve superare 3 metri.

Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale prescrizione, questa distanza può essere aumentata fino a 4 metri.

La distanza fra il catadiottro laterale più arretrato e il retro del veicolo non deve superare 1 m.

Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri è sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

6.17.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l'avanti e all'indietro.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.17.6. Orientamento

Verso il lato del veicolo.

6.17.7. Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro laterale può avere parti in comune con la superficie apparente di qualsiasi altra luce laterale.

6.18. Luci di posizione laterali

6.18.1. Presenza

Obbligatoria: su tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 metri, ad eccezione dei telai cabinati; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.

Per tutte le categorie di veicoli devono essere impiegate luci di posizione laterali di tipo SM1; tuttavia, per i veicoli della categoria M1 si possono impiegare luci di posizione laterali di tipo SM2.

Facoltativa:

su tutti gli altri veicoli.

Si possono utilizzare luci di posizione laterali dei tipi SM1 e SM2.

6.18.2. Numero minimo per lato

Tale che siano rispettate le prescrizioni di posizione in lunghezza.

6.18.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.18.4. Posizione

6.18.4.1. In larghezza: nessuna disposizione particolare.

6.18.4.2. In altezza: dal suolo: minima 250 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.18.4.3. In lunghezza: almeno una luce di posizione laterale deve trovarsi nel terzo medio del veicolo; la luce di posizione laterale situata più avanti non deve trovarsi a più di 3 metri dalla parte anteriore; per i rimorchi si tiene conto anche della lunghezza del timone.

La distanza fra due luci di posizione laterali successive non deve superare 3 metri. Se la struttura del veicolo non consente di rispettare tale prescrizione, questa distanza può essere aumentata fino a 4 metri.

La distanza fra la luce di posizione laterale più arretrata e il retro del veicolo non deve superare 1 m.

Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o una che si trovi nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

6.18.5. Visibilità geometrica

>SPAZIO PER TABELLA>

6.18.6. Orientamento

Verso il lato del veicolo.

6.18.7. Collegamento elettrico

In conformità del punto 5.11.

6.18.8. Spia

Facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.18.9. Altre prescrizioni

Quando la luce di posizione laterale più arretrata è combinata con la luce di posizione posteriore la quale è reciprocamente incorporata con la luce posteriore per nebbia o con la luce di arresto, le caratteristiche fotometriche della luce di posizione laterale possono risultare modificate quando la luce posteriore per nebbia o la luce di arresto sono accese.

6.19. Luce di marcia diurna (8)

6.19.1. Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.19.2. Numero

Due.

6.19.3. Schema di montaggio

Nessuna disposizione particolare.

6.19.4. Posizione

6.19.4.1. In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.19.4.2. In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 500 mm.

6.19.4.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisivi e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.19.5. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 20° verso l'interno e verso l'esterno.

Angolo verticale: 10° verso l'alto e verso il basso.

6.19.6. Orientamento

Verso l'avanti.

6.19.7. Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere tale che la luce di marcia diurna possa accendersi soltanto se sono accese contemporaneamente le luci di posizione posteriori. La luce di marcia diurna deve spegnersi automaticamente quando vengono accesi i proiettori, tranne quando questi ultimi sono utilizzati per dare un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli.

6.19.8. Spia

Facoltativa.

Nota:

(1) GU n. L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

(2*) Regolamento relativo ai sistemi di allarme, dopo la sua entrata in vigore.

(3) Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione (categorie 5 e 6) la superficie di uscita della luce sostituisce la superficie illuminante in mancanza di quest'ultima.

(4) Le prescrizioni nazionali possono autorizzare l'impiego di altri dispositivi per svolgere questa funzione.

(5) Le parti contraenti che applicano i rispettivi regolamenti possono sempre vietare l'impiego di dispositivi di pulitura meccanici in caso di installazione di proiettori con trasparenti di materia plastica, sui quali siano apposte le lettere PL.

(6) L'installazione di questo dispositivo può essere vietata a norma delle legislazioni nazionali.

ALLEGATO 3

Superficie, asse e centro di riferimento delle luci e angoli di visibilità geometrica

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Legenda

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Superficie illuminante

2. Asse di riferimento

3. Centro di riferimento

4. Angolo di visibilità geometrica

5. Superficie di uscita della luce

6. Superficie apparente basata sulla superficie illuminante

7. Superficie apparente basata sulla superficie di uscita della luce

8. Direzione di visibilità

Nota: Nonostante il disegno, la superficie apparente deve essere considerata tangente alla superficie di uscita della luce.

>FINE DI UN GRAFICO>

Superficie illuminante confrontata con la superficie di uscita della luce (cfr. punti 2.9 e 2.8 del presente regolamento)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 4

Visibilità di luce rossa verso l'avanti e visibilità di luce bianca all'indietro (Cfr. punti 5.10.1 e 5.10.2 del presente regolamento)

Visibilità di luce rossa verso l'avanti

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 1

>FINE DI UN GRAFICO>

Visibilità di luce bianca all'indietro

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 2

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO 5

Stati di carico da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle variazioni dell'orientamento verticale dei proiettori anabbaglianti

Condizioni di carico sugli assi di cui ai punti 6.2.6.1 e 6.2.6.3.1.

1. Per le prove seguenti la massa di un passeggero si considera pari a 75 kg.

2. Condizioni di carico per i vari tipi di veicoli.

2.1. Veicoli della categoria M1 (1)

2.1.1. L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti va stabilita nelle seguenti condizioni di carico:

2.1.1.1. una persona sul sedile del conducente;

2.1.1.2. conducente, più un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente;

2.1.1.3. conducente, un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente, tutti i sedili più arretrati occupati;

2.1.1.4. tutti i sedili occupati;

2.1.1.5. tutti i sedili occupati, più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sull'asse posteriore o anteriore, se il vano portabagagli è collocato nella parte anteriore. Qualora il veicolo abbia un vano portabagagli posteriore ed uno anteriore, il carico supplementare va suddiviso in modo uniforme fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sugli assi. Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammessa prima del carico ammissibile per uno degli assi, il carico del vano o dei vani portabagagli è limitato al valore che permette di raggiungere questa massa;

2.1.1.6. conducente più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico ammissibile per l'asse corrispondente.

Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammessa prima del carico ammissibile per un asse, il carico del vano o dei vani portabagagli è limitato al valore che permette di raggiungere questa massa.

2.1.2. Nel determinare le condizioni di carico di cui sopra, si deve tener conto di qualsiasi restrizione relativa al carico prevista dal costruttore.

2.2. Veicoli delle categorie M2 e M3 (2)

L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti va stabilita nelle seguenti condizioni di carico:

2.2.1. veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente;

2.2.2. veicolo caricato in modo che ciascun asse sopporti il suo carico massimo tecnicamente ammissibile oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo caricando gli assi anteriore e posteriore proporzionalmente al loro carico massimo tecnicamente ammissibile, a seconda di quale condizione si verifica per prima.

2.3. Veicoli della categoria N con superficie di carico

2.3.1. L'inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere stabilita nelle seguenti condizioni di carico:

2.3.1.1. veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente;

2.3.1.2. conducente, più un carico ripartito in modo tale da raggiungere il carico massimo tecnicamente ammissibile sull'asse o sugli assi posteriori, oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo, a seconda di quale condizione si verifica per prima, senza superare sull'asse anteriore un carico calcolato come somma del carico sull'asse anteriore del veicolo a vuoto più il 25 % del carico utile massimo sull'asse anteriore. Si prende invece in considerazione l'asse anteriore quando la superficie di carico è situata anteriormente.

2.4. Veicoli della categoria N senza superficie di carico

2.4.1. Veicoli trainanti per semirimorchi

2.4.1.1. veicolo a vuoto senza carico sulla ralla, con una persona sul sedile del conducente;

2.4.1.2. una persona sul sedile del conducente; sulla ralla il carico tecnicamente ammissibile nella posizione della ralla corrispondente al carico massimo sull'asse posteriore.

2.4.2. Veicoli trainanti per rimorchi:

2.4.2.1. veicolo a vuoto con una persona sul sedile del conducente;

2.4.2.2. una persone sul sedile del conducente, tutti gli altri posti previsti nella cabina di guida occupati.

Nota:

(1) Per la definizione delle categorie, vedere la Risoluzione codificata sulla costruzione dei veicoli (RE 3, allegato 7) (doc. TRANS/SCI/WP29/78, mod. 3).

ALLEGATO 6

Misura delle variazioni dell'inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico

1. Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce il metodo di misurazione delle variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante di un veicolo a motore rispetto alla sua inclinazione iniziale, provocate da modifiche di assetto del veicolo dovute al carico.

2. Definizioni

2.1. Inclinazione iniziale

2.1.1. Inclinazione iniziale indicata

Il valore dell'inclinazione iniziale del fascio anabbagliante specificato dal costruttore del veicolo a motore, che serve quale valore di riferimento per calcolare la variazione ammessa.

2.1.2. Inclinazione iniziale misurata

Il valore medio dell'inclinazione del fascio anabbagliante o dell'inclinazione del veicolo misurata quando il veicolo si trova nella condizione n. 1 definita nell'allegato 5 per la categoria di veicolo in prova. Essa serve quale valore di riferimento per stabilire la variazione di inclinazione del fascio di luce in funzione delle variazioni del carico.

2.2. Inclinazione del fascio anabbagliante

Può essere definita come segue:

l'angolo, espresso in milliradianti, tra la direzione del fascio di luce verso un punto caratteristico sulla parte orizzontale della linea di demarcazione della distribuzione luminosa del proiettore ed il piano orizzontale,

oppure la tangente di detto angolo, espressa in percentuale, poiché si tratta di piccoli angoli (per questi piccoli angoli, 1 % è uguale a 10 mrad).

Se l'inclinazione è espressa in percentuale, può essere calcolata con la formula seguente:

>NUM>(h1 - h2) >DEN>L x 100

dove:

h1 è l'altezza da terra, espressa in mm, del punto caratteristico suddetto, misurata su uno schermo verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, situato ad una distanza orizzontale L;

h2 è l'altezza da terra, espressa in mm, del centro di riferimento (considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in h1);

L è la distanza, espressa in mm, tra lo schermo e il centro di riferimento.

I valori negativi indicano un'inclinazione del fascio verso il basso (vedi figura 1).

I valori positivi indicano un'inclinazione verso l'alto.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Figura 1

Inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante dei veicoli della categoria M1.

>FINE DI UN GRAFICO>

Note:

1. Il disegno presenta un veicolo della categoria M1, ma il principio illustrato si applica anche ai veicoli di altre categorie.

2. Se il veicolo non è provvisto di un sistema per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante, la variazione di quest'ultima è identica alla variazione dell'inclinazione del veicolo stesso.

3. Condizioni di misurazione

3.1. Se si procede a un controllo visivo della forma prodotta dal fascio anabbagliante sullo schermo o se si usa un metodo fotometrico, le misurazioni vanno eseguite al buio (ad esempio: in una camera oscura), in un ambiente con una superficie sufficiente affinché il veicolo e lo schermo possano essere disposti come illustrato nella figura 1. I centri di riferimento dei proiettori devono trovarsi ad una distanza dallo schermo di almeno 10 m.

3.2. Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve essere per quanto possibile piano ed orizzontale, ai fini della riproducibilità delle misurazioni dell'inclinazione del fascio anabbagliante con un'approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione di ± 0,05 %).

3.3. Se si usa uno schermo, la sua marcatura, la sua posizione e il suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo devono consentire la riproducibilità della misurazione dell'inclinazione del fascio anabbagliante con un'approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione di ± 0,05 %).

3.4. Durante le misurazioni, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 10°C e 30° C.

4. Preparazione del veicolo

4.1. Le misurazioni vanno eseguite su un veicolo che abbia percorso una distanza compresa tra 1 000 e 10 000 km e preferibilmente di 5 000 km.

4.2. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno carico specificata dal costruttore del veicolo. Il veicolo deve essere completamente rifornito (carburante, acqua, olio) ed equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal costruttore. Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito quando è riempito almeno al 90 % della capacità.

4.3. Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il cambio in folle.

4.4. Il veicolo deve essere lasciato per almeno otto ore alla temperatura precisata al punto 3.4.

4.5. Se si ricorre ad un metodo fotometrico o visivo, le misurazioni sono agevolate se sul veicolo in prova vengono installati proiettori il cui fascio anabbagliante produce una linea di demarcazione ben netta.

Sono consentiti altri accorgimenti per giungere ad una lettura più precisa (si può, ad esempio, rimuovere il trasparente del proiettore).

5. Procedura di prova

5.1. Osservazioni generali

Le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante o del veicolo, secondo il metodo scelto, vanno misurate separatamente per ciascun lato del veicolo. I risultati ottenuti su entrambi i proiettori, destro e sinistro, in tutte le condizioni di carico specificate nell'allegato 5, devono essere compresi entro i limiti fissati al punto 5.5. Il carico va applicato gradualmente, senza sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi.

5.2. Determinazione dell'inclinazione iniziale misurata

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 ed essere caricato come specificato nell'allegato 5 (prima condizione di carico per la categoria del veicolo pertinente).

Prima di ciascuna misurazione, il veicolo viene fatto oscillare, come specificato al punto 5.4.

Le misurazioni vanno effettuate tre volte.

5.2.1. Se nessuno dei risultati delle tre misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituisce il risultato definitivo.

5.2.2. Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un'ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituisce il risultato definitivo.

5.3. Metodi di misurazione

Per misurare la variazione dell'inclinazione si possono applicare vari metodi, purché le letture offrano un'approssimazione di ± 0,2 mrad (inclinazione di ± 0,02 %).

5.4. Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico

La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa influire sull'inclinazione del fascio anabbagliante devono essere sollecitate secondo i metodi qui di seguito descritti.

Tuttavia i servizi tecnici e i costruttori possono concordare altri metodi (su base sperimentale o di calcolo), in particolare quando la prova presenta speciali difficoltà, purché tali calcoli siano manifestamente validi.

5.4.1. Veicoli della categoria M1 con sospensione tradizionale

Con il veicolo sul posto di misurazione e, se necessario, con le ruote su piattaforme oscillanti (da utilizzare se la loro assenza rischia di limitare il movimento della sospensione, influenzando quindi i risultati delle misurazioni), il veicolo viene fatto oscillare in modo continuo per almeno tre cicli completi; in ciascun ciclo viene esercitata una pressione verso il basso dapprima sull'estremità posteriore, quindi su quella anteriore del veicolo.

La sequenza di oscillazione termina quando viene ultimato un ciclo.

Prima di prendere le misure, occorre attendere che il veicolo giunga spontaneamente ad una posizione di stasi. Invece di usare piattaforme oscillanti, si può ottenere lo stesso effetto muovendo il veicolo avanti e indietro, facendo compiere alle ruote almeno un intero giro.

5.4.2. Veicoli delle categorie M2, M3 ed N con sospensione tradizionale

5.4.2.1. Se non si può applicare il procedimento prescritto per i veicoli della categoria M1 di cui al punto 5.4.1, si può seguire il procedimento descritto nei punti 5.4.2.2 oppure 5.4.2.3.

5.4.2.2. Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote appoggiate al suolo, far oscillare il veicolo variando a tratti il carico.

5.4.2.3. Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra sollecitare, servendosi di un vibratore, la sospensione del veicolo e tutte le altri parti che possono influire sull'inclinazione del fascio anabbagliante. Il vibratore può essere una piattaforma vibrante sulla quale poggiano le ruote.

5.4.3. Veicoli con sospensione non tradizionale, che richiede il funzionamento del motore

Prima di prendere qualsiasi misura si deve aspettare che l'assetto del veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione.

5.5. Misurazioni

La variazione dell'inclinazione del fascio anabbagliante viene determinata per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto all'inclinazione iniziale determinata in conformità del punto 5.2.

Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per la regolazione dei proiettori, detto dispositivo viene registrato nelle posizioni specificate dal costruttore per determinate condizioni di carico (in conformità dell'allegato 5).

5.5.1. In un primo tempo, viene effettuata una singola misurazione per ciascuna condizione di carico. Le prescrizioni sono soddisfatte se, per tutte le condizioni di carico, la variazione dell'inclinazione resta entro i limiti calcolati (ad esempio entro la differenza tra l'inclinazione iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore specificati per l'omologazione) con un margine di sicurezza di 4 mrad (inclinazione dello 0,4 %).

5.5.2. Se il risultato o i risultati di qualsiasi misurazione non rientrano nel margine di sicurezza indicato al punto 5.5.1 o superano i valori limite, si eseguono altre tre misurazioni in condizioni di carico corrispondenti al risultato o ai risultati in questione, come specificato al punto 5.5.3.

5.5.3. Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale quanto segue.

5.5.3.1. Se nessuno dei risultati delle tre misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituisce il risultato definitivo.

5.5.3.2. Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un'ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituisce il risultato definitivo.

5.5.3.3. Nel caso di veicolo dotato di un sistema automatico per regolare l'inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio ciclo di isteresi, si assumono come valori significativi le medie dei risultati ottenuti sulle parti alta e bassa del ciclo di isteresi.

Tutte queste misurazioni vengono effettuate in conformità dei punti 5.5.3.1 e 5.5.3.2.

5.5.4. Le prescrizione sono soddisfatte se, in tutte le condizioni di carico, la variazione tra l'inclinazione iniziale misurata determinata in conformità al punto 5.2 e l'inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico è inferiore ai valori calcolati al punto 5.5.1 (senza margine di sicurezza).

5.5.5. Se viene superato un solo limite calcolato, superiore o inferiore, della variazione, il costruttore può scegliere, entro i limiti specificati per l'omologazione, un valore differente per l'inclinazione iniziale indicata.

ALLEGATO 7

Marcatura dell'inclinazione iniziale indicata di cui al punto 6.2.6.1.1 del presente regolamento

Esempio

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Simbolo standard per proiettore anabbagliante

Valore dell'inclinazione iniziale indicata

>FINE DI UN GRAFICO>

Le dimensioni del simbolo e dei caratteri sono lasciate alla discrezione del costruttore.

ALLEGATO 8

Comandi dei dispositivi di orientamento dei proiettori di cui al punto 6.2.6.2.2 del presente regolamento

1. Prescrizioni

1.1. L'inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante deve essere ottenuta, in ogni caso, con uno dei sistemi seguenti:

a) spostamento del comando verso il basso o verso sinistra,

b) rotazione del comando in senso antiorario,

c) pressione del comando (sistema e trazione e pressione).

Qualora il sistema di regolazione sia costituito da più pulsanti, quello che aziona l'inclinazione massima verso il basso deve trovarsi a sinistra o sotto il pulsante o i pulsanti corrispondenti alle altre posizioni di inclinazione del fascio anabbagliante.

Un comando a rotazione che sia installato con il bordo sporgente o di cui sia visibile soltanto il bordo, dovrebbe funzionare come un comando del tipo a) oppure c).

1.1.1. Questo comando deve essere provvisto di simboli che indichino chiaramente i movimenti corrispondenti all'inclinazione del fascio anabbagliante verso il basso e verso l'alto.

1.2. La posizione «0» corrisponde all'inclinazione iniziale in conformità del punto 6.2.6.1.1 del presente regolamento.

1.3. La posizione «0» che, in conformità del punto 6.2.6.2.2 dell'allegato I, deve essere una «posizione di stasi», non deve necessariamente trovarsi al termine della scala.

1.4. I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati nel libretto di uso e manutenzione.

1.5. Per l'identificazione dei comandi sono ammessi soltanto i simboli seguenti:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Possono essere utilizzati simboli con 4 linee anziché 5.

Esempio 1:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Esempio 2:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Esempio 3:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO 9

Controllo della conformità della produzione

1. Prove

1.1. Posizione delle luci

La posizione delle luci, definite nel punto 2.7 del presente regolamento, in larghezza, altezza e lunghezza, deve essere controllata in conformità delle prescrizioni generali di cui ai punti 2.8-2.10, 2.14 e 5.4 del presente regolamento.

I valori misurati per le distanze devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.2. Visibilità delle luci

1.2.1. Gli angoli di visibilità geometrica devono essere controllati in conformità del punto 2.13 del presente regolamento.

I valori misurati per gli angoli devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce, eccezione fatta per i limiti degli angoli che possono avere una tolleranza corrispondente alla variazione di ± 3° ammessa nel punto 5.3 per l'installazione dei dispositivi di segnalazione luminosa.

1.2.2. La visibilità di luce rossa verso l'avanti e di luce bianca all'indietro deve essere controllata in conformità del punto 5.10 del presente regolamento.

1.3. Orientamento dei proiettori anabbaglianti verso l'avanti

1.3.1. Inclinazione iniziale verso il basso

L'inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve essere regolata al valore specificato nella targhetta prescritta e illustrata nell'allegato 7.

In alternativa, il costruttore deve regolare l'inclinazione iniziale in base ad un valore diverso da quello specificato nella targhetta se si può dimostrare che esso è rappresentativo del tipo omologato, quando viene verificato in conformità delle procedure di cui all'allegato 6, in particolare del punto 4.1.

1.3.2. Variazione dell'inclinazione in funzione del carico

La variazione dell'inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante in funzione delle condizioni di carico specificate nel presente punto deve rimanere entro i seguenti intervalli:

da 0,2 % a 2,8 %, se il proiettore è montato ad un'altezza h 1,0.

Gli stati di carico da utilizzare sono i seguenti, come indicato nell'allegato 5 del presente regolamento, con ciascun sistema regolato in conformità:

1.3.2.1. Veicoli della categoria M1

Punto 2.1.1.1,

Punto 2.1.1.6, tenendo conto del

Punto 2.1.2.

1.3.2.2. Veicoli delle categorie M2 e M3

Punto 2.2.1,

Punto 2.2.2.

1.3.2.3. Veicoli della categoria N con superficie di carico

Punto 2.3.1.1,

Punto 2.3.1.2.

1.3.2.4. Veicoli della categoria N senza superficie di carico

1.3.2.4.1. Veicoli trainanti per semirimorchi

Punto 2.4.1.1,

Punto 2.4.1.2.

1.3.2.4.2. Veicoli trainanti per rimorchi:

Punto 2.4.2.1,

Punto 2.4.2.2.

1.4. Collegamento elettrico e spie

Il collegamento elettrico deve essere controllato con l'accensione di ciascuna luce alimentata dal sistema elettrico del veicolo.

Il funzionamento delle luci e delle spie deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti 5.11-5.13 del presente regolamento e alle prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.5. Intensità luminosa

1.5.1. Proiettori abbaglianti

L'intensità massima dell'insieme dei proiettori abbaglianti deve essere controllata con il procedimento descritto nel punto 6.1.9.2 del presente regolamento. Il valore ottenuto deve soddisfare la prescrizione di cui al punto 6.1.9.1 del presente regolamento.

1.6. La presenza, il numero, il colore, lo schema di montaggio e, ove opportuno, la categoria delle luci devono essere controllati con il controllo visivo delle luci e delle rispettive marcature.

Queste caratteristiche devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.15 e 5.16, nonché le prescrizioni particolari applicabili a ciascuna luce.

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