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Document 31997L0019

Direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 125, 16.5.1997, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 312 - 331
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 34 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 34 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 140 - 159

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/19/oj

31997L0019

Direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 16/05/1997 pag. 0001 - 0020


DIRETTIVA 97/19/CE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/333/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva 70/221/CEE;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva 70/221/CEE; che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 70221/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/221/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.»

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Nel paragrafo 2, i termini:

«. . . a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato, paragrafo II.5»

sono sostituiti da:

«. . . a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

b) Nel paragrafo 3, i termini:

«. . . a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle relative prescrizioni dell'allegato»

sono sostituiti da:

«. . . a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, è conforme alle pertinenti prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

3) L'articolo 2 bis è così modificato:

a) Nel paragrafo 2, i termini:

«. . . a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato, paragrafo II.5»

sono sostituiti da:

«. . . a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, punto 5».

b) Nel paragrafo 3, i termini «articolo 9 bis» sono sostituiti da «articolo 2».

4) Nell'articolo 2 ter, i termini «di cui all'allegato, paragrafi II.2.1 e II.2.2» sono sostituiti da «di cui all'allegato II, punti 2.1 e 2.2».

5) Nell'articolo 3, i termini «punto I» sono sostituiti da «allegato I».

6) L'allegato della direttiva 70/221/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri

- non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE;

- possono negare l'omologazione di portata nazionale,

per i nuovi tipi di veicolo a causa dei serbatoi di carburante liquido e i dispositivi di protezione posteriore antincastro, o per i tipi nuovi di dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entità tecnica, se questi non sono conformi alle disposizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non annulla le omologazioni rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 70/221/CEE, né vieta la proroga delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23.

(2) GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 4.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

ALLEGATO I

SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

2.1. «tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburante», i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne:

2.1.1. la struttura, la forma, le dimensioni e i materiali dei serbatoi,

2.1.2. l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo (lato destro e/o sinistro, parte anteriore, posteriore, centrale);

2.2. «serbatoio», il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il carburante liquido definito al punto 2.3, utilizzato essenzialmente per la propulsione del veicolo esclusi i suoi accessori [tubo di riempimento (se si tratta di un elemento separato), bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, connessioni con il motore o per compensare la sovrappressione interna, ecc.];

2.3. «carburante liquido», un carburante liquido in condizioni ambiente normali.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

5. SPECIFICHE

5.1. I serbatoi devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore, a una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sarà tollerato solo uno sgocciolamento.

5.2. I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del veicolo; le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc., devono essere evitati in prossimità dei serbatoi.

6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. . . . in conformità con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE (1*) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):.

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):.

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):.

0.3.1. Posizione della marcatura:.

0.4. Categoria del veicolo(c).

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:.

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo (soltanto per stili diversi di carrozzeria):.

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (1)

3.2.3. Serbatoi del carburante

3.2.3.1. Serbatoi di servizio

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale:.

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio:.

.

3.2.3.1.3. Disegno che illustra con chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo:.

3.2.3.2. Serbatoi ausiliari

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale:.

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio:.

.

3.2.3.2.3. Disegno che illustra con chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo:.

.

(Data, fascicolo)

(1) Cancellare la dicitura inutile.>FINE DI UN GRAFICO>

(1*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

Appendice 2

MODELLO [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: .

7. Data: .

8. Firma: .

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.>FINE DI UN GRAFICO>

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/221/CEE (serbatoi per carburante liquido), modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Altre informazioni

1.1. Materiale: .

1.2. Capacità: .

1.3. Posizione(i): .

1.4. Carburante: gasolio/benzina/altri (1):

5. Osservazioni: .

(1) Cancellare la dicitura inutile.>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

PROTEZIONE POSTERIORE ANTINCASTRO

1. OSSERVAZIONI GENERALI

I veicoli di cui alla presente direttiva devono essere concepiti in modo da offrire efficace protezione contro l'incastramento dei veicoli delle categorie M1 e N1 (1) che li urtino posteriormente.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro

Per «tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro», si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze in ordine ai seguenti elementi essenziali:

2.1.1. larghezza dell'asse posteriore, struttura, dimensioni, forma e materiali della parte posteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.4.5.5.

2.1.2. Caratteristiche della sospensione, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.4.5.5.

2.1.3. Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro, se montato.

2.2. Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro

Per «tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro», si intendono i dispositivi che non presentano tra loro differenze in ordine ai seguenti elementi essenziali:

2.2.1. forma,

2.2.2. dimensioni,

2.2.3. fissaggio,

2.2.4. materiali.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. Domanda di omologazione CE per quanto riguarda un tipo di veicolo.

3.1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

3.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.1.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

3.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro quale entità tecnica

3.2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro, considerato quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva suddetta, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante del dispositivo.

3.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

3.2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove deve essere presentato un campione del tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro da omologare. Se lo ritiene necessario, il servizio può richiedere un campione supplementare. Questi campioni devono recare, chiaramente leggibili ed indelebili, il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, nonché l'indicazione del tipo.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

4.2.1. nell'appendice 3, per la domanda di cui al punto 3.1,

4.2.2. nell'appendice 4, per la domanda di cui al punto 3.2.

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo o al tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro omologati viene assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo o ad un altro tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro.

5. SPECIFICHE

5.1. Ogni veicolo deve essere costruito e/o equipaggiato in modo da offrire su tutta la larghezza una efficace protezione antincastro ai veicoli delle categorie M1 e N1 (2) che lo urtino posteriormente.

5.2. Qualsiasi veicolo delle categorie M1, M2, M3, N1, O1 o O2 (3) soddisfa alla condizione del punto 5.1:

- quando è conforme alle condizioni di cui al punto 5.3, oppure

- se l'altezza da terra sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non supera 55 cm su una larghezza non inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato a quella dell'asse posteriore (senza tener conto del rigonfiamento dei pneumatici in prossimità del suolo).

Se esistono vari assi posteriori, la larghezza da prendere in considerazione è quella dell'asse posteriore più largo.

Questa prescrizione deve essere rispettata su una linea distante non oltre 45 cm dall'estremità posteriore del veicolo.

5.3. Qualsiasi veicolo delle categorie N2, N3, O3 e O4 (4) soddisfa alla condizione del punto 5.1:

- se è munito di uno speciale dispositivo di protezione posteriore antincastro conforme al punto 5.4, oppure

- se la parte posteriore del veicolo è concepita e/o realizzata in modo che le sue componenti possano essere considerate, per forma e caratteristiche, quali elementi che sostituiscono il dispositivo di protezione posteriore antincastro. Sono assimilati al dispositivo di protezione posteriore antincastro gli elementi la cui azione combinata risponde alle prescrizioni di cui al punto 5.4.

5.4. Un dispositivo di protezione posteriore antincastro, qui di seguito chiamato «dispositivo», consiste generalmente in una traversa e in elementi di raccordo ai longheroni o a ciò che li sostituisce.

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

5.4.1. Deve essere montato sulla parte posteriore del veicolo nella posizione più arretrata possibile. Con il veicolo a vuoto (5), il bordo inferiore del dispositivo non deve trovarsi, in alcun punto, ad una altezza da terra superiore a 55 cm.

5.4.2. La larghezza del dispositivo non deve superare in alcun punto quella dell'asse posteriore, misurata ai punti estremi delle ruote, escludendo il rigonfiamento del pneumatico in prossimità del suolo, né esserle inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato. Se esistono più assi posteriori, la larghezza da prendere in considerazione è quella dell'asse più largo.

5.4.3. Il profilo della traversa deve avere un'altezza non inferiore a 10 cm; le estremità laterali della traversa non devono essere curvate all'indietro né presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno. Questa condizione è soddisfatta se le estremità laterali della traversa presentano arrotondamenti di raggio non inferiore a 2,5 mm verso l'esterno.

5.4.4. Il dispositivo può essere realizzato in modo che la sua posizione sulla parte posteriore del veicolo sia modificabile. In questo caso, in posizione di funzionamento deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento casuale. La posizione del dispositivo deve poter essere modificata dall'operatore applicando una forza non superiore a 40 daN.

5.4.5. Il dispositivo deve possedere sufficiente resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve essere raccordato, in posizione di funzionamento, ai longheroni del veicolo o a ciò che li sostituisce.

Questa prescrizione è rispettata quando si può dimostrare che, né durante né dopo l'applicazione, la distanza orizzontale tra la parte posteriore del dispositivo e il limite posteriore estremo del veicolo supera 40 cm in alcuno dei punti P1, P2 e P3. Questa distanza viene misurata escludendo qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 3 m da terra a veicolo scarico.

5.4.5.1. I punti P1 si trovano alla distanza di 30 cm dai piani longitudinali tangenti alle facce esterne delle ruote dell'asse posteriore; i punti P2, che si trovano sulla congiungente dei punti P1, sono simmetrici rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo, distanti 70-100 cm fra di loro; la posizione esatta viene fissata dal costruttore. L'altezza da terra dei punti P1 e P2 è definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano orizzontalmente il dispositivo. A veicolo scarico, tuttavia, l'altezza non deve superare 60 cm. Il punto P3 è il centro del segmento di retta che congiunge i punti P2.

5.4.5.2. Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 12,5 % della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 2,5 × 104N.

5.4.5.3. Sui due punti P2 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 50 % della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 10 × 104N.

5.4.5.4. Le forze prescritte ai precedenti punti 5.4.5.2 e 5.4.5.3 vengono applicate separatamente. Il costruttore può specificare in quale ordine vadano applicate.

5.4.5.5. Quando si ricorre a una prova pratica per la verifica delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

5.4.5.5.1. il dispositivo deve essere raccordato ai longheroni del veicolo o agli elementi che li sostituiscono;

5.4.5.5.2. le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spinta opportunamente articolate (ad esempio mediante giunti cardanici), parallelamente al piano longitudinale di simmetria del veicolo, interponendo una superficie di appoggio di altezza non superiore a 25 cm (l'altezza esatta deve essere indicata dal costruttore) e di 20 cm di larghezza, i cui bordi verticali hanno un raggio di raccordo di 5 ± 1 mm e il cui centro viene posto successivamente sui punti P1, P2 e P3.

5.5. In deroga alle prescrizioni di cui sopra, i tipi di veicoli qui di seguito indicati possono non essere conformi alle prescrizioni del presente allegato per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro:

- motrici per semirimorchi,

- carrelli portatronchi e altri rimorchi analoghi destinati al trasporto di tronchi di albero o di materiali molto lunghi;

- veicoli per i quali l'esistenza di un dispositivo di protezione posteriore antincastro è incompatibile con il loro uso.

6. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE

6.1. Tutti i dispositivi di protezione posteriore antincastro conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva come entità tecniche devono recare il marchio di omologazione CE.

6.2. Il marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

5 per la Svezia

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

12 per l'Austria

13 per il Lussemburgo

17 per la Finlandia

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda.Esso deve comprendere inoltre, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 70/221/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è «00».

6.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione posteriore antincastro in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

6.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

7. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

(1) Secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

(2) Secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

(3) Secondo la definizione di cui al punto 2.6 dell'appendice 1.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. . . . in conformità con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE (1*) relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .

1.5. Materiale usato per i longheroni (d): .

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.3. Larghezza dell'asse posteriore più largo: .

2.4. Dimensioni del veicolo (fuori tutto)

2.4.1. Per telaio non carrozzato

2.4.1.2. Larghezza (k): .

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.2. Larghezza (k): .

2.6. Massa del veicolo carrozzato e munito di dispositivo di attacco nel caso di veicoli trainanti (di categorie diverse dalla categoria M1) in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, ruota di scorta, attrezzi e conducente e, per gli autobus, massa di un membro del personale (75 kg) se il veicolo è munito dell'apposito sedile) (o) (å): .

.

2.8. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore (massima e minima per ogni variante) (y): .

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria (*): .

9.2. Materiali e modo di costruzione (*): .

9.15. Protezione antincastro posteriore

9.15.1. Disegni delle parti del veicolo rilevanti per il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ad esempio disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più arretrato, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se il dispositivo di protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: .

9.15.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: .

.

(Data, fascicolo)

(*) Se applicabile, quando una parte della carrozzeria è parte della protezione posteriore antincastro.>FINE DI UN GRAFICO>

(1*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. . . . relativa all'omologazione CE di un dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entità tecnica

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO(I) su cui deve essere montato il dispositivo, nella misura in cui riguardano il dispositivo di protezione posteriore antincastro (allegare fotografie e/o disegni): .

1.1. Somma minima dei momenti di inerzia attorno all'asse orizzontale dei longheroni in sezione trasversale: .

1.2. Distanza tra i longheroni ai punti di fissaggio del dispositivo: .

2. MASSE E DIMENSIONI

2.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: .

3. CARROZZERIA

3.1. Descrizione completa e/o disegni del dispositivo di protezione posteriore antincastro (compresi gli elementi di supporto e di fissaggio): .

.

(Data, fascicolo)

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 3

MODELLO [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: .

7. Data: .

8. Firma: .

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.>FINE DI UN GRAFICO>

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore antincastro (Direttiva 70/221/CEE modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Altre informazioni

1.1. Categoria del veicolo: .

1.2. Il veicolo non è munito di protezione posteriore antincastro (1)

1.3. Il veicolo è munito di protezione posteriore antincastro (1)

1.3.1. Il dispositivo è stato omologato come entità tecnica (1)

- distanza da terra e dalla parte posteriore del veicolo: .

- marchio di omologazione: .

1.3.2. Il dispositivo non è stato omologato come entità tecnica (1)

- larghezza, profondità della sezione, distanza da terra e dalla parte posteriore del veicolo: .

- modo di apposizione: .

5. Osservazioni: .

(1) Cancellare la dicitura inutile.>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 4

MODELLO [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: .

Motivo dell'estensione: .

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): .

0.3.1. Posizione della marcatura: .

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante: .

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche: .

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum:

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: .

7. Data: .

8. Firma: .

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.>FINE DI UN GRAFICO>

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazione di un dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entità tecnica

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Direttiva 70/221/CEE modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE).

1. Altre informazioni

1.1. Costruzione

1.1.1. Materiale: .

1.1.2. Modo di apposizione: .

1.1.3. Dimensioni del dispositivo: .

1.2. Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo su cui deve essere montato il dispositivo:

.

1.3. Eventuali restrizioni di impiego del dispositivo: .

5. Osservazioni: .

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 5

Modello di marchio di omologazione CE

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Il dispositivo di protezione antincastro posteriore recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e 9) con il numero di omologazione di base 0148 ai sensi della presente direttiva (00).

Le cifre sono fornite a titolo puramente indicativo.

>FINE DI UN GRAFICO>

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