EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0202

97/202/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

OJ L 86, 28.3.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/202/oj

31997D0202

97/202/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 28/03/1997 pag. 0009 - 0010


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (97/202/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), e in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 6 dicembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 9 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 20 dicembre 1996 della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania;

considerando che tale misura risulta necessaria per contrastare gli effetti di evasione fiscale consistenti nel fatto che un numero crescente di persone stabilite nella Comunità, a prescindere dal fatto che siano o non siano soggetto passivo ai fini dell'IVA, si approvvigionano in servizi di telecomunicazione all'esterno della Comunità al solo fine di evitare il pagamento dell'IVA; che la misura è inoltre necessaria per scoraggiare i fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliti in uno Stato membro dal trasferirsi al di fuori della Comunità;

considerando che la misura è altresì necessaria per semplificare la procedura di riscossione dell'imposta disponendo gli stessi obblighi fiscali per gli utenti di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti da fornitori stabiliti nel territorio della Comunità o al di fuori di esso;

considerando che le deroghe in questione non influiranno, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA;

considerando la necessità di porre in atto tale misura a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ovviare tempestivamente ad una situazione atta a minare la competitività delle aziende europee di telecomunicazione; che a decorrere dal 1° gennaio 1997 gli utenti e i fornitori di servizi di telecomunicazione non hanno più la sicurezza giuridica che continui ad essere applicabile la normativa in vigore fino a quella data;

considerando che è auspicabile che la deroga sia accordata fino al 31 dicembre 1999, oppure fino alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore, così da permettere al Consiglio di adottare una soluzione generale e definitiva a livello comunitario sulla base della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad includere nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della stessa direttiva i servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui tale Stato membro si avvalga di questa facoltà, applica inoltre a questi servizi la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Articolo 2

La presente decisione può essere applicata ai servizi di telecomunicazione nei cui confronti l'evento generatore dell'imposta si verifica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Si applica altresì a pagamenti anticipati effettuati in ordine a servizi di telecomunicazione pagati dallo Stato membro anteriormente alla data di attuazione della presente decisione, purché tali pagamenti anticipati riguardino le forniture di servizi di telecomunicazione posteriori alla data di applicazione.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 1999, oppure alla data di entrata in vigore di una direttiva intesa ad applicare norme diverse per quanto riguarda il luogo di imposizione per i servizi di telecomunicazione, se anteriore.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

Top