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Document 31996D0472

96/472/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1996 che stabilisce un elenco delle regioni colpite dal declino industriale, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, per il periodo di programmazione 1997-1999, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, e recante modifica della decisione 94/169/CE

OJ L 193, 3.8.1996, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/472/oj

31996D0472

96/472/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1996 che stabilisce un elenco delle regioni colpite dal declino industriale, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, per il periodo di programmazione 1997-1999, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, e recante modifica della decisione 94/169/CE

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 03/08/1996 pag. 0054 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1996 che stabilisce un elenco delle regioni colpite dal declino industriale, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, per il periodo di programmazione 1997-1999, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, e recante modifica della decisione 94/169/CE (96/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), modificata dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato consultivo per lo sviluppo e la conversione delle regioni,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede, in particolare all'articolo 12, paragrafo 1, un secondo periodo di programmazione 1994/1999 per i contributi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 2;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del suddetto regolamento stabilisce che la Commissione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 17 dello stesso e sulla base dei criteri fissati nell'articolo 9, paragrafo 2, adotta un primo elenco triennale delle zone industriali un declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali e in stretta concertazione con lo Stato membro interessato; considerando che l'elenco è stato stabilito dalla decisione 94/169/CE (3), modificata da ultimo dalla decisione 95/189/CE (4) per il periodo di programmazione 1994-1996;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento summenzionato prevede che l'elenco delle regioni beneficiarie venga riveduto periodicamente dalla Commissione di concerto con lo Stato membro interessato e che i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco siano programmati ed erogati su base triennale;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 dello stesso regolamento le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 includono regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunità urbane);

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2 specifica i criteri da utilizzare per definire le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 stabilisce che nel redigere l'elenco la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi nelle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate;

considerando che è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco iniziale per il periodo di programmazione 1997-1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco iniziale delle regioni colpite dal declino industriale interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 stabilito dalla decisione 94/169/CE, redatto conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, si applica per il triennio 1997-1999 con le modifiche indicate nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(3) GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO N. 2 (1997-1999)

SPAGNA

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ITALIA

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PAESI BASSI

>SPAZIO PER TABELLA>

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