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Document 31996R1373

Regolamento (CE) n. 1373/96 della Commissione del 16 luglio 1996 relativo all'adeguamento provvisorio dei regimi speciali all'importazione di riso di cui ai regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 in prospettiva dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

OJ L 178, 17.7.1996, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1373/oj

31996R1373

Regolamento (CE) n. 1373/96 della Commissione del 16 luglio 1996 relativo all'adeguamento provvisorio dei regimi speciali all'importazione di riso di cui ai regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 in prospettiva dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/1996 pag. 0005 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1373/96 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1996 relativo all'adeguamento provvisorio dei regimi speciali all'importazione di riso di cui ai regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 in prospettiva dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (3), il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 della Commissione (5), e il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (6), prevedono, entro determinati quantitativi massimi, riduzioni del prelievo applicabile alle importazioni nella Comunità di riso originario di taluni paesi, a condizione che tali paesi riscuotano una tassa all'esportazione;

considerando che i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2942/73 (7), (CEE) n. 999/90 (8), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 2123/95 (9), e (CEE) n. 862/91 (10), modificato dal regolamento (CE) n. 2123/95, stabiliscono le modalità di applicazione dei suddetti regimi speciali;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di paralizzare i regimi speciali e che è quindi necessario, in attesa della conclusione dei nuovi accordi con i paesi interessati, adeguare in via provvisoria i regolamenti suddetti della Commissione, pur conservando le caratteristiche essenziali dei regimi stessi;

considerando che, in tal senso, è necessario sostituire la nozione «prelievo» con quella di «dazio doganale» e applicare le riduzioni accordate ai paesi terzi ai dazi doganali applicabili dal 1° luglio; che è inoltre necessario, per non ledere gli interessi dei paesi esportatori, sostituire la concessione relativa alla riduzione dell'elemento di protezione dell'industria con una riduzione forfettaria del dazio all'importazione;

considerando che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono quelle applicabili nel momento indicato dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (11);

considerando che il buon funzionamento dei regimi subordinati alla riscossione di una tassa all'esportazione esige la fissazione anticipata del dazio all'importazione; che risulta quindi opportuno mantenere la possibilità di fissare anticipatamente l'importo del dazio applicabile il giorno in cui è presentata la domanda del titolo d'importazione;

considerando che è opportuno stabilire un aumento dell'importo della cauzione prevista all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96 (13), per includere le operazioni effettuate con fissazione anticipata;

considerando che il regolamento (CE) n. 2123/95 ha istituito, fino al 30 giugno 1996, misure transitorie intese a facilitare il passaggio ai suddetti regimi speciali all'importazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1193/96; che proroga il periodo per l'adozione di misure transitorie, ha esteso tale periodo fino al 30 giugno 1997; che è opportuno prorogare al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 2123/95;

considerando tuttavia che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (15), relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi, è applicabile fino al 30 giugno 1996; che per tale regime non è dunque necessario prevedere misure transitorie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2942/73 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'importo di cui i dazi doganali fissati in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (*) sono diminuiti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio (**), è fissato al più tardi il decimo giorno del mese precedente il trimestre durante il quale esso sarà applicabile.

Il periodo di riferimento di cui allo stesso articolo è il trimestre precedente il mese di tale fissazione.

(*) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(**) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.»

2) All'articolo 3, paragrafo 2, la parola «prelievo» è sostituita dall'espressione «dazio doganale applicabile».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 990/90 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono determinati dalla Commissione ogni due settimane in base ai criteri seguenti:

- il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98 è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è pari al dazio fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 3,62 ECU.»

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata:

- dell'80 % per il riso Indica semigreggio;

- del 163 % per il riso Indica lavorato;

- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio;

- del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (*).

(*) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.»

3) All'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, la parola «prelievo» è sostituita dall'espressione «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

- il dazio applicabile all'importazione di risone di cui ai codici NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

- il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU.»

2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2 obbliga ad importare dal Bangladesh. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo. L'importo viene adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento vigente il mese di presentazione della domanda di titolo e quello vigente all'atto dell'immissione in libera pratica, maggiorata:

- dell'80 % per il riso Indica semigreggio;

- del 163 % per il riso Indica lavorato;

- dell'88 % per il riso Japonica semigreggio;

- del 167 % per il riso Japonica lavorato.

Sono considerati come riso Indica e Japonica quelli di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione (*).

(*) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53».

3) All'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, la parola «prelievo» è sostituita dall'espressione «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

Articolo 4

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli rilasciati nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2942/73, (CEE) n. 999/90 e (CEE) n. 862/91 è di 28 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996 e fino al 30 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 161 del 26. 6. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

(4) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

(6) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

(7) GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

(8) GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.

(9) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 8.

(10) GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

(11) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 16.

(12) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(13) GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

(14) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

(15) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

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