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Document 31996R1360

Regolamento (CE) n. 1360/96 della Commissione del 12 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1123/93 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine

OJ L 175, 13.7.1996, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1360/oj

31996R1360

Regolamento (CE) n. 1360/96 della Commissione del 12 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1123/93 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 13/07/1996 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1360/96 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1123/93 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è necessario stabilire, per il settore delle carni ovine e caprine e per ciascun periodo annuo di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che l'importo degli aiuti suddetti, nonché il numero di capi ammessi a beneficiarne è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1123/93 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CE) n. 40/96 (4); che per tener conto del nuovo fabbisogno giustificato dalle autorità nazionali, è opportuno adattare il regime di fornitura di animali produttori delle specie ovina e caprina per tener conto della mutata situazione; che per rispettare il periodo dell'anno solare, è necessario sostituire l'allegato di tale regolamento a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1123/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 114 dell'8. 5. 1993, pag. 16.

(4) GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

ALLEGATO

«ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30).»

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